La Cassazione conferma che baciare la moglie contro la sua volontà è violenza sessuale

La Cassazione ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva condannato per violenza sessuale un marito avendo forzato la moglie a baciarlo

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I Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37460/2021 hanno confermato la condanna nei confronti di P.S.M. pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina. Nelle motivazioni, rese note dallo Studio Cataldi, la Suprema Corte ribadisce, in linea con la giurisprudenza più risalente e attuale, che anche pretendere il bacio dalla moglie senza il consenso di quest’ultima configura il reato di violenza sessuale.

Nelle motivazioni i Giudici scrivono che «è evidente» la consumazione di questo reato in quanto «l’imputato ha stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa» anche se a conoscenza delle intenzioni della donna di porre fine al rapporto e di trasferirsi lontano da lui.

Secondo invece l’uomo e i suoi legali, che hanno presentato ricorso, non ci sarebbe stata “una vera e propria violenza fisica e verbale”. Ma la Cassazione ricorda che, sulla base di una consolidata giurisprudenza, “non occorre che la violenza sia di forma o veemenza particolare o, men che meno, brutale e aggressiva, potendo manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell’assalto“. In questo caso, è “irrilevante il fine del bacio” che era, stando al ricorrente, un “tentativo di riconciliazione con la vittima” perché a pesare è solo “l’indubbia volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente“.

LA VICENDA

L’uomo era stato condannato in sede di appello a due anni di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale, confermando la condanna per i reati di sequestro di persona ai danni della moglie e dei tre figli minori, lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata, violenza sessuale e maltrattamenti ai danni del coniuge. Condotte che lo stesso ha tenuto all’interno di un rapporto basato su prevaricazione, violenza e vessazione sia nei confronti della moglie che dei figli.

Nel ricorrere in Cassazione l’uomo nel primo motivo denuncia l’inattendibilità della moglie, perché ha creato le condizioni per separarsi, senza addebito alcuno e trasferirsi nel luogo in cui vive la sua famiglia di origine. Per l’uomo le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di dibattimento non dimostrano i maltrattamenti commessi in suo danno, in assenza delle necessarie reiterazione e continuità, così come non risulta provata la condotta di violenza sessuale, consistita nel baciarla sulla bocca contro la sua volontà, senza il ricorso a violenze fisiche o verbali. Inidonee a provare i reati anche le dichiarazioni dei testimoni, che si sono limitate a confortare quelle della persona offesa. Con il secondo motivo invece eccepisce violazione di legge e motivazione in relazione al reato di lesioni, da qualificare in percosse, a quello di violenza privata sul quale nulla ha dichiarato la moglie e a quello di sequestro, visto che con la sua condotta voleva solo fare in modo che la moglie rispettasse i propri doveri genitoriali.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile.

Infondato il motivo con cui il marito denuncia l’inattendibilità della moglie, in quanto per giudici di merito la stessa ha fornito un racconto coerente, logico e privo d’incertezze, dal quale non emerge animosità o rancore o un intento calunniatorio del marito. Dichiarazioni che sono state inoltre confermate da elementi esterni in relazione al reato di sequestro di persona e di lesioni. Confermato invece da un’amica anche il reato di maltrattamenti, mentre per i restanti le dichiarazioni della vittima sono sufficienti a confermare l’accusa.

Sul reato di violenza sessuale, che per del marito non si consumato visto che si è limitato a obbligare la moglie a ricevere un bacio sulla bocca, la Corte precisa che una tesi risalente afferma che anche il bacio sulla bocca può configurare il reato di violenza sessuale e che: “Giurisprudenza più recente ha pur sempre ritenuto che un bacio sulla bocca possa configurare il reato di violenza sessuale, sebbene insistendo sulla necessità, in tale fattispecie (così come in tutte quei casi nei quali baci o abbracci siano non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene), di valutare la condotta nel suo complesso, il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato fattuale qualificante.

Nel caso di specie è evidente per la Corte che si è consumato il reato di violenza sessuale in quantol’imputato ha stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa” anche se a conoscenza delle intenzioni della donna di porre fine al rapporto e trasferirsi. Il mancato consenso all’atto sessuale quindi era ben noto all’imputato, il quale però non si è fermato, compiendo volontariamente un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della moglie, non rilevando affatto il fine dello stesso di riconciliarsi con la donna. Giudicato anche generico il passaggio del ricorso in cui l’imputato ritiene insufficienti le dichiarazioni della moglie al fine di attribuire allo stesso la responsabilità dei reati ascritti, mentre inammissibili risultano i profili di doglianza del secondo motivo di ricorso con cui tenta di ottenere valutazioni precluse in sede di legittimità. “Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.“.

Adduso Sebastiano

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