DallāEcofin di Tallinn esce unaāāequalization taxā, una ritenuta sui ricavi delle imprese estere prive di organizzazione stabile nei paesi europei. Spazientiti dalla lentezza dei progressi in sede Ocse, i quattro maggiori paesi Ue (più altri sei) provano cioĆØ a far pagare più tasse alle multinazionali di internet.
Web tax, serve più coraggio
DallāEcofin di Tallin ĆØ uscito solo un invito alla Commissione europea a formulare una proposta di web tax. Ma lāiniziativa di Francia, Germania, Italia e Spagna ipotizza una ritenuta secca che può essere sviluppata. Anche a costo di qualche forzatura.
Quattro paesi per la web tax
LāEcofin di Tallin dei giorni scorsi aveva suscitato grandi attese intorno alla possibile formulazione di una innovativa proposta di web tax. Lāinteresse derivava dal fatto che lāiniziativa veniva assunta da Francia, Germania, Spagna e Italia ā cioĆØ i maggiori mercati europei (Brexit permettendo) della web economy ā anche a prescindere dallāadesione degli altri membri della ComunitĆ europea e in sostanziale presa di distanza dallāinconcludente sede Ocse. Ovvio che il consenso degli altri paesi Ue andava comunque ricercato. Ma il messaggio dellāiniziativa era inequivoco: basta con le tergiversazioni.
Alla posizione non attendista di quella che potremmo chiamare la ābanda dei quattroā si sono associati Austria, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania, Slovenia; bilanciati, però, dalla ferma ostilitĆ di Irlanda, Lussemburgo e Malta, con Olanda e Belgio in sorniona attesa. Sfortunatamente, da Tallin ĆØ uscito solo un invito alla Commissione Ue a formulare essa una proposta adeguata (āany effective solutionā). Il che conferma che, al di lĆ della fermezza di propositi annunciati e della oggettiva difficoltĆ tecnica di formulazione della norma, la patata scotta ed ĆØ meglio passarla in mani altrui, meglio se un poā più anonime.
Lāintervento propugnato dalla ābanda dei quattroā un qualche contenuto, comunque, lo ha. Consiste, sostanzialmente, nellāapplicazione di una ritenuta secca sui pagamenti provenienti da uno stato (stato della fonte) verso il percettore di un altro stato (stato del prestatore) qualora questi non abbia dichiarato di avere una stabile organizzazione nel territorio dello stato della fonte.
SennonchĆ© qualora i paesi proponenti o aderenti si limitassero a modificare in tal senso la propria legislazione interna, essa resterebbe comunque inefficace nei confronti di quegli stati con cui hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni, perchĆ© quei trattati prevalgono sulle norme nazionali. E consentono, quindi, la tassazione nel paese della fonte solo laddove lāattivitĆ produttiva di ricavi sia esercitata (da parte dellāimpresa dello stato del prestatore) attraverso una stabile organizzazione localizzata nello stato della fonte. PoichĆ© tutti i paesi Ue hanno firmato trattati tra loro e con gli Stati Uniti, una novitĆ normativa del genere produrrebbe solo un buco nellāacqua. Ed ecco, allora, la trovata: i trattati contro le doppie imposizioni riguardano solo tasse qualificabili come āimposte sul redditoā.
Forzatura necessaria
E cosƬ la ābanda dei quattroā ipotizza, oggi, lāapplicazione di una ritenuta secca denominata āequalization taxā, non qualificabile come āimposta sul redditoā.
Questa imposta si applicherebbe sui ricavi realizzati da imprese estere operanti sul mercato nazionale e prive di stabile organizzazione nello stesso. Non vestirebbe i panni di unāimposta sostitutiva (se lo fosse e sostituisse lāimposta sulle stabili organizzazioni staremmo punto e a capo). Del resto, anche lāinglese Dpt (Diverted Profit Tax) ha la pretesa di presentarsi come imposta particolare, cioĆØ non contemplata nei trattati. Consegue che laĀ equalization taxdovrebbe sfuggire alla tagliola dei trattati in vigore perchĆ© ivi non espressamente contemplata e palesemente non riconducibile alla tassazione di un reddito. Ma si badi bene che contro questa tesi cāĆØ giĆ chi preconizza il conflitto con il patto di Roma che impedisce la creazione di imposte sul giro dāaffari diverse dallāIva. Ed ĆØ evidente che Irlanda e company potrebbero ben ricorrere alla Corte di giustizia europea per farne dichiarare lāillegittimitĆ .
Resta in sospeso la modalitĆ con cui applicare lāimposta in questione. Lo schema della ritenuta può essere facilmente imposto a pagatori-imprese, ma non a persone fisiche. Queste ultime, peraltro, pagano perlopiù attraverso lāutilizzo di intermediari finanziari. La ritenuta in questo caso dovrebbe gravare sul soggetto che procede a eseguire lāordine di pagamento. La patata passata alla Commissione Ue si conferma, dunque, assai bollente perchĆ© va riempita di contenuti tuttāaltro che neutri.
In conclusione, da un lato resta confermato che la via maestra sarebbe un accordo in sede Ocse, che modifichi i requisiti della stabile organizzazione, abrogandola o aggiornandola alla web economy. Dallāaltro, il freno lƬ imposto da Usa e sodali obbliga a qualche forzatura se non si vuole perpetrare lāinaccettabile situazione attuale. La ābanda dei quattroā non ha quindi alternative: se vuole avere armi per obbligare lāOcse a muoversi deve forzare la mano e farlo con una strumentazione anche discutibile ma non palesemente illegittima.
E lāItalia? Paradossalmente il nostro sistema contiene una norma che legittimerebbe una simile forzatura: ĆØ lāarticolo 23, comma 1, lettera (f), del Tuir, dove vengono contemplate ā per essere tassate in Italia quali āredditi diversiā ā le āattivitĆ svolte nel territorio dello statoā da soggetti non residenti. Ci vuole, insomma, un poā di coraggio: ma stare fermi non si può più.
/lavoce.info/Web tax, serve più coraggio (Tommaso Di Tanno)




