Con l’ordinanza n. 26643 del 12 ottobre 2026 la Cassazione ribadisce che la dotazione di un trust non sconta l’imposta di donazione, dovuta solo all’attribuzione finale, e delimita l’esenzione per gli atti di divorzio. Dal 2025 il principio è anche legge.
L’imposta si paga all’arrivo, non alla partenza
Il caso deciso dalla sezione tributaria della Cassazione nasce da un divorzio. Nel 2017, in attuazione degli accordi tra i coniugi, viene istituito un trust: il marito vi conferisce partecipazioni societarie, immobili e liquidità a beneficio dell’ex moglie; i due figli vi apportano beni propri, destinati ai rispettivi discendenti. L’Agenzia delle Entrate esenta il conferimento paterno, come atto di divorzio, ma liquida l’imposta proporzionale di donazione sugli apporti dei figli, qualificati come liberalità verso i nipoti. I giudici di merito confermano. La Corte, con l’ordinanza n. 26643 depositata il 12 ottobre 2026, accoglie il ricorso sul punto decisivo: la dotazione del trust non è un presupposto d’imposta.
Il trasferimento al trustee non è un arricchimento
Il ragionamento muove dall’articolo 53 della Costituzione: l’imposta può colpire soltanto una manifestazione effettiva di capacità contributiva. L’imposta sulle successioni e donazioni, estesa dall’articolo 2, comma 47, del decreto-legge 262 del 2006 ai vincoli di destinazione, presuppone perciò un arricchimento gratuito e stabile. Il trustee non lo riceve: acquista una titolarità strumentale e temporanea, vincolata al programma del trust, senza poterne godere. L’arricchimento si produce solo in capo ai beneficiari, al momento dell’attribuzione finale; fino ad allora l’atto di dotazione sconta l’imposta di registro in misura fissa. È un orientamento ormai costante, qui applicato anche agli apporti dei figli.
Le conseguenze economiche dipendono dal rapporto tra disponente e beneficiario, valutato al momento dell’attribuzione. In base all’articolo 7 del testo unico, al figlio che riceve dal trust paterno beni per 1,2 milioni di euro si applica l’aliquota del 4 per cento sulla parte eccedente la franchigia di un milione: 8.000 euro. Per un beneficiario estraneo alla famiglia, privo di franchigia, l’aliquota è dell’8 per cento sull’intero valore: 96.000 euro.
Sul secondo motivo la Corte conferma invece la lettura dell’Agenzia. L’articolo 19 della legge 74 del 1987 esenta da ogni imposta gli atti relativi allo scioglimento del matrimonio, e la giurisprudenza vi ha ricondotto anche gli accordi patrimoniali che ne costituiscono attuazione. L’esenzione copre dunque il conferimento del marito, che regola i rapporti con l’ex coniuge; non copre gli apporti dei figli, liberalità autonome verso i discendenti che, al momento dell’attribuzione, seguiranno il regime ordinario. L’origine divorzile del trust non si comunica a ogni conferimento: ciascun atto di dotazione va qualificato secondo la propria causa.
«La dotazione del trust non è un presupposto d’imposta. L’imposta nasce con l’attribuzione ai beneficiari.»
Osservatorio sul Trust · n. 7
Dal 2025: tassazione all’uscita, opzione per l’entrata
Il principio governa anche i trust istituiti oggi. Dal 1° gennaio 2025 l’articolo 4-bis del testo unico, introdotto dal decreto legislativo 139 del 2024, stabilisce che l’imposta è dovuta al momento del trasferimento ai beneficiari, con le franchigie e le aliquote proprie del rapporto tra disponente e beneficiario. La stessa norma consente al disponente di optare per il pagamento anticipato a ciascun conferimento, sui valori e sul rapporto di parentela di quel momento. Esercitata l’opzione, i successivi trasferimenti ai beneficiari della stessa categoria non sono più tassati; se la categoria non è determinabile, si applica l’aliquota più elevata senza franchigie; l’imposta anticipata non è rimborsabile.
L’opzione merita valutazione quando i beni sono destinati ad aumentare di valore, come le partecipazioni in un’impresa in crescita: l’imposta si calcola sul valore attuale, non su quello futuro. È sconsigliabile con beneficiari ancora indeterminati o con valori esposti a ribasso. Per i trust anteriori al 2025 che abbiano assolto l’imposta al conferimento, l’ordinanza offre un argomento ulteriore per l’istanza di rimborso, nei termini di decadenza del testo unico.
Per l’imprenditore e per la famiglia la lezione è di metodo. La fiscalità di un trust si definisce nell’atto istitutivo, prima della firma, su quattro variabili: l’individuazione dei beneficiari, il loro rapporto con il disponente, il momento delle attribuzioni e la convenienza dell’opzione per la tassazione anticipata. Questa rubrica ha già mostrato che la retrocessione dei beni al disponente è neutra; l’ordinanza conferma che lo è anche l’ingresso. L’imposta si paga una sola volta, quando l’arricchimento si realizza. Il resto dipende dalla qualità del progetto.
Le fonti di questa settimana
Cass. civ., sezione tributaria, ordinanza 12 ottobre 2026, n. 26643 (trust istituito in attuazione di accordi di divorzio: l’istituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee non scontano l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, dovuta solo all’attribuzione finale ai beneficiari, in applicazione dell’art. 53 Cost.; l’esenzione dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, copre il conferimento del coniuge collegato agli accordi di divorzio, non i conferimenti autonomi dei figli). Gli estremi e i principi sono riportati in modo concorde da Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco (12 ottobre), Eutekne.info e La Legge per Tutti (13 ottobre), Fiscal Focus (15 ottobre); il testo integrale non risulta ancora pubblicato su raccolte istituzionali ad accesso libero alla data di chiusura di questo numero.
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni), art. 4-bis, introdotto dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2025 (imposta dovuta al momento del trasferimento ai beneficiari; opzione del disponente per il pagamento al conferimento; aliquota più elevata senza franchigie se la categoria dei beneficiari non è determinabile; nessun rimborso dell’imposta assolta in via anticipata); art. 7 (aliquote e franchigie: 4% oltre un milione di euro per coniuge e parenti in linea retta; 6% oltre 100.000 euro per fratelli e sorelle; 8% senza franchigia per gli altri soggetti). Testi su Normattiva.
Autore
Avv. Stefano Ricci: Avvocato del Foro di Brescia. Si occupa di trust, passaggio generazionale, protezione del patrimonio di famiglia e assetti dell’impresa. È autore, con Vito Andriani, del volume «Diciotto famiglie e un trust».
Studio Legale Ricci S.t.A. S.r.l. — Via Cipro 1, 25124 Brescia Tel. 030 22193224 · avv.ricci@libero.it

Trust a Jersey, giudice a Tivoli
Trust e fondo patrimoniale: parenti, non gemelli