(Adnkronos) –
No all'introduzione di un terzo genere nĆ© maschile nĆ© femminile e stop agli interventi chirurgici per il cambio di sesso di chi abbia giĆ completato la transizione con terapie ormonali.E' quanto ha stabilito la Consulta che con la sentenza n. 143, depositata oggi, ha deciso le questioni di legittimitĆ costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Ā La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dellāart. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare lāattribuzione di un genere ānon binarioā (nĆ© maschile, nĆ© femminile).
Infatti, "lāeventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dellāordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria".Ā La sentenza sottolinea al riguardo che la caratterizzazione binaria (uomo-donna) informa, tra lāaltro, il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, la disciplina dello stato civile e del prenome, la conformazione dei āluoghi di contattoā (carceri, ospedali e simili).La Corte rileva tuttavia che "la percezione dellāindividuo di non appartenere nĆ© al sesso femminile, nĆ© a quello maschile ā da cui nasce lāesigenza di essere riconosciuto in una identitĆ āaltraā ā genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui lāordinamento costituzionale riconosce centralitĆ (art. 2 Cost.)" e che, "nella misura in cui può indurre disparitĆ di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignitĆ sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.". "Tali considerazioni ā conclude la Corte ā unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dellāUnione europea, pongono la condizione non binaria allāattenzione del legislatore, primo interprete della sensibilitĆ sociale". Ā La Corte ha poi dichiarato lāillegittimitĆ costituzionale dellāart. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive lāautorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali giĆ intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per lāaccoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere "compiersi giĆ mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico", la prescrizione dellāautorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che "avverrebbe comunque dopo la giĆ disposta rettificazione".
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, giĆ verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola lāart. 3 Cost., in quanto "non corrisponde più alla ratio legis".Ā Ā —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)




