Due pronunce della Cassazione penale confermano che il conferimento in trust non impedisce il sequestro quando la perdita di controllo del disponente è solo apparente. La segregazione protegge lo spossessamento reale: i criteri dei giudici e le cautele per chi istituisce un trust.
Se la chiave resta al disponente, la protezione è apparente.
La quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 9 settembre 2026, n. 31061, ha confermato il sequestro di beni che l’indagato aveva conferito in un trust: il mero conferimento non impedisce la misura quando elementi presuntivi indicano che la perdita di controllo è soltanto apparente. La decisione parla anche a chi un reato non lo commetterà mai, perché il criterio del controllo effettivo è lo stesso con cui l’istituto viene messo alla prova dai creditori e dal fisco. Questa rubrica è partita proprio da qui, dal trust che non è una cassaforte; oggi aggiunge che la chiave non può restare in tasca al disponente.
La segregazione protegge solo lo spossessamento reale
Il punto di partenza è la struttura dell’istituto. In base all’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con la legge 364 del 1989, nel trust i beni sono intestati al trustee e formano una massa distinta, separata dal patrimonio del disponente. Il sequestro preventivo, disciplinato dall’articolo 321 del codice di procedura penale, colpisce però le cose di cui l’indagato ha la disponibilità: una nozione di fatto, non di forma, che guarda a chi governa realmente il bene e non a chi ne risulta intestatario.
Il ragionamento ha tre passaggi. Il presupposto: i beni risultano formalmente conferiti in trust. La norma: ai fini cautelari conta la signoria di fatto sulla cosa, non l’intestazione. La conseguenza: se il disponente continua a comportarsi da proprietario — amministra, utilizza, impartisce direttive a un trustee privo di autonomia reale — lo spossessamento è apparente e il vincolo non ferma il sequestro. È il metro che l’Agenzia delle Entrate applica sul piano fiscale: senza autonomia del trustee il trust è interposto e i redditi restano imputati a chi lo controlla (risposta a interpello n. 125 del 2026).
Una seconda pronuncia, depositata poche settimane dopo, mostra la portata pratica del principio. La seconda sezione penale, con la sentenza n. 34259 del 2026, ha confermato il sequestro preventivo per trasferimento fraudolento di valori, il reato previsto dall’articolo 512-bis del codice penale: vincolo sull’intero capitale di una società a responsabilità limitata, sul conto sociale e su fondi fino a quindici milioni di euro su conti esteri. L’intestatario formale è stato ritenuto uno schermo del reale dominus; e poiché il sequestro colpiva una partecipazione totalitaria, il vincolo si è esteso di diritto ai beni aziendali, come prevede l’articolo 20 del codice antimafia.
«Il conferimento dei beni in trust non impedisce il sequestro quando la perdita di controllo è solo apparente.»
Che cosa deve fare chi istituisce un trust
Per chi usa il trust in modo legittimo la lezione è costruttiva. Lo spossessamento si realizza nell’atto istitutivo e nei comportamenti successivi: un trustee davvero autonomo nelle decisioni; poteri riservati al disponente misurati e giustificati dal programma; un guardiano con funzioni di controllo, non di gestione; rendiconti regolari e flussi tracciabili. Ogni potere trattenuto oltre il necessario è un argomento che un pubblico ministero o un creditore potrà usare per sostenere che la segregazione è di facciata.
Un esempio chiarisce la differenza. L’imprenditore che conferisce in trust l’immobile aziendale da due milioni di euro, ma continua a firmare i contratti di locazione e a incassare i canoni — 120.000 euro l’anno — su un conto proprio, non ha perso il controllo: in un procedimento penale quel bene resta aggredibile e sul piano civile si espone a revocatoria e interposizione. Lo stesso immobile, affidato a un trustee che amministra, riscuote e rendiconta, conserva la separazione anche nella stagione peggiore.
La tenuta di un trust si decide perciò due volte. La prima nell’atto istitutivo, dove vanno calibrati poteri del disponente, ruolo del guardiano e criteri di scelta del trustee; la seconda nella gestione quotidiana, che conferma o smentisce la prima. Prima della firma occorre chiedersi a quali poteri si è davvero disposti a rinunciare; dopo, verificare anno per anno che la pratica corrisponda al programma. La segregazione protegge ciò che è stato realmente lasciato andare; ciò che il disponente trattiene resta, per il diritto, suo.
Le fonti di questa settimana
Cass. pen., sez. V, 9 settembre 2026, n. 31061 (il mero conferimento di beni in trust non impedisce il loro sequestro penale quando sussistano elementi presuntivi che la perdita di controllo dei beni da parte del disponente sia soltanto apparente). La massima è pubblicata dall’Associazione «Il Trust in Italia»; il testo integrale non risulta su raccolte istituzionali ad accesso libero alla data di chiusura di questo numero.
Cass. pen., sez. II, sentenza n. 34259 del 2026, udienza 15 settembre, depositata il 23 settembre 2026 (sequestro preventivo per trasferimento fraudolento di valori; l’archiviazione della posizione dell’intestatario formale non fa venir meno il vincolo; estensione del sequestro della partecipazione totalitaria ai beni aziendali): estremi riportati da commenti professionali alla data di chiusura, testo integrale non reperito su fonte pubblica.
Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, art. 2; codice di procedura penale, art. 321 (sequestro preventivo); codice penale, art. 512-bis (trasferimento fraudolento di valori); d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 20. Testi su Normattiva.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 125 del 2026 (trust interposto per difetto di autonomia gestoria del trustee), su agenziaentrate.gov.it.
Autore
Avv. Stefano Ricci Avvocato del Foro di Brescia. Si occupa di trust, passaggio generazionale, protezione del patrimonio di famiglia e assetti dell’impresa. È autore, con Vito Andriani, del volume «Diciotto famiglie e un trust». Studio Legale Ricci S.t.A. S.r.l. — Via Cipro 1, 25124 Brescia Tel. 030 22193224 · avv.ricci@libero.it

Trust a Jersey, giudice a Tivoli
Trust e fondo patrimoniale: parenti, non gemelli