Consulta e cambio di sesso: no al genere ‘non binario’ e stop a intervento se transizione giĆ  evidente

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(Adnkronos) –
No all'introduzione di un terzo genere nĆ© maschile nĆ© femminile e stop agli interventi chirurgici per il cambio di sesso di chi abbia giĆ  completato la transizione con terapie ormonali.E' quanto ha stabilito la Consulta che con la sentenza n. 143, depositata oggi, ha deciso le questioni di legittimitĆ  costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Ā La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l’attribuzione di un genere ā€œnon binarioā€ (nĆ© maschile, nĆ© femminile).

Infatti, "l’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria".Ā La sentenza sottolinea al riguardo che la caratterizzazione binaria (uomo-donna) informa, tra l’altro, il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, la disciplina dello stato civile e del prenome, la conformazione dei ā€œluoghi di contattoā€ (carceri, ospedali e simili).La Corte rileva tuttavia che "la percezione dell’individuo di non appartenere nĆ© al sesso femminile, nĆ© a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identitĆ  ā€œaltraā€ – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralitĆ  (art. 2 Cost.)" e che, "nella misura in cui può indurre disparitĆ  di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignitĆ  sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.". "Tali considerazioni – conclude la Corte – unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell’Unione europea, pongono la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilitĆ  sociale". Ā La Corte ha poi dichiarato l’illegittimitĆ  costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs.

n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali giĆ  intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere "compiersi giĆ  mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico", la prescrizione dell’autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che "avverrebbe comunque dopo la giĆ  disposta rettificazione".

In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, giĆ  verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l’art. 3 Cost., in quanto "non corrisponde più alla ratio legis".Ā Ā —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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