Scuole ancora chiuse a Castellammare fino al 28 febbraio

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Scuole ancora chiuse a Castellammare fino al 28 febbraio: ORDINANZA SINDACALE N°:...

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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Scuole ancora chiuse a Castellammare fino al 28 febbraio: ORDINANZA SINDACALE N°: 68/2021 N. Protocollo: 11642/2021 del 19/02/2021

Scuole ancora chiuse a Castellammare fino al 28 febbraio

  • ORDINANZA SINDACALE N°: 68/2021 – N. Protocollo: 11642/2021 del 19/02/2021 – Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI – Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D. Lgs. N

IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione; [… qui puoi scaricare tutta l’Ordinanza_Sindacale_N___68_2021]

ORDINA
per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell’emergenza COVID19, per il periodo intercorrente da sabato 20 febbraio 2021 e fino a domenica 28 febbraio 2021:
dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti, sul territorio comunale, esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, comprovati mediante apposito modulo di autocertificazione. È consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza;
– la chiusura degli asili nido comunali; la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche dell’infanzia e primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado; restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall’ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
– per le scuole paritarie e private è demandata ai dirigenti scolastici la possibilità di disporre autonomamente misure restrittive per il contenimento del contagio, a seconda dell’evoluzione epidemiologica all’interno di ogni singolo istituto;
– l’apertura di tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio è consentita fino alle ore 18.00;
– l’apertura dei punti vendita di generi alimentari è consentita fino alle ore 20.00, con rientro a domicilio del personale entro le ore 20.30;
– le farmacie e le parafarmacie continueranno ad osservare il loro orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali anti-Covid;
– restano consentite l’attività da asporto per i bar fino alle ore 18.00 e la ristorazione da asporto per ristoranti e similari fino alle ore 20.00; la ristorazione con consegna a domicilio è senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste nella fase di confezionamento e di trasporto;
– è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto;
– l’apertura delle edicole è consentita fino alle ore 18.00; l’apertura delle aree di rifornimento di carburante è consentita fino alle ore 18.00 (restano comunque in funzione i distributori automatici);
– l’apertura al pubblico degli studi professionali (tra cui quelli sedi di patronati, sindacati e associazioni di categoria) è consentita fino alle ore 18.00;
– l’apertura al pubblico delle agenzie immobiliari è consentita fino alle ore 18.00;
– le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite fino alle ore 18.00; l’apertura degli esercizi in modalità self-service (distributori di bevande et similia) è consentita fino alle ore 18.00;
– l’apertura delle tabaccherie è consentita fino alle ore 18.00 (restano comunque in funzione i distributori automatici posti all’esterno degli stessi);
– l’accesso alla Villa Comunale e agli arenili è consentito dalle ore 6.30 alle ore 8.30, esclusivamente per l’attività sportiva individuale;
– agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura, e a tutti gli uffici pubblici e privati, di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi, mettendo a disposizione degli avventori idonee soluzioni idro-alcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio e prevedere misure di ingresso contingentate o su prenotazione assicurando che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
– che nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, sia esposto all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
– che, su tutto il territorio comunale, sia fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16 del decreto legge n.18/2020 (cd. “d.p.i. delle vie respiratorie”) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti affetti da forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 metri;
– la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, si fa obbligo di inibire l’accesso all’attività, con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
– DISPONE
che il presente provvedimento entri in vigore a far data da sabato 20 febbraio 2021 e fino a domenica 28 febbraio 2021;
– che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021, nonché le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a comportarsi in piena conformità con le disposizioni vigenti anti-Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città;
– che la Polizia Locale e le F.F.O.O. provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio

Citta’ di Castellammare di Stabia, 19/02/2021
IL SINDACO
Ing. GAETANO CIMMINO

Scuole ancora chiuse a Castellammare fino al 28 febbraio / Redazione Campania / Stéphanie Esposito Perna

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