Continua l’appuntamento con la nostra rubrica settimanale che tratta del trust. In questo terzo appuntamento parleremo che c’ è un momento giusto per costruire una protezione, ed è prima che serva.
Nei primi due numeri di questo osservatorio abbiamo raccontato che il trust non è una cassaforte e che i creditori, dalla porta giusta, ai beni arrivano. Questa settimana la Corte d’appello di Bari aggiunge il capitolo che mancava: che fine fa il trust istituito quando i guai sono già all’orizzonte? La risposta è netta: non regge. E c’è un dettaglio che deve far riflettere chiunque pensi al trust come a un rimedio dell’ultima ora: per i giudici non serve nemmeno che il debito sia certo. Basta una pretesa «eventuale o litigiosa» — una causa in corso, una contestazione pendente — perché il trust nato in quel momento vacilli.
Bari: tre indizi fanno una presunzione Il caso è di quelli che gli avvocati conoscono bene.
Un debitore istituisce un trust autodichiarato — quello in cui disponente e trustee sono la stessa persona: i beni restano nelle sue mani, cambiano solo veste giuridica — e vi conferisce i propri beni mentre una pretesa creditoria è ancora in discussione. Quando il credito si consolida, il creditore agisce in revocatoria.
La Corte d’appello (sentenza 17 giugno 2026, n. 835) gli dà ragione: il conferimento è inefficace nei suoi confronti, e i beni tornano aggredibili.
Due i passaggi che contano.
Il primo: la revocatoria non aspetta che il credito diventi definitivo. Anche il credito eventuale o litigioso merita tutela, se il conferimento riduce la garanzia patrimoniale generica del debitore — cioè quel patrimonio su cui, per la legge, i creditori possono contare. Tradotto: non ci si mette al riparo approfittando dei tempi della giustizia. È una regola che la giurisprudenza ripete da anni e che la corte barese applica senza esitazioni: la tutela dei creditori comincia prima della sentenza che dà loro ragione.
Il secondo passaggio è il più istruttivo. La «dolosa preordinazione» — l’intento di sottrarre i beni ai creditori — non richiede una confessione: si presume dagli indizi. E gli indizi che la corte elenca sono tre: la vicinanza temporale tra l’insorgere del credito e l’istituzione del trust; la gratuità dell’atto; i rapporti tra i soggetti coinvolti. Tre circostanze che, messe insieme, parlano da sole.
La lezione: il calendario pesa più delle clausole Qui sta il paradosso che interessa l’imprenditore e la famiglia.
Quei tre indizi — tempi, gratuità, legami familiari — descrivono qualunque trust familiare, anche il più legittimo: si fa a titolo gratuito, tra persone che si conoscono, in un momento preciso. A trasformarli in prova del dolo è una cosa sola: il calendario. Il trust istituito quando nessuno bussa alla porta non ha nulla da spiegare; lo stesso trust, firmato quando una causa è in corso, deve spiegare tutto. La conseguenza pratica è semplice da dire e impegnativa da fare.
La protezione del patrimonio si costruisce quando il cielo è sereno: prima dell’operazione rischiosa, prima della firma delle garanzie, prima del contenzioso. E si costruisce con uno scopo vero — il futuro dei figli, l’unità dell’impresa, la tutela di una persona fragile — dichiarato nell’atto e coerente con i fatti. Un trust con uno scopo autentico e con date insospettabili non teme la revocatoria: non ha nulla da nascondere. Aiuta anche lasciare fuori dal trust risorse sufficienti a far fronte agli impegni presi: chi protegge una parte e risponde con il resto dimostra, con i fatti, di non voler sfuggire a nessuno.
Vista da qui, la sentenza barese non è una minaccia: è una bussola. Dice che l’ordinamento distingue benissimo tra chi pianifica e chi scappa, e che premia il primo. Per l’imprenditore questo significa una cosa concreta: il momento migliore per pensare al proprio assetto patrimoniale è oggi, quando non c’è alcuna urgenza — perché è proprio l’assenza di urgenza a rendere la protezione solida. Le famiglie che affrontano per tempo questa scelta non comprano uno scudo: costruiscono un ordine. Ed è quell’ordine, non lo scudo, a restare in piedi quando arriva la tempesta.
LE FONTI DI QUESTA SETTIMANA
App. Bari, sent. 17 giugno 2026, n. 835 (r\\vocatoria del conferimento in trust autodichiarato: tutela anche del credito eventuale o litigioso in caso di lesione della garanzia patrimoniale generica; dolosa preordinazione presunta da vicinanza temporale, gratuità dell’atto e rapporti tra i soggetti coinvolti). Massima pubblicata nell’archivio giurisprudenza dell’Associazione «Il Trust in Italia» (il-trust-in-italia.it), dove è stata consultata per questo numero; il testo integrale è riservato agli associati. La pronuncia si inserisce nel filone di Cass. n. 12130/2026 e Cass. n. 22024/2026, raccontate nel n. 1 di questa rubrica.
A cura di Avv. Stefano Ricci
Avvocato del Foro di Brescia. Si occupa di trust, passaggio generazionale, protezione del patrimonio di famiglia e assetti dell’impresa. È autore, con Vito Andriani, del volume «Diciotto famiglie e un trust».
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