Pensione anticipata anche col diabete

I lavoratori diabetici possono anticipare l’uscita dal lavoro se la patologia compromette l’abilità lavorativa I...

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I lavoratori diabetici possono anticipare l’uscita dal lavoro se la patologia compromette l’abilità lavorativa
I lavoratori affetti da diabete non hanno possibilità di avvalersi della pensione anticipata, eccetto il caso in cui la patologia porti all’insorgenza di problemi fisici che compromettano l’abilità al lavoro.
Solo se il diabete determina una riduzione della capacità lavorativa sarà possibile avanzare la richiesta: infatti, la possibilità di anticipare la pensione non è una possibilità riconosciuta in base alla mera insorgenza di una malattia, ma è necessario che questa determini una percentuale di invalidità medicalmente accertata.
La valutazione di uno specialista in medicina legale, infatti, potrà verificare se la patologia influenzi l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Per fare richiesta bisognerà, dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo da parte del proprio medico curante (che questi provvederà a trasmettere telematicamente all’INPS), inoltrare domanda di invalidità all’INPS che designerà apposita commissione medica per la valutazione correlata al riconoscimento della percentuale di invalidità.
In effetti, le tabelle INPS prendono espressamente in considerazione il diabete e le relative percentuali per l’accertamento degli stati invalidanti. Le tabelle, in sostanza, fanno riferimento all’incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa esprimendo il pregiudizio percentuale che su di essa comporta ciascuna menomazione anatomo-funzionale. Per le infermità non tabellate si procede alla valutazione del danno in via analogica indiretta, oper equivalenza, con riferimento ad infermità analoghe tabellate e di pari gravità.
Se dal diabete diagnosticato, dunque, derivi una percentuale di invalidità, si potranno ottenere diverse misure se sussistano i necessari requisiti contributivi: è riconosciuta la pensione di vecchiaia anticipata, a 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, con almeno 20 anni di contributi e se l’invalidità è almeno pari all’80% (ad esclusione dei dipendenti del pubblico impiego).
Ancora, i lavoratori con invalidità superiore al 74% potranno richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, una maggiorazione annua di 2 mesi di contributi figurativi in più, ex art. 80, comma 3 della legge 388/2000 (fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa).
Inoltre, se il soggetto è impossibilitato a svolgere alcuna attività lavorativa potrà ottenere la c.d. pensione di inabilità. La sua condizione di infermità dovrà essere tale da determinare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (100% di invalidità); il beneficiario deve vantare almeno 5 anni di anzianità assicurativa e tre anni di contributi dovranno essere versati nell’ultimo quinquennio.
Ai dipendenti pubblici, infine, è riconosciuta la pensione per inabilità (assoluta e permanente) alla mansione (cioè correlata al tipo di attività espletata dal dipendente) o a proficuo lavoro.

Ecco una panoramica degli istituti introdotti: 

L’APE

La principale novità è rappresentata dall’APE, anticipo pensionistico introdotto in via sperimentale sino al 31 dicembre 2018 con decorrenza 1° maggio 2017.

Si tratta, in sostanza, di un prestito del quale possono beneficiare i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia, da restituire quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici per l’accesso al trattamento al massimo per venti anni.

Esso è necessariamente accompagnato da una polizza assicurativa volta ad arginare il rischio di premorienza.

I requisiti della pensione anticipata volontaria

I requisiti per poter beneficiare dell’APE sono rappresentati dal compimento dei 63 anni di età con venti anni di contributi e una distanza non superiore a tre anni e sette mesi dal momento di maturazione della pensione di vecchiaia.

L’accesso alla pensione anticipata (volontaria) è riservato agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e agli iscritti alla gestione separata dell’Inps, alle forme sostitutive (come ad esempio l’Enpals o i Telefonici) e a quelle esclusive (come l’ex Inpdap o l’ex FS).

In ogni caso, non possono fare ricorso all’Ape i titolari di trattamento pensionistico diretto.

Se, come visto, la durata massima dell’anticipo è di tre anni e sette mesi, occorre dare conto del fatto che esiste anche una durata minima: sei mesi.

L’APE sociale

Accanto all’APE volontaria esiste anche un’altra versione: l’APE sociale.

I requisiti per accedere alla pensione anticipata social sono gli stessi, ma in questo caso l’anticipo è a carico dello Stato.

Destinatari, infatti, sono i lavoratori che si trovano in particolari condizioni socio-economiche, ovverosia i disoccupati a seguito di licenziamento anche collettivo o di dimissioni per giusta causa che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione. L’Ape sociale spetta, poi, in presenza dei medesimi requisiti contributivi anche a coloro che sono disoccupati a seguito di risoluzione consensuale del rapporto e che hanno completato da almeno tre mesi la prestazione loro spettante in forza della disoccupazione e a coloro la cui capacità lavorativa si sia ridotta con un’invalidità civile almeno pari al 74%.

I lavori usuranti

Infine possono chiedere l’Ape sociale (questa volta però con almeno 36 anni di contributi alle spalle) anche i lavoratori dipendenti che, da almeno sei anni, svolgono ininterrottamente delle attività difficoltose e rischiose, ovverosia gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, i conciatori di pelli e pellicce, i conduttori di convogli ferroviari e il personale viaggiante, i conduttori di mezzi pesanti e camion, il personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, gli addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido, i facchini addetti allo spostamento merci e assimilati, il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia e gli operatori ecologici e gli altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Anche l’Ape sociale non spetta a coloro che sono già titolari di pensione diretta e, in ogni caso, è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa.

Va inoltre precisato che essa non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito né con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e decade se il beneficiario raggiunge i requisiti per la pensione anticipata.

L’importo dell’Ape sociale

La relativa indennità è pari all’importo della pensione calcolato al momento in cui si accede alla prestazione (in ogni caso non può superare i 1.500 euro) e viene pagata per 12 mensilità.

Con riferimento all’Ape sociale va infine precisato che essa, per i lavoratori pubblici, comporta il differimento del TFR e del TFS che verranno liquidati al raggiungimento di 66 e sette mesi di età (sino al 31 dicembre 2018) e non alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Se poi l’importo dei trattamenti supera i 50mila euro la corresponsione è ulteriormente differita, per la parte eccedente tale soglia, di 12 mesi e, per gli importi eccedenti i 100mila euro, di ulteriori 12 mesi.

L’APE aziendale

Oltre a quella sociale, l’APE conosce un’altra variante: quella aziendale.

In tal caso, nel meccanismo entra in scena un ulteriore soggetto, ovverosia il datore di lavoro che si affianca al lavoratore, all’Inps e agli istituti assicurativi e di finanziamento.

Sostanzialmente, tale istituto prevede la possibilità di formalizzare un accordo tra i lavoratori e i datori di lavoro che permetta ai primi di godere del beneficio grazie all’aumento del loro montante contributivo.

La provvista contributiva aggiuntiva va versata all’Inps in unica soluzione entro il medesimo termine fissato per il pagamento dei contributi del mese di percezione dell’APE.

Il datore di lavoro, in tal modo, ha il vantaggio di poter gestire con tale strada anche gli esuberi, esonerandosi dalla richiesta di intervento assistenziale dello Stato.

È prevista anche la possibilità di attivare l’APE aziendale mediante i fondi di solidarietà bilaterali, compresi i fondi interprofessionali.

La RITA

Oltre all’APE (nelle sue tre declinazioni) un altro interessare strumento per la pensione anticipata è rappresentato dalla RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata).

Si tratta, sostanzialmente, di un meccanismo che consente di andare in pensione prima del previsto attingendo al capitale accumulato nel proprio fondo di previdenza integrativa e rinunciando, così all’integrazione all’assegno pensionistico futuro.

Chiaramente, quindi, l’importo della rendita anticipata è collegato all’ammontare dei versamenti al fondo di previdenza complementare e agli anni di iscrizione allo stesso

Fonte: Pensione anticipata: la guida completa
(www.StudioCataldi.it)

Fonte: Lucia Izzo / Pensione anticipata anche col diabete (www.StudioCataldi.it)

 

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