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Siracusa Calcio: -1. La situazione

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opo i 4 punti decurtati in classifica alla squadra aretusea,  la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, decide di ridurre di ancora 1 i punti in classifica del Siracusa Calcio. Sprofondando così in 10 posizione con 43 punti.

Quest’ulteriore penalizzazione arriva per le difformità contrattuali relativi ai tre giocatori: Daffara, Mancino e Sandomenico (non più in rosa aretusea).

Il Tribunale Federale Nazionale, nel visionare i contratti dei tre differenti giocatori ha individuato delle anomalie nella documentazione fornita alla CO.VI.SO.C. Quindi la Procura Federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

– per Cutrufo Gaetano e Iodice Giuseppe: inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno;
– per i calciatori Daffara Manuel, Mancino Nicola e Sandomenico Salvatore: squalifica per 6
(sei) gare ufficiali ciascuno;
– per la Società Siracusa Calcio Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi
nella corrente stagione sportiva.

Infatti il comunicato cita:

” alla Co.Vi.So.C. sono stati forniti documenti che, sebbene riportino la stessa data risultano alterati nel loro contenuto, in maniera tale da non poter identificare con certezza quale sia il contenuto originario dei verbali di conciliazione e, soprattutto, anche il soggetto firmatario. Prima anomalia rilevabile è data dalla circostanza che, in data 21/12/2017 in occasione della verifica ispettiva da parte della Deloitte & Touche relativa agli adempimenti sul bimestre settembre-ottobre 2017 non è stata data alcuna evidenza documentale, da parte della Società Siracusa Calcio Srl, in merito al pagamento di premi contrattuali da corrispondersi ad alcuni tesserati con la mensilità di ottobre 2017, per un ammontare complessivo lordo pari a € 24.000,00, sebbene gli stessi, alla data della visita risulterebbero essere già stati stipulati.”

Al collegio appaiono anomali due punti, i quali sono decisivi per ritenere la colpevolezza delle intenzioni della società siracusana:

“- che il verbali di conciliazione, sebbene sottoscritti in data antecedente alla visita della Deloitte & Touche non siano stati regolarmente consegnati alla stessa;
– che vi fossero due diverse versioni dei verbali di conciliazione stipulati nella stessa data, ad opera di soggetti diversi in rappresentanza del Siracusa Calcio Srl (che, deve dedursi erano presenti entrambi nella sede sindacale) e che non si sia proceduto, contestualmente, a prevedere l’annullamento e la sostituzione integrale del primo verbale qualora il secondo sia stato redatto per sostituire integralmente il precedente; qualora infatti si fosse trattato di mere integrazioni sarebbe bastato procedere ad un integrazione del primo verbale senza procedere, nella stessa sede e nella stessa data a redigere un verbale diverso e a farlo
firmare dallo Iodice piuttosto che dal Cutrufo; Orbene, né può dirsi che la modifica intercorsa fra i due verbali fosse meramente formale. Infatti la specificazione introdotta con la quale si prevede espressamente che restano fermi ed impregiudicati tutti gli altri diritti derivante dal contratto professionistico stipulato fra la Società ed i calciatori, sembra a questo Collegio che sia chiaramente volto ad evitare i rischi di nullità del primo verbale di conciliazione in relazione alle rinunce in esso previste (vedasi
punto 4 del verbale). Si ritiene, inoltre, che il secondo verbale stipulato avrebbe dovuto chiaramente far riferimento al primo e prevedere espressamente la sua valenza integrativa e/o sostitutiva del predetto. Anche la diversità soggettiva del soggetto stipulante non sembra possa ritenersi una mera divergenza formale che non incide sul contenuto sostanziale dei due verbali. In tale contesto, pertanto, a prescindere dalla falsità o meno dei documenti in questione, che questo collegio non ritiene di sindacare, emerge chiaramente che, agli organi di controllo sia stata comunque presentata una documentazione non corrispondente, e quindi diversa, a
quella effettivamente rappresentativa dell’effettiva volontà dei deferiti. A ciò si aggiunge che i calciatori deferiti nelle loro memorie difensive fanno riferimento ad un verbale di conciliazione firmato; addirittura la difesa del Daffara arriva a disconoscere l’esistenza di un secondo verbale, salvo poi procedere alla rettifica formulata in sede di udienza”


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