NAPOLI E PROVINCIA: L’emergenza coronavirus non ferma la violenza di genere: 3 le persone arrestate e 5 quelle denunciate dai Carabinieri nell’ultima settimana per violenze e maltrattamenti in famiglia.
Violenza di genere: a Napoli e Provincia nessuna sosta per Coronavirus
Ha 63 anni ed è già noto alle forze dell’ordine l’uomo arrestato a Pomigliano dai carabinieri della locale stazione. Ha insultato e minacciato la moglie e le due figlie al culmine di una lite scoppiata per motivi banali. Allertati dai familiari i carabinieri hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione e l’hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. E’ ora in attesa di giudizio. Dalla denuncia presentata dalla moglie e dalle figlie sono emersi altri episodi dello stesso tenore.
In manette per lo stesso reato un 32enne di Sant’Antonio Abate già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della locale stazione. L’uomo aveva appena aggredito la moglie con un pugno al volto, davanti agli occhi atterriti dei 3 figli minori. Visitata da personale medico del 118 la donna ha riportato abrasioni al labbro e varie contusioni. Secondo quanto denunciato, la vittima è stata oggetto di maltrattamenti per circa 5 anni: ed è proprio 5 anni fa che il marito le aveva rotto il naso. Ai medi del pronto soccorso aveva dichiarato di essere caduta dalle scale. Il 32enne è ora in carcere in attesa di giudizio.
Stessa sorte per un 24enne di Terzigno già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata. Aveva colpito con pugni e calci la moglie incinta, ormai al 7° mese di gravidanza: alla base dell’aggressione motivi di carattere economico. 10 i giorni di prognosi per la vittima. La donna che aveva già denunciato altre violenze subite, ha raccontato di ripetuti episodi di maltrattamenti. Per il 24enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.
Denunciato per maltrattamenti dai militari della stazione di Portici anche un 48enne del posto. Ha colpito la moglie con calci e pugni. A fermarlo prima che la lite finisse in tragedia il figlio 20enne. Alla base dell’aggressione la gelosia ossessiva. I militari, intervenuti nell’abitazione, hanno sequestrato anche una pistola scacciacani con la quale il 48enne avrebbe in passato minacciato la donna.
A Cimitile, invece, è stato denunciato per maltrattamenti un 52enne di Camposano già noto alle ffoo. I carabinieri della stazione locale sono stati allertati dalla moglie che ha raccontato di essere stata aggredita e insultata durante una banale discussione.
Denunciato per lo stesso reato anche un 43enne di Scampia. I carabinieri della stazione di Napoli Quartiere 167 hanno raccolto la denuncia della moglie che ha raccontato mesi di vessazioni: non accettando la decisione di interrompere la loro relazione, l’uomo avrebbe più volte insultato e minacciato la donna, anche in presenza del figlio minore.
Violenze denunciate anche ai militari della stazione di San Giorgio a Cremano. Una 36enne – da tempo vittima del compagno – ha raccontato di essere stata schiaffeggiata e afferrata al collo durante una banale discussione.
Ancora a San Giorgio a Cremano, gli stessi militari hanno raccolto la denuncia di una madre che ha raccontato di maltrattamenti posti in essere dal figlio convivente. Durante una discussione banale il 19enne – incensurato – avrebbe danneggiato la porta del bagno, un lavandino e messo a soqquadro una delle camere dell’abitazione.
Conte, nella conferenza stampa di questa sera, ha descritto come sarà l’Italia e cosa cambierà nella Fase 2 Coronavirus a partire dal 4 maggio. Si riparte ma con prudenza: non sarà ‘liberi tutti’
Fase 2 Coronavirus: ecco cosa cambia dal 4 maggio
Fase due Coronavirus, misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Tante le novità pensate dal Governo all’interno della sua strategia per il funzionamento della Fase 2 per convivere con il Coronavirus senza scatenare una ripresa dell’epidemia.
Queste, in breve, le misure che si adotteranno:
“Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l’epidemia sembrava sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase due, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del Paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c’è. Nella fase due quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza.”
ha dichiarato il Presidente Conte, sottolineando come sia importante che la distanza sociale sia mantenuta anche in ambito familiare.
Oltre alla distanza sociale sarà importante, in questa seconda fase, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Proprio su questo fronte, il Presidente ha annunciato la firma da parte del Commissario Arcuri dell’ordinanza che fissa ad un massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche.
Il Presidente ha quindi illustrato le novità introdotte dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19 e che avranno valenza dal 4 al 18 maggio.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.
Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .
Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.
Maggiori concessioni arriveranno nelle settimane a seguire se non si avranno nuove esplosioni di contagio in Italia. Per il 18 maggio è in programma la riapertura del commercio al dettaglio. Così come riapriranno musei, mostre e biblioteche. Il 1 giugno è la data in cui il governo pensa di poter dare il via libera per la riapertura di bar, ristoranti, ma anche di barbieri, parrucchieri, centri estetici e servizi di cura della persona.
Si tratta quindi di un piano che prevede un progressivo allentamento del lockdown da confermare anche in base all’andamento della curva epidemica.
Confermata l’ipotesi di rimandare la riapertura delle scuole a settembre, il Governo punta a consentire l’esame di maturità in presenza. “Troppo rischioso riaprire gli istituti scolastici” ha spiegato il premier Conte che ha reso noto che gli esperti epidemiologi temono una seconda ondata nelle prossime settimane.
Per finire, confermato l’ordinamento dell’autocertificazione che resterà a regime fino a quando saranno necessarie delle restrizioni agli spostamenti. Autocertificazione che sarà necessaria anche per fare ingresso in Italia per cui, tutte le persone che intendono mettersi in viaggio, anche se asintomatiche, dovranno documentare i motivi del viaggio e specificare l’indirizzo dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario.
Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, il Presidente ha ricordato che tra gennaio e marzo l’INPS ha accolto 109.000 domande in più di reddito e pensione di cittadinanza, 78.000 domande per il bonus baby-sitting e 273.000 per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie. Inoltre al momento sono stati liquidati quasi 3,5 mln di richieste per il bonus da €600 per autonomi, professionisti, co.co.co, agricoli e lavoratori dello spettacolo, per un totale di 11 milioni di domande calcolando anche quelle per la cassa integrazione.
“Alcuni attendono ancora. Ci sono dei ritardi e di questi ritardi mi scuso personalmente”, ha sottolineato il Presidente Conte che ha poi annunciato che il Governo sta lavorando ad un nuovo decreto che metterà in campo ulteriori 55 miliardi.
Ciò detto, a seguire vi riportiamo anche il testo del decreto dal quale potrete evincere tutte le novità e cosa prevede.
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
DECRETA:
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ;
i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;
non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività;
a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;
in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti entro tre giorni dal Ministro della salute, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Ai fini di cui al comma 2, per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale..
Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7.
In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti: a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
All’atto dello sbarco nei porti italiani: a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E’ comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
E’ fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9. 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Art. 10 Disposizioni finali
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Fase 2 Coronavirus: ecco cosa cambia dal 4 maggio / Redazione
Castellammare, spavento a Piazza Quartuccio: va a fuoco un B&B della zona
Castellammare, incendio a Piazza Quartuccio: a fuoco un B&B
Castellammare di Stabia, quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio in una domenica da quarantena, si è trasformato in un forte spavento per i residente della zona “Piazza Quartuccio”. Pare che l’incendio sia scoppiato all’interno degli appartamenti del B&B dei Fiori in cui risiedeva una vecchietta. La condizione dell’anziana è da subito sembrata di serio pericolo per gli abitanti della zona che hanno allertato i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine.
I Vigili del Fuoco, giunti sul posto repentinamente, hanno subito messo in moto una serie di procedure adeguate che hanno visto l’uso della piattaforma aerea per salvare l’anziana prigioniera dell’appartamento che stava andando a fuoco. La donna è stata recuperata con successo, anche se le difficoltà sono state tante dal momento che a causa del forte incendio, fuoriuscivano dal luogo interessato dalle fiamme, molto fumo, per non parlare dei vetri delle finestre dello stabile, che rotti, cadevano in strada. Per fortuna non si è venuta a creare nessun tipo di esplosione, ne danni agli appartamenti limitrofi.
Sul posto sono giunti anche i carabinieri per supervisionare la zona. Al momento non si è ancora a conoscenza di cosa abbia causato l’incendio, certo è che la situazione è sembrata molto grave da subito, al punto che tutte le persone affacciate ai balconi delle abitazioni limitrofe, erano fortemente preoccupate che l’incendio potesse causare qualche esplosione che potesse poi colpire i palazzi in linea d’aria con la palazzina interessata dall’accaduto.
Le forze dell’ordine investigheranno sulle cause dell’incendio.
Ercolano, tragedia in città: barman 36enne ritrovato senza vita
Ercolano, si è consumata una tragedia in città, questa volta non legata alla questione di covid ed emergenza sanitaria. E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Ciro Ciardi, il barman 36enne scomparso diversi giorni fa. Erano stati proprio i familiari a chiedere aiuto al web attraverso una serie di appelli.
Il corpo del giovane 36enne è stato ritrovato ieri in un campo. Pare che Ciro, che soffrisse di problemi psichici, e che si sia tolto volontariamente la vita, decidendo di allontanarsi da casa e dai suoi affetti, per compiere questo gesto estremo.
Sembra che la situazione di Ciro sia degenerata con il diffondersi dell’emergenza sanitaria che ha visto tutti i cittadini doversi adeguare e rispettare il periodo di quarantena. Questa cosa avrebbe destabilizzato il ragazzo, come riporta ‘Napoli Fan Page’, in quanto, essendo un un barman era abituato ad un contatto diretto e continuo con i clienti. Inoltre era da tempo che il 36enne fosse senza lavoro, cosa che lo preocupava grandemente.
Cronache da Latina- I carabinieri della Stazione di Scauri, nella giornata odierna, hanno denunciato un 47enne per “falsità ideologica” ed indebita percezione di erogazione dello Stato.
Ma andiamo per ordine. Era il 24 aprile quando, durante un posto di controllo finalizzato alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da covid19, l’uomo veniva fermato dai militari. Era alla guida di un’autovettura appartenente ad una società privata di vigilanza e aveva dichiarato di lavorare per conto della suddetta azienda. Ad avallare queste dichiarazioni, nessun documento probante.
Successivamente, i carabinieri hanno effettuato alcuni accertamenti sulle dichiarazioni rese ed è emerso che l’uomo aveva presentato all’INPS una dichiarazione di disoccupazione in seguito alla quale, dal 31 marzo 2020, percepiva la relativa indennità mensile. Così oggi, conclusa l’ attività di indagine, è partita la denuncia da parte dell’Arma nei confronti del quarantasettenne che, oltre ad essere deferito per le false dichiarazioni presentate all’inps, è stato sanzionato per percezione indebita di somme erogate dello Stato.
Il denunciato potrà opporre ricorso, ma delle due: o avrà reso false dichiarazioni ai militari dell’Arma, oppure ha presentato una falsa dichiarazione all’INPS. O lavorava o era disoccupato. Qualunque sia la bugia, gli costerà sicuramente cara.
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Portici, continua a scendere la percentuale di positivi in città
Portici, emergenza covid: 22 tamponi negativi in città
Portici, tamponi negativi in città nella giornata del 25 aprile 2020. Ne parla il Primo cittadino:
“Abbiamo esitato 22 tamponi negativi e continua a scendere la percentuale dei tamponi positivi sul numero complessivo dei tamponi effettuati, che scende al 5,9% più’ o meno in linea con il dato regionale.Cari Cittadini si comunica che Il totale complessivo dei tamponi effettuati è pari a 336 con un numero di negativi pari a 316 ed un numero di POSITIVI pari a 20.”
Sono 13 le persone guarite, mentre 3 sono le persone decedute e 4 quelle che attualmente sono contagiate di cui 3 in isolamento permanente obbligatorio a casa ed una ricoverata in Ospedale. Una buona notizia proviene dall’Ospedale dove è ricoverata una delle persone contagiate, le condizioni di salute sono molto migliorate e sta effettuando i tamponi di controllo, il primo è stato esitato NEGATIVO, attendiamo con fiducia e speranza anche il secondo tampone negativo per poterla dichiarare GUARITA.”
“La buona notizia è che tutti i familiari conviventi delle 4 persone attualmente contagiate sono state sottoposte al TAMPONE e son tutte risultate NEGATIVE e quindi non contagiate.
Un’altra buona notizia è che tra le eccellenze del nostro territorio abbiamo laboratori privati accreditati con settori specializzati aggregati di microbioologia che sono stati autorizzati dalla Regione Campania ad effettuare test molecolari, cioe’ tamponi, e sono attrezzati anche per effettuare test sierologici.”
“Nei prossimi giorni la Regione Campania definira’ le modalità di accesso dei Cittadini ai Laboratori accreditati per effettuare test sierologici e molecolari.”
Inoltre, come sempre il Sindaco, ha raccomandato i cittadini di rimanere a casa e rispettare le regole:
“NOI VESUVIANI SIAMO LAVICI, INDISTRUTTIBILI E BATTEREMO QUESTO MALEDETTO VIRUS RESISTENDO IN CASA E RISPETTANDO LE REGOLE CHE TUTTI CONOSCIAMO.”
Seguiranno in serata, aggiornamenti sulla situazione contagi, di oggi 26 aprile 2020.
Torre del Greco, nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nella giornata. Segnalata, invece, la guarigione di un altro cittadino.
Torre del Greco, nessun nuovo contagio da covid ed un guarito in città
Torre del Greco, a comunicarlo e lo stesso Centro Operativo Comunale, sentita l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i responsabili dell’ ASL Na3 Sud, al termine del consueto aggiornamento serale, del 25 aprile 2020.
Così il bilancio della cinquantunesima giornata consecutiva di attività del C.O.C., in seduta permanente nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:
Totale ospedalizzati: 9;
Totale in isolamento domiciliare: 9;
Totale guariti dal COVID: 53;
Totale decessi: 20;
Totale esito tamponi odierni: 7 (Tutti Negativi)
Resta, comunque, l’attesa – nelle prossime ore – dei risultati dei tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.
Nel frattempo, continua l’attività di una delle Associazioni di Volontariato a supporto del Centro operativo Comunale che ha recapitato, presso i propri domicili, agli alunni dell’ Istituto ”G.B. Angioletti” i Tablet per consentire la partecipazione dei ragazzi alle attività di didattica online.
“ Una giornata tranquilla – commenta il sindaco,Giovanni Palomba. Sono stato costantemente in contatto e in aggiornamento con le Forze dell’Ordine, dispiegate sull’intero territorio comunale, per ricevere informazioni sul rispetto dei dispositivi di obbligo delle misure di contenimento e contrasto previste per la giornata odierna. Ringrazio tutti i cittadini torresi per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrate. Il mio pensiero, in questo settantacinquesimo anniversario della Festa della Liberazione, vorrei rivolgerlo alle vittime della seconda guerra mondiale e a quelli di tutte le guerre, per invitare i giovani a riflettere e a non dimenticare mai che i conflitti sono la negazione di ogni diritto e l’aberrazione di ogni sentimento di civiltà. Continuiamo, tutti, a resistere. Uniti ce la faremo”.
Per la giornata di oggi, 26 aprile 2020, seguiranno aggiornamenti.
I Carabinieri di Boscoreale arrestano 36enne già noto alle Forze dell’Ordine, per ricettazione e furto, è stato posto ai domiciliari.
Carabinieri arrestano 36enne indiziato per ricettazione e furto
TORRE ANNUNZIATA- I Carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno arrestato F.D.R. 36enne di Torre Annunziata già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del tribunale oplontino.
L’autorità giudiziaria, concordando con le risultanze investigative dell’Arma, ha ritenuto il 36enne gravemente indiziato dei delitti di ricettazione e furto con strappo, commessi nel gennaio scorso nel comune di torre annunziata.
L’uomo è stato sottoposto pertanto ai domiciliari.
In questo clima di allerta rispetto alla situazione delicata in cui si trova l’intero Paese, a causa dell’epidemia da Covid-19, encomiabile è il lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, tutte, per continuare a garantire il rispetto della Legge e la sicurezza dei cittadini.
Purtroppo, non tutti hanno la stessa concezione di cosa voglia dire “vivere in una società civile”, ed ecco quindi che l’elenco di episodi di cronaca del genere aumentano.
Non si può scegliere dove si nasce, né tanto meno in quale ambiente crescere-tranne se si è fortunati-, non si tratta soltanto della condizione economica in cui ci si trova, ma dai valori e dalla concezione della vita che uno ha.
Per quanto la vita si difficile, ingiusta, non è corretto rivendicare la “propria” giustizia a discapito della libertà e sicurezza degli altri, non è corretto e non è da Uomini, ma fa sì che ci si ritrovi in un contesto selvaggio, che non è nemmeno paragonabile alla giungla, perché anche la giungla ha le sue Leggi.
Dure le parole del patron della Givova Scafati Nello Longobardi che non ritiene sufficienti i 4 milioni di euro stanziati dalla F.I.P per fronteggiare l’emergenza Covid-19
Givova Scafati, la F.I.P stanzia 4 milioni di euro per le società. Patron Longobardi:”Non basta”
La Federazione Italiana Pallacanestro(F.I.P) ha stanziato circa 4 milioni di euro, a seguito della cancellazione di gran parte delle attività stagionali, che serviranno a sostenere la partecipazione delle società maschili e femminili all’attività sportiva della stagione 2020-2021. Il patron gialloblù Nello Longobardi non è affatto convinto che tale misura economica possa riuscire a soddisfare le necessità di tutte le società dello Stivale: «La quota stanziata non è affatto soddisfacente. Piuttosto che guardare alla prossima stagione bisognerebbe attenzionare quella recentemente conclusa d’ufficio, le cui ripercussioni economiche potrebbero portare alla scomparsa di numerosi club, carenti di quelle risorse necessarie ed indispensabili per poter programmare l’immediato futuro. Inoltre, la F.I.P., per via dell’interruzione di tutte le attività, non ha effettuato esborsi importanti, in virtù della mancata partecipazione della Nazionale Italiana agli Europei e ad altre competizioni, per cui dovrebbero essere più copiose le risorse economiche a cui poter attingere per venire incontro alle esigenze delle tante società affiliate». La Givova Scafati è in piena attività per chiudere la stagione 2019/2020 ed iniziare a programmare il futuro. Il numero uno scafatese fa il punto della situazione: «Grazie all’ottimo lavoro svolto dal general manager Gino Guastaferro, siamo riusciti a trovare una intesa con quasi tutti i nostri tesserati (staff tecnico ed atleti) che, tra l’altro, entro la fine del mese riceveranno anche le spettanze concordate; mancano all’appello solo Ion Lupusor e Sergio Luise, con cui sono pendenti ancora trattative. Stiamo poi già lavorando al futuro: ripartiremo da tre atleti, con cui abbiamo rinegoziato il contratto per la prossima stagione, ovvero Markovic, Portannese e Rossato. Inoltre, siamo in trattativa avanzata per la rinegoziazione dei rispettivi contratti anche con Contento e Lupusor. Infine, voglio precisare che il nostro club il 31 dicembre 2019 aveva già saldato tutte le commissioni degli agenti dei giocatori; pertanto, laddove gli stessi intendessero eventualmente fare sconti ad altri club che, a differenza nostra, non hanno ancora pagato tali spettanze, ci vedremo costretti a richiedere loro l’emissione di note di credito, perché apparirebbe assurdo oltre che inaccettabile essere penalizzati dalla circostanza di avere onorato tempestivamente e per intero il pagamento di tali importi»
Area Vomero: un 35enne con precedenti, è stato fermato dalla Polizia e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.
Polizia denuncia ben due casi di resistenza a Pubblico Ufficiale
NAPOLI- Ieri pomeriggio la Polizia è intervenuta per fermare un 35enne che correva in auto a tutta velocità.
Gli agenti del commissariato Vomero, erano in servizio di controllo sul territorio, hanno intimato l’alt in via Pigna, nei pressi della rampa della tangenziale.
Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia e si è dato alla fuga ma è stato rintracciato in piazzetta Durante dove, nel suo appartamento, sono stati rinvenuti 2 grammi di hashish.
Identificato, l’uomo è G.T., 35enne napoletano con precedenti di polizia.
E’ stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.
Un altro caso di resistenza a Pubblico Ufficiale è stato registrato a Cardito: un 26enne è stato denunciato per resistenza, oltraggio e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.
Il fatto si è verificato nella mattinata di ieri, gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Tiziano a Cardito hanno notato un giovane a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale.
Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia e si è dato alla fuga.
E’ stato inseguito e rintracciato in via Botticelli presso la sua abitazione dove, appena sceso dall’auto, ha tentato di dissimulare che fosse alla guida e ha minacciato e tentato di aggredire i poliziotti.
U.G.C., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza, oltraggio e false attestazioni a Pubblico Ufficiale e per guida con patente revocata poiché, già nel dicembre del 2019, gli era stata contestata stessa violazione; inoltre, è stato sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.
Triste constatare quanto numerosi siano i casi in cui i civili mostrino totale mancanza di rispetto nei confronti di chi indossi una divisa: si dimentica totalmente il fatto che le Forze dell’Ordine rappresentino lo Stato, lo Stato da cui vogliamo essere tutelati e protetti.
In piazza Sannazzaro, ieri pomeriggio, la Polizia ha arrestato spacciatore, 44enne napoletano, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.
Polizia arresta uomo per detenzione e spaccio di droga
NAPOLI- Nella giornata di ieri pomeriggio, agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Sannazzaro hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia imboccando contromano viale Gramsci.
Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato. Alla perquisizione lo hanno trovato in possesso di 3 stecche di hashish del peso di circa 21 grammi, di 5 bustine di marijuana del peso di circa 17 grammi e della somma di 160 euro.
Inoltre, presso l’abitazione dell’uomo in via Archimede, con l’ausilio del cane antidroga Kira, sono stati rinvenuti circa 183 grammi di hashish e 44 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una macchina per la sigillatura nonché diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.
Identificato l’uomo risulta essere Rosario Fior Rosso, 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.
Si approssima la cosiddetta “FASE 2” durante la quale sarà prevista la riapertura di diverse attività, è importante continuare a rispettare le misure si prevenzione onde evitare la diffusione del virus Covid-19.
La prima cautela è quella di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l’altra, proteggere occhi, naso e bocca. Indossare la mascherina dopo aver lavato le mani e NON toccarla più -aggiustarsela solo maneggiando gli elastici-.
Per le persone di età 60 anni circa in poi, è preferibile mostrarsi particolarmente prudenti, evitando di uscire e usufruendo dei servizi di spesa a domicilio, messi a disposizione da supermercati e farmacie.
Tre scosse di terremoto si sono verificate stamattina prestissimo a Pozzuoli, sono state percepite fino alla città di Napoli.
Terremoto a Pozzuoli stamattina avvertito fino a Napoli
Stamattina presto la terra ha tremato a Pozzuoli tanto che le scosse sono state sentite fino a Napoli.
Secondo la rilevazione dell’Ingv, la scossa più potente, di magnitudo 3.1 , si è verificata alle 4.59.
Le altre due , alle ore 4.16 con una di magnitudo 2 e alle ore 4.41 con una di magnitudo 2.5 , (sono state di intensità minore).
Non sono stati segnalati danni a persone o cose anche se, per paura, molta gente si è riversata in strada.
Lo sciame sismico nell’area flegrea, in provincia di Napoli, è iniziato alle 4.16 di mattina e si è protratto fino alle 7.23, con 22 eventi registrati.
Le scosse avvertite da gran parte della popolazione comunque, sono state le tre verificatesi tra le 4.16 e le 4.59.
Il terremoto è stato tra i più forti negli ultimi sei mesi ed è stato avvertito anche nell’area occidentale di Napoli, nella zona di Agnano Pisciarelli e su tutto il territorio di Pozzuoli, soprattutto in zona Solfatara fino a Quarto.
La Protezione Civile comunale è stata allertata per controlli e verifiche.
Nonostante siano note le faglie e la dinamica dei terremoti, prevedere un sisma è per ora impossibile. Ci sono alcuni segni, che spesso, anche se non sempre, preludono a una forte scossa sismica.
Uno di questi è la variazione nel livello dell’acqua di falda, in altri casi si può assistere a variazioni nel campo elettromagnetico, o in quello elettrico o anche nella radioattività naturale; in alcuni casi una forte scossa è preceduta da scosse più lievi e rilevabili solo da strumenti di precisione (i sismografi).
Si dice che gli animali, alcuni per lo meno, riescano a sentire l’arrivo della scossa con un leggero anticipo.
Ma il precursore sismico più attendibile al momento sembra essere l’emissione di gas radon nelle aree in cui si verificherà un terremoto. Purtroppo nessuno di questi segni ha convinto i geologi, che non hanno elaborato un sistema di previsione affidabile.
Nel messaggio postato ieri sera alle ore 23:27, il Sindaco ha reso nota l’intenzione di contribuire con il suo prossimo stipendio alla raccolta fondi per l’Emergenza Covid-19.
Emergenza Covid-19: alla raccolta fondi contribuisce anche il Sindaco
CASTELLAMMARE DI STABIA- Ieri sera, tramite i canali ufficiali social, il Sindaco Cimmino ha reso nota l’intenzione di contribuire con il suo prossimo stipendio alla raccolta fondi destinata all’emergenza da Covid-19.
Ecco il post trasmesso sulla sua pagina ufficiale FB: Ho deciso di versare il mio prossimo stipendio sul conto corrente comunale dedicato alla raccolta fondi per l’emergenza Covid-19, per aiutare le famiglie bisognose di Castellammare di Stabia, affinché nessuno resti escluso. Ed anche tutta la mia giunta farà altrettanto, versando una mensilità sul conto dedicato. In questo periodo di grandi cambiamenti siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. E in tanti già hanno risposto alla chiamata, donando secondo le proprie disponibilità. Sono fiero di voi, sono orgoglioso di rappresentare una città che sta mostrando grande cuore e una straordinaria generosità. Ricordo a tutti che è possibile contribuire e aiutare chi ne ha bisogno, versando una somma facoltativa sul conto dedicato e mettendosi in prima linea per questa nobile causa. Faccio mie le parole di Papa Francesco: siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo continuare a remare insieme. Nessuno si salva da solo.
Le coordinate del conto corrente sono le seguenti: Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19 IBAN: IT20N0514222100CC1016015617 BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX
Verso mezzanotte, invece ha scritto un messaggio di congratulazioni e orgoglio rivolto ai Carabinieri Aniello Criscuolo e Biagio Di Capua per aver prestato soccorso ad un signore a Torre Annunziata: Un intervento provvidenziale per salvare un anziano colto da infarto. Rivolgo i miei complimenti ai carabinieri Aniello Criscuolo e Biagio Di Capua, che hanno prestato soccorso oggi ad un signore colto da malore a Torre Annunziata, praticando una manovra che gli ha salvato la vita. Un’azione che dimostra una volta di più la qualità esemplare degli addestramenti della nostra Arma dei Carabinieri, che con grande passione, sacrificio e senso dello Stato, si impegna ogni giorno per il controllo del territorio e per la tutela di tutti i cittadini.
L’Asl ha comunicato che sono stati riscontrati tre nuovi casi positivi al Covid-19, sono stabiesi di rispettivamente 50, 59 e 61 anni, operatori sanitari dell’ospedale San Leonardo.
Emergenza Covid-19: il Sindaco aggiorna su tre nuovi casi positivi al virus
CASTELLAMMARE DI STABIA- Nella giornata di oggi, il Sindaco Cimmino ha comunicato meno di un’ora fa, tramite i canali ufficiali social, che l’Asl ha comunicato il rilevamento di tre nuovi casi risultati positivi al Covid-19: sono tre stabiesi operatori sanitari presso l’ospedale San Leonardo. Di seguito il messaggio:
L’Asl ci ha comunicato in queste ore che 3 cittadini stabiesi sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di tre operatori sanitari dell’ospedale San Leonardo, rispettivamente di 50, 59 e 61 anni, tutti già in isolamento con sorveglianza attiva. Dopo 9 giorni consecutivi senza contagi, registriamo oggi nuovi casi, che fanno salire tra l’altro a quota 15 il numero degli operatori sanitari positivi al virus a Castellammare, la categoria più esposta al contagio, che opera in prima linea senza sosta mettendo a rischio la propria vita per salvare vite altrui. Sale a 38, intanto, il numero dei cittadini contagiati, di cui 21 tuttora positivi, 5 deceduti e 12 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 50 persone. La diffusione del contagio non si è mai interrotta. Ed è importante continuare a rispettare le regole, restare a casa ed evitare contatti sociali. Siamo tutti sulla stessa barca e riusciremo a vincere questa sfida soltanto se continueremo a remare tutti insieme.
Ribadiamo gli accorgimenti da prendere: innanzitutto mantenere il DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1,5m tra una persona e l’altra, proteggere occhi, naso e bocca.
Indossare la mascherina dopo essersi lavati le mani e non toccarla più per tutto il tempo che la si indossa.
Se si soffre di allergie, raffreddore, restate a casa, ad eccezione di casi di necessità e urgenza.
Usufruite dei servizi di spesa a domicilio, organizzati non solo dai supermercati ma anche dalle farmacie.
Se si ha un’ età di 60 anni e più, siate prudenti! Non uscite, rientrate nella fascia di età che è più sensibile al virus. Non vivetela come una discriminazione, ve lo si dice per tutelarvi!
Una delle regole di base di una corretta ed esaustiva informazione recita che essa deve attenersi alle 5 W: Who? «Chi?», What? «Che cosa?», When? «Quando?», Where? «Dove?», Why? «Perché?».
Ebbene, sulla preannunciata fase due in tempo di Covid si è data risposta (?), in modo abbastanza confuso al What? «Che cosa?» e al When? «Quando?» lasciando nel NI tutte le altre voci alle quali dare contezza al fine di rendere chiara, e soprattutto realmente e seriamente attuabile, il tutto in sicurezza e tranquillità per tutti.
In questa riflessione prendiamo a riferimento una delle cose che sono alla base di una qualsiasi riapertura: gli spostamenti e quindi i trasporti (What? «Che cosa?») che, a quanto sembra ad ora, ripartirebbero il 4 maggio (When? «Quando?») ma sul:
Who? «Chi?»
Where? «Dove?»
Why? «Perché?»
nulla di chiaro e di preciso, men che meno realmente attuabile, è stato detto.
Accantonata la facile previsione che nella prima parte della Fase 2 ci sarà una preferenza per i trasporti privati e quindi addio all’effetto (benefico) secondario del Covid, e cioè il poter rivedere, anche se dalla finestra, “aria” pulita priva dell’usuale cappa di smog anch’essa nemica dei nostri polmoni. Accantonato anche il fatto che di sicuro in tanti ne approfitteranno per mettersi al volante di tante “scatole per sardine” per andare… dove? Perche? Con chi?, resta il nodo dei trasporti pubblici, notoriamente “scatole per sardine” in formato famiglia.
A specifica domanda nel merito, gli addetti al lavoro rispondono:
“Stiamo mettendo a punto tante misure, da quelle più ovvie ma importanti come l’uso delle mascherine a quelle più incisive come la differenziazione degli orari di lavoro e lo smart working. Queste misure non saranno risolutive, riusciranno a far diminuire un po’ la domanda evitando che tutti vadano a lavorare negli uffici pubblici tra le 7.10 e le 7.40, ma che ci sia una fetta di popolazione che vada a lavorare nel pomeriggio e un’altra fetta che lavorerà da casa. È evidente che sono misure in grado di contenere la domanda senza però annullarla.”
Ma va?
Ci piacerebbe sapere chi da loro sicurezza del fatto che Aziende ed uffici saranno tutte/i realmente disposti e pronti a scaglionare il lavoro nell’arco della giornata e, ancor più, che lo siano gli operatori che già fremono ora per uscire e tornare in ufficio, in fabbrica, lasciano a casa il forzato lavoro online.
Ma andiamo oltre come oltre va il loro ragionamento:
“Bisognerà poi mettere a punto una serie di accorgimenti a bordo dei treni e dei bus, ma anche degli aerei e di tutti gli altri mezzi di trasporto pubblico”, dicono!
Ecco, appunto. Come sarà il “trasporto pubblico”? Come sarà cambiato? Come sarà regolamentato e, soprattutto, controllato? A lanciare proclami ed idee si fa presto e magari anche bella figura se non si sta li a soppesare il tutto e a valutarne consequenze e reale attuabilità. Ma poi?
Come su indicato, i “trasporti pubblici” sono per antonomasia sinonimo di “scatolette per sardine” formato famiglia per cui: come si potrà far si che sugli stessi siano mantenute, e rispettate, le norme basilari del mantenere la distanza di circa 2 metri, uso di guanti e mascherine?
Si è parlato di “riduzione” del numero dei passeggeri trasportabili ma sul quanto chiederanno di ridurre la capienza dei mezzi pubblici di trasporto per la fase 2 non è che ci sia stata chiarezza ed univocità visto che il massimo che si riesce a sapere/capire è che sui treni sarà più facile poter indicare che, calcolando il rispetto al metro di distanza ed evitando la gente stia in piedi, la riduzioneporterà ad una nuova capienza che sarà sicuramente inferiore al 50%.
“Sui treni regionali – dicono – si arriverà sicuramente al 50%, sulle metropolitane si arriverà al 40% della capienza, ma forse è anche ottimistico. Alternative non ce ne sono. È ovvio che la soluzione migliore sarebbe quella di aggiungere altre corse, ma questo purtroppo dipende dalla possibilità di avere più mezzi ed i mezzi, soprattutto quelli delle metropolitane, a parte i costi hanno un tempo di costruzione elevato. Ci vogliono tre anni per costruire un treno di quel tipo, due anni quando tutto va bene. Nell’immediato non ci saranno più mezzi e più corse. In tempi più lunghi sarà probabile, ma nell’immediato no.”
E questo già rende evidente che il quanto detto è, appunto, un “pour parler” e quindi unicamente solo un “tanto per parlare” tanto per far sentire che qualcosa si dice lasciando intendere che si sta facendo visto che, pur tralasciando l’oggettiva ed inevitabile mancanza di mezzi attivi, sorge una semplice ma non secondaria domanda: chi controllerà il rispetto del distanziamento sociale e di questa riduzione della capienza?
Anche qui le parole si sprecano, e sembrano anche convincenti e convinte:
“Da un lato sulle banchine delle metropolitane o negli aeroporti ci saranno dei percorsi guidati e segnali verticali e orizzontali che evidenzieranno la distanza da mantenere. A terra è più semplice perché ci saranno le forze dell’ordine e il personale di controllo. Non c’è dubbio che anche questo richiederà ulteriore personale da impiegare.”
Ecco, bravi. Ma anche il personale, come i mezzi, non è che abbondi, anzi scarseggia per cui?
Il senatore Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un’intervista di Roberto Maggioni a Prisma (trasmissione di Radio Popolare) così risponde alla specifica domanda di Maggioni:
“Io tendo a credere e a sperare che ci sarà un autocontrollo piuttosto forte, sia perché tutti hanno capito cosa rischiano e sia perché ci sarà un controllo reciproco, come si è visto in giro anche in questi giorni. Se qualcuno vede persone troppo vicine è evidente che protesterà. Credo nel personale, ma vorrei credere ancora di più nella capacità di autogestione di tutti noi.”
Ecco, ci sembra di vedere tutti questi viaggiatori che, prima di salire su un mezzo, si ingegnano a contare quante persone ci sono già a bordo e, al caso, a desistere dal salire ponendosi in attesa del “prossimo mezzo che forse arriverà più o meno in orario”. Poi ci svegliamo con un sorrisetto sulle labbra visto che, nel contempo e più realisticamente, ci sono tornate in mente le immagini di tanti film con mezzi sovraccarichi e gente aggrappata a chi già è a bordo pur di salire.
Ma andiamo avanti e restiamo ancora alle parole del senatore Salvatore Margiotta, parole che sono poi comuni a tutti gli addetti ai lavori:
“Diventerà fondamentale il tassello della diversificazione degli orari di entrata a lavoro – aggiunge il senatore Margiotta. È molto importante sapere che alcuni dovranno prendere un bus alle 8, altri inizieranno a lavorare alle 9. Mi pare la soluzione più immediata e più funzionale. Bisognerà coinvolgere le aziende. Pochi sanno che già oggi le aziende che hanno più di 300 dipendenti sono tenute a dotarsi di un mobility manager che faccia esattamente questo” e continua:
“Nelle linee guide stiamo valutando di imporlo anche ad aziende con 100 dipendenti, così che ciascuna di esse abbia non solo uno studio su come rendersi raggiungibile da parte dei dipendenti, ma anche su come effettuare i controlli.
Vorrei dire una cosa anche sull’incentivazione dei mezzi di soft mobility, biciclette, bici elettriche, ciclomotori e monopattini elettrici con piste ciclabili e incentivi all’acquisto di questi mezzi. Faremo di tutto per mettere degli incentivi. È noto che l’industria di biciclette e ciclomotori in Italia è la prima d’Europa ed è uno di quei mondi che dobbiamo incentivare come non abbiamo fatto fino ad oggi.”
ECCO. Siamo al solito: bisognerà fare, faremo, servirà, ma in concreto, nell’oggi, nel domani del 4 maggio che ormai è dietro l’angolo, cosa c’è oltre ai proclami e alle parole che accontentano i vari “sofferenti” privi di socialità come anche quelli, cosa ancora più pesante, di “utili, incassi, dané”? Nulla!
Nulla come il classico: “sotto la pelliccia nulla” dove, in questo caso, la pelliccia è fatta di parole, e la cosa dovrebbe fare, a maggior ragione, scandalo più di quanto lo fecero, ad esempio, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis in una delle loro tante foto sui loro instagram, per non parlare poi del film di Laura Antonelli: “Venere in pelliccia” che è del 1969, tema ripreso poi anche da Roman Polanski nel 2013 con un suo film titolato sempre “VENERE IN PELLICCIA”.
Ed invece nulla! Tutti ad aspettare il 4 Maggio e qualcuno anche a spingere per il 27 aprile, cioè DOMANI.
Che dire, non resta che aspettare per vedere nella realtà come si opererà al di là dei lanci di pensieri sciolti e di propositi più o meno ralizzabili visto che vanno a cozzare con carenze varie vuoi, ad esempio, di mezzi per i trasporti come anche di peronale per effettivamente controllare che il quanto disposto sia poi effettivamente posto in essere, e rispettato.
Aspettare quindi e sperare che, nel proporre e disporre di farci fare il passo avanti che tutti vogliono, si siano prima accertati che non si sia, di fatto, sul ciglio di un burrone.
In conclusione però nel nostro piccolo, vogliamo provare a lanciare un pensiero per provare a risolvere, almeno (in parte o meno) il problema della mancanza di personale per i controlli ad esempio sui mezzi di trasporto evitando di utilizzare, anche per questo, gli uomini delle forze armate già in opera sul territorio dove sono più che utili e necessari ed ancor più lo saranno una volta partito il: tana libera tutti!
Ci sono tantissimi percettori del reddito di cittadinanza in attesa del tanto introvabile lavoro. Orbene, perché non utilizzarlli in turni di 3 o 4 ore quotidiane sui mezzi pubblici per controllare che sia rispettato il numero come anche le altre disposizioni di sicurezza sociale? Si darebbe così una mano ad un controllo effettivo del quanto, ad ora, è solo nelle enunciazioni e negli auspici e, nel contempo, si darebbe anche maggior dignità a chi, ad ora, si sente elemosinato nulla facendo per il quanto percepisce sia pur perché è cosa essenziale per (soprav)vivere.
Preannunciata la fase 2 ma mancano le 5 w di una corretta informazione / Stanislao Barretta
È accaduto a Francavilla di Sicilia (Me) ove un 37enne blocca e palpeggia una donna nel garage della propria abitazione.
I Carabinieri di Francavilla di Sicilia in provincia di Messina hanno arrestato un uomo, F.G., 37enne, residente nel medesimo Comune, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Messina – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari- poiché resosi responsabile del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna del posto.
La donna era appena entrata in macchina, nel garage di casa propria per andare al lavoro. Ma non aveva avuto il tempo di chiudere lo sportello che un uomo le si era scagliato addosso, tappandole la bocca con una mano e palpeggiandola con l’altra. La donna è riuscita a reagire, a colpire l’aggressore e a farlo allontanare. Poi è andata in auto a denunciare tutto ai Carabinieri di Francavilla e, nel tragitto, ha visto di nuovo l’uomo, stavolta a bordo di un’auto, che ha saputo descrivere ai militari.
I Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia, sulla scorta delle indicazioni fornite, mentre si trovavano per strada notavano la macchina descritta dalla donna in denuncia ed identificavano l’autista che riferiva di essere in macchina e di essersi recato dalle sorelle.
Condotto in caserma i Carabinieri, dopo aver acquisito una foto dell’aggressore, la inserivano in un album con altre foto che sottoponevano poi alla persona offesa dopo averle fatto descrivere l’uomo. Posto in visione l’album la donna senza ombra di dubbio riconosceva nel 37enne il suo violentatore.
L’uomo, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Caltagirone (CT) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Le denunzie da parte delle vittime di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenze di genere e nei confronti di minori sono di fondamentale importanza per gli organi deputati a perseguire tali tipologie di delitti poiché conducono ad un immediato intervento in loro tutela. L’immediatezza della risposta della Polizia Giudiziaria si ricollega anche ad una specifica preparazione professionale nell’affrontare tali reati, sollecitata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, che ha stabilito precise modalità operative per giungere quanto più rapidamente possibile a tutelare tutte le vittime vulnerabili.
Il dottore partenopeo ci tiene a ribadire che il virus è ancora in circolazione
Paolo Ascierto, dottore impegnato nella lotta al COVID-19 (o Coronavirus) e scopritore della cura che si sta rivelando più che efficace nella cura dei pazienti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino per commentare i numeri legati al virus, tenendo a precisare che la lotta non è ancora conclusa e, soprattutto, non bisogna abbassare la guardia.
Ecco le parole di Ascierto: “In questa fase occorre non abbassare la guardia. Anche se i numeri in Campania sono buoni non possiamo dire di essere usciti dalla fase 1. I contagi al Nord sono ancora elevati. Certo da noi sono sempre meno i pazienti in terapia intensiva e anche i decessi sono calati ma dobbiamo comunque mantenere alto il livello di allerta. Il virus ancora circola”.
Il feeling tra i due nacque dopo un abbraccio a Cagliari
Il calcio è in stand-by, il COVID-19 ha costretto allo stop ogni tipo di settore lavorativo. Il calcio si è dovuto adeguare, ma tutto ciò che ruota intorno al calcio giocato continua a muoversi. Il Napoli prova ad assicurarsi calciatori per la prossima stagione come, ad esempio, il sostituto del (possibile) partente Kalidou Koulibaly. Al contrario del senegalese, invece, c’è chi resterà il punto fermo della difesa partenopea: Kostas Manolas.
Ecco quanto scritto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “L’abbraccio a fine partita a Cagliari fra Kostas Manolas e Rino Gattuso è di quelli che stritolerebbero tanti comuni mortali: per forza, determinazione e convinzione di entrambi. Abbracci, eravamo in febbraio, che ora possiamo solo sognare con le persone care. E mentre il mondo cambia e il calcio è ancora in attesa di capire quando potrà tornare a far rotolare il pallone, quell’abbraccio rimane un simbolo della ripartenza del Napoli che aveva innestato la quarta in campionato – tre vittorie consecutive – dopo esser rimasto per troppo tempo in folle perdendo contatto dalla zona Champions”.
Gli azzurri cambiano obiettivo: ora la priorità è il centrale tedesco
Mentre il COVID-19 ha bloccato tutto il mondo del calcio (giocato), non resta a guardare il calciomercato. Infatti, il Napoli starebbe pensando ad un sostituto di Kalidou Koulibaly (dato per partente). Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe accantonato l’idea Umtiti (come accennato nei giorni scorsi) per puntare con decisione sul centrale difensivo del Friburgo Robin Koch.
Ecco quanto scritto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Il francese Umtiti, apparentemente in uscita dal Barcellona, costa tanto di cartellino e soprattutto d’ingaggio. Invece più interessante e percorribile appare la strada che porta al centrale tedesco del Friburgo, Robin Koch, classe 1996, che già si è detto pronto a voler compiere un salto di qualità”.
Le ‘merengues’ vogliono il centrocampista spagnolo per lasciar partire l’attaccante
Mentre il COVID-19 ha bloccato tutto il mondo del calcio (giocato), non resta a guardare il calciomercato. Infatti, il Napoli ha puntato con decisione Luka Jovic. Un’operazione non facile perché il ragazzo vorrebbe giocare la prossima edizione della Champions League e perché il Real Madrid vuole inserire Fabian Ruiz nella trattativa per lasciar partire il suo gioiellino.
Ecco quanto scritto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Ci sono il calcio e l’ipotesi Napoli: il club azzurro, alle prese con i nodi legati a Mertens e Milik, ha infatti palesato un interesse concreto nei confronti di Luka. Il suo manager, dicevamo, è mister Ramadani, tra l’altro agente di Maksimovic e soprattutto Koulibaly, pezzo pregiatissimo del mercato europeo: insomma, gli intrecci non mancano. E anzi, a dirla tutta il Real è molto, molto interessato a Fabian Ruiz: vorrebbe tingerlo di blanco, è una storia arcinota in Spagna e anche da queste parti, e ciò significa che De Laurentiis e Florentino potrebbero anche affrontare più discorsi. Chissà, si vedrà. E’ soltanto un’idea, uno scenario plausibile ma non consequenziale: il Napoli è assolutamente intenzionato a prolungare il rapporto con Fabian e a prescindere anche a mettere le mani su Jovic”.