Questione irrisolta per l’ortofrutta: aliquote Iva erbe aromatiche

Tra le tante questioni relative al comparto ortofrutticolo lasciate da tempo irrisolte dalla politica italiana,...

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Tra le tante questioni relative al comparto ortofrutticolo lasciate da tempo irrisolte dalla politica italiana, c’è anche la questione irrisolta della moltitudine di aliquote Iva delle erbe aromatiche. La scarsa chiarezza che attualmente e da tempo vige, genera spesso dubbi ed imprecisioni nell’applicazione.

Per l’individuazione della corretta aliquota Iva da applicare alle erbe aromatiche non letteralmente menzionate dal legislatore fiscale, è necessario individuarne l’appartenenza da un punto di vista tecnico/merceologico così come indicato dalla Tariffa doganale o altrimenti rifarsi alle istanze di interpello che comunque normalmente rimandano alla TARIC.

Vediamo nel dettaglio:

  • Basilico, Salvia, Rosmarino freschi e origano destinati all’alimentazione sono le uniche erbe aromatiche letteralmente menzionate dal legislatore che, con la legge 122/2016, scontano l’iva agevolata al 5%. Per tutte le altre erbe è necessario rifarsi alla TARIC o a documenti dell’amministrazione finanziaria.
  • Prezzemolo, cerfoglio, estragone (dragoncello) crescione e maggiorana coltivata vengono individuate dalla TARIC alla Sezione 2 capitolo 07 tra gli “ortaggi” e, quindi, essendo gli ortaggi indicati al n. 5 Parte II Tabella A del DPR 633/72 le relative cessioni scontano l’aliquota del 4%;
  • Ruta, Lavanda, Melissa e Menta: per queste erbe aromatiche bisogna rifarsi alla Dichiarazione Direzione Regionale Entrate per la Liguria del 20.10.99 che testualmente “Essendo classificati come prodotti utilizzati principalmente in profumeria, medicina o nelle preparazioni di insetticidi, antiparassitari o simili vanno ricompresi nella Voce della TARIC Capitalo 7 – Voce 12.11 e non essendoci per queste voci l’inquadramento in alcuna fattispecie agevolata di cui alla Tabella A devono ritenersi soggetti all’aliquota del 22%;
  • Timo, Alloro e finocchio selvatico vengono inquadrate dalla TARIC rispettivamente nelle seguenti voci doganali 09.10, 09.10, 09.09 e alla Ris. Nr 50/E III-7-94808 del 23 marzo 1999 che le inquadra quali erbe che scontano l’aliquota iva del 10%;
  • Erba cipollina e dragoncello è ancora la Ris. Nr 50/E III-7-94808 del 23 marzo 1999 che chiarisce l’aliquota Iva da applicare di cui alla voce doganale 07.01 che è quella del 4% ;

Il problema si complica ulteriormente quando oggetto della transazione sono confezioni di aromi misti per le quali l’individuazione dell’aliquota Iva deve essere fatta “tenendo in considerazione la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”, considerando “quantità, volume e valore”, con le difficoltà che ne conseguono e le innumerevoli interpretazioni rispetto alla composizione.

In conclusione, è certamente necessario armonizzare le aliquota IVA da applicare alle Erbe aromatiche per uso alimentare: la presenza di una pluralità di aliquote (4%, 5%, 10% e 22%) ingenera confusione e spesso un’errata applicazione della norma.

Bisognerebbe individuare un’unica aliquota iva agevolata da applicare a tutte le erbe aromatiche per uso alimentare che dovrebbe essere quella del 4% come tutti gli ortofrutticoli. In alternativa, potrebbe essere discussa e mediata una aliquota del 5%, comunque agevolata, ma che compenserebbe le perdite subite dal taglio dell’aliquota del 22% e del 10% con l’incremento del punto percentuale sui volumi, di gran lunga superiori, relativi alle erbe che scontano il 4%.

Cristina Adriana Botis

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