Nel primo numero di questo osservatorio abbiamo raccontato perché il trust non è una cassaforte: istituito quando i debiti ci sono già, non regge alla revocatoria dei creditori. Questa settimana guardiamo la stessa scena dal lato opposto: che cosa succede quando un creditore prova davvero ad aggredire i beni che stanno in un trust? Hanno risposto, a poche settimane di distanza, i tribunali di Mantova e di Modena, con due provvedimenti che dicono ai clienti una cosa sorprendente: i beni in trust non sono intoccabili, ma chi li vuole toccare deve seguire regole completamente diverse dal solito. E chi sbaglia strada, per quanto buone siano le sue ragioni, si ferma.
Mantova: il pignoramento sbagliato si ferma
Il caso mantovano è di quelli da manuale. Un immobile ipotecato viene conferito in trust; anni dopo il creditore ipotecario avvia l’espropriazione, e la avvia contro il vecchio proprietario, come se il trust non esistesse. Il giudice dell’esecuzione (ordinanza del 20 marzo 2026) ha sospeso la procedura con un ragionamento lineare: dal giorno in cui il trust è stato istituito e trascritto, il proprietario dei beni è il trustee. E il processo esecutivo si fa contro il proprietario, non contro chi non lo è più.
Attenzione, però: il creditore ipotecario non è affatto disarmato. L’ipoteca segue il bene, e il bene risponde anche dentro il trust. Ma l’aggressione deve prendere le forme dell’esecuzione contro il terzo proprietario — gli articoli 602 e seguenti del codice di procedura civile — con le sue notifiche e le sue garanzie. Chi salta il passaggio vede fermarsi tutto, con mesi di procedura da rifare.
La lezione, per chi ha un patrimonio in trust e per chi lo assiste, è doppia. Il trust non cancella i diritti dei creditori garantiti: li incanala in un percorso diverso, che rispetta la vera intestazione dei beni. E la trascrizione fa la differenza: è lei che rende opponibile ai terzi il nuovo assetto della proprietà.
«Il trust non sottrae i beni alla legge: li sottopone a una legge più ordinata.»
Modena: il trust non fallisce. Il trustee, forse
Il caso modenese è più sofisticato e tocca una domanda che prima o poi si presenta in ogni trust chiamato a gestire debiti: se il fondo non basta per tutti, si può far «fallire» il trust? No, risponde il tribunale (decreto del 28 gennaio 2026), e per una ragione radicale: il trust non è un soggetto di diritto, è un insieme di beni e rapporti intestati al trustee. Non può essere dichiarato insolvente ciò che, giuridicamente, non esiste.
Il trustee invece sì, in astratto: se contro di lui è possibile l’esecuzione individuale sui beni del fondo, non si può escludere quella collettiva, come la liquidazione controllata. Ma — ed è il passaggio più fine — la sua insolvenza si misura sulle obbligazioni che il trust gli ha assegnato, non sui debiti originari del disponente. Il beneficiario può pretendere dal trustee ciò che l’atto gli ha destinato, «e nulla più»: se il fondo è quello, e il trustee lo distribuisce secondo le regole, la procedura non si apre. Le contestazioni sul quanto e sul come restano al giudice ordinario.
Messe in fila, le due decisioni dicono la stessa cosa del nostro primo numero, guardata dall’altra riva: il trust funziona come ogni strumento serio perché non sottrae i beni alla legge, ma li sottopone a una legge più ordinata. Il creditore con un titolo valido arriva, dalla porta giusta. Il beneficiario ha diritti veri, nella misura scritta nell’atto. Il trustee risponde, ma delle sue obbligazioni. Per l’imprenditore e la famiglia che pianificano per tempo è questa prevedibilità il valore vero: sapere in anticipo chi può pretendere che cosa, da chi e con quali forme. È l’esatto contrario dell’improvvisazione — ed è la ragione per cui un trust scritto bene attraversa senza danni anche le stagioni difficili.
LE FONTI DI QUESTA SETTIMANA
Trib. Mantova, G.E., ord. 20 marzo 2026 (proc. es. imm. n. 169-2/24 R.G.E.: per i beni conferiti in trust l’espropriazione segue le forme dell’esecuzione contro il terzo proprietario, artt. 602 ss. c.p.c.); Trib. Modena, Sez. III, decreto 28 gennaio 2026 (il trust non è soggetto di diritto; liquidazione controllata del trustee e posizione dei beneficiari; richiama Cass. n. 34075/2024). Entrambi i provvedimenti sono pubblicati integralmente su ilcaso.it (sezione Trust), dove sono stati consultati per questo numero.
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A cura dell’Avv. Stefano Ricci — Osservatorio sul Trust. Documento di lavoro per la revisione: le modifiche apportate qui verranno riportate nella versione impaginata e nell’archivio del progetto.
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