Prima o poi la domanda arriva, di solito a bassa voce: «e se il trust lo facessimo all’estero?».
Dietro c’è un’idea semplice: una legge lontana, un’isola dal nome elegante, un giudice che non parla italiano, e il patrimonio sembra già più al sicuro. Un imprenditore ci ha creduto fino in fondo. Il suo creditore, invece, è andato dal giudice più vicino a casa, il Tribunale di Tivoli, e ha vinto. La storia si è chiusa un anno fa davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, con una decisione che vale la pena raccontare oggi, perché la domanda non passa di moda. La risposta è netta: la distanza non protegge. Protegge, semmai, il modo in cui un trust è fatto.
La clausola vale per chi l’ha firmata
I fatti sono questi. Un imprenditore deve a un creditore una somma importante, accertata da un decreto ingiuntivo. Negli anni successivi istituisce due trust regolati dalla legge di Jersey: nel primo mette i propri beni, facendosi al tempo stesso disponente, trustee e beneficiario; nel secondo fa confluire l’intero patrimonio della società che controlla. Il creditore chiede al giudice italiano di dichiarare quegli atti inefficaci nei suoi confronti: è l’azione revocatoria, che questa rubrica ha già incontrato. Tivoli gli dà ragione, la Corte d’appello di Roma conferma.
In Cassazione la difesa gioca la carta della distanza: gli atti istitutivi riservano ogni controversia alla Royal Court di Jersey, e quella riserva, si sostiene, vale verso tutti. Le Sezioni Unite rispondono con una frase che ogni famiglia dovrebbe tenere a mente: la scelta del giudice straniero vincola chi l’ha sottoscritta — disponente, trustee, beneficiari — e nessun altro. Il creditore non ha firmato nulla. Non può essere spedito su un’isola da un atto a cui non ha partecipato e di cui, spesso, non sapeva nulla.
Il perché sta nella Convenzione dell’Aja, la stessa che ha aperto al trust le porte dell’ordinamento italiano. All’articolo 15 dice una cosa precisa: si può scegliere la legge che governa il trust, ma non si possono scavalcare le norme che ogni Paese pone a tutela dei creditori. E tra quelle norme, scrive la Corte, «rientra certamente» la revocatoria. Chi ha un debito in Italia risponde con le regole italiane, in qualunque lingua sia scritto l’atto e su qualunque isola sia stato firmato. «Si può scegliere la legge del proprio trust. Non quella dei propri creditori.»
L’estero è una scelta tecnica, non un rifugio
Sarebbe sbagliato concluderne che il trust straniero sia una cattiva idea. Ha ottime ragioni per esistere: beni che si trovano fuori dall’Italia, famiglie sparse in più Paesi, beneficiari che vivono altrove, o semplicemente una legge che disciplina meglio ciò che si vuole fare. In quei casi la scelta è tecnica, e un buon atto istitutivo la spiega riga per riga. Ciò che non regge è l’altra idea: la distanza usata come scudo, l’isola come nascondiglio.
Chi segue questa rubrica riconoscerà il filo. Il trust non è una cassaforte, perché i creditori conservano le loro azioni; si pignora solo dalla porta giusta, perché la segregazione va rispettata nelle forme. Questa puntata aggiunge il terzo pezzo: cambiare Paese non cambia la porta. La revocatoria resta la stessa, con i suoi tempi e le sue condizioni, e il giudice davanti a cui si discute è quello del debitore, non quello scritto nell’atto.
E qui il paradosso. Chi va all’estero per sfuggire ottiene l’opposto: più costi, più sospetto, lo stesso giudice. In quel caso, per giunta, l’imprenditore era disponente, trustee e beneficiario insieme: il modo più sicuro per convincere un tribunale che il trust era un travestimento. Un trust ben fatto non ha bisogno di nascondersi, perché non protegge con la distanza: protegge con l’ordine. Decide prima, e per iscritto, a chi servono i beni e perché. Ed è quell’ordine, non un timbro straniero, a reggere quando qualcuno viene a bussare.
LE FONTI DI QUESTA SETTIMANA
Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza 1° ottobre 2025, n. 26471 (giurisdizione italiana sull’azione revocatoria contro atti istitutivi di trust regolati dalla legge di Jersey: la clausola che riserva le controversie alla corte straniera vincola disponente, trustee e beneficiari, non i terzi creditori; l’opponibilità del trust ai creditori è retta dalla legge del foro, perché l’art. 15 della Convenzione dell’Aja fa salve le norme inderogabili a tutela dei creditori, tra cui l’art. 2901 c.c.). Massima ufficiale nella rassegna del Massimario della Corte di cassazione. Gradi di merito: Trib. Tivoli, sent. n. 1923/2016; App. Roma, sent. n. 3514/2022.
Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, art. 15, ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364; codice civile, art. 2901 (testi su Normattiva).
Avv. Stefano Ricci Avvocato del Foro di Brescia. Si occupa di trust, passaggio generazionale, protezione del patrimonio di famiglia e assetti dell’impresa. È autore, con Vito Andriani, del volume «Diciotto famiglie e un trust». Studio Legale Ricci S.t.A. S.r.l. — Via Cipro 1, 25124 Brescia Tel. 030 22193224 · avv.ricci@libero.it