(Adnkronos) – Una pronuncia del Consiglio regionale della Sardegna sulla decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde per presunte irregolaritร sul rendiconto delle spese elettorali non รจ ipotizzabile nell'immediato. "Secondo la Corte costituzionale (sent. 387/1996) la questione della pronuncia del Consiglio regionale sulla decadenza si porrร solo nel momento in cui il provvedimento diventerร 'definitivo'".A indicare la significativa sentenza della Consulta รจ il professore ordinario di Diritto pubblico all'universitร di Roma Tor Vergata, Giovanni Guzzetta che, analizzando all'Adnkronos una vicenda ingarbugliata sia sul fronte politico che giudiziario, rileva anche che
"il giudizio del Consiglio regionale รจ sempre sindacabile in sede giurisdizionale". ย Pertanto, "immaginando che la Presidente della Regione Sardegna impugni effettivamente lโatto, sul piano giudiziario i tempi non saranno brevi: la lunghezza dei tempi si trasforma in una prolungata spada di Damocle 'politica' sulla Presidente e sulla sua legittimazione.
E qui, subentrano tutte le valutazioni di opportunitร che non spetta a me fare". ย Secondo il costituzionalista, "la vicenda รจ molto complessa perchรฉ ha evidentemente implicazioni politiche e giuridiche ma le letture appaiono molto semplificate e assertive". "Sul piano politico – analizza – ci troviamo di fronte ad una ordinanza-ingiunzione che contesta gravi violazioni della disciplina in materia di spese elettorali e relativa rendicontazione.In base alla legislazione vigente applicabile anche alla regione Sardegna, a seguito dellโaccertamento di tali violazioni consegue anche la sanzione accessoria della decadenza, in quanto si concretizza una causa di ineleggibilitร del consigliere regionale che si riflette sulla carica di presidente della Regione, perchรฉ, in base alla disciplina vigente ribadita dalla stessa legislazione sarda, il Presidente non puรฒ non essere anche membro del consiglio regionale.
Sul piano politico la rilevanza della questione, e quindi le conseguenze in termini di opportunitร , sono rimesse alle valutazioni degli interessati e al dibattito politico".ย "Sul piano giuridico quello che succede รจ che il provvedimento, che รจ immediatamente esecutivo, รจ comunque un provvedimento amministrativo, sebbene adottato da un organo particolarmente autorevole in quanto istituito presso la Corte dโAppello e presieduto dal Presidente della Corte dโAppello.A tale provvedimento si puรฒ fare opposizione davanti al giudice ordinario, cui spetta anche decidere se sospenderne o meno lโesecutivitร .
Secondo la Corte costituzionale
(sent. 387/1996) la questione della pronuncia del Consiglio regionale sulla decadenza si porrร nel momento in cui il provvedimento diventerร โdefinitivoโ (cioรจ una volta esauriti i gradi di giudizio di impugnazione dellโordinanza o qualora tale impugnazione non ci sia, nei termini di 30 giorni dallโadozione del provvedimento).Da questa sentenza della Corte costituzionale sembrerebbe dunque che fino a quel momento il Consiglio non possa pronunciarsi, anche se il provvedimento del Collegio regionale di Garanzia rimanesse esecutivo".ย Guzzetta osserva che "in questa prospettiva, immaginando che la Presidente della Regione Sardegna impugni effettivamente lโatto bisognerร attendere i vari gradi di giudizio e potrebbero passare mesi
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Nel momento in cui il provvedimento, confermato dai giudici, divenisse effettivamente definitivo spetterebbe al Consiglio regionale dichiarare la decadenza.Sui poteri del Consiglio in questa materia cโรจ molta confusione, perchรฉ si tende a pensare in modo analogo a quello che vale per le Camere.
Ma cโรจ una fondamentale differenza.Le Camere sono organi costituzionali e la Costituzione riserva a esse in via esclusiva la valutazione della decadenza.
Lo stesso principio non vale per i Consigli regionali, le cui deliberazioni sono impugnabili davanti al giudice ordinario secondo i principi generali che valgono in questa materia, peraltro ribaditi dalla stessa legge statutaria della regione Sardegna 2007 articolo 26 comma 9.Questo vuol dire che i margini di valutazione dei Consiglio regionale sono comunque piรน ristretti, perchรฉ le loro scelte sono sindacabili quanto al rispetto delle norme sulla decadenza".ย
"Il controllo del Consiglio regionale, dunque, รจ vincolato dal quadro normativo e non puรฒ ritenersi politicamente libero.
Il che non vuol dire che il suo voto sia una formalitร (possono essere rilevati vizi procedurali ad esempio), ma certo la valutazione non รจ meramente politica.Nรฉ la legge ordinaria potrebbe riconoscere ai consigli regionali quella garanzia di insindacabilitร degli atti che รจ assicurata dalla Costituzione alle Camere – sottolinea il professore di Tor Vergata – Questo peraltro vale per tutti i casi in cui i Consigli regionali accertino cause di decadenza.
Le dichiarazioni di decadenza sono impugnabili davanti al giudice ordinario.Al limite possono ipotizzarsi anche dei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale tra Regione e autoritร giudiziaria". ย "Sul piano giudiziario, dunque, i tempi non saranno brevi.
Sul piano politico, ovviamente, la lunghezza dei tempi si trasforma in una prolungata spada di Damocle 'politica' sulla Presidente e sulla sua legittimazione.E qui, subentrano tutte le valutazioni di opportunitร che non spetta a me fare", conclude il costituzionalista. (di Roberta Lanzara)ย —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)




