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Castellammare di Stabia

Se sei pensionato trasferisci la residenza dall’Estero al Sud Italia per pagare meno tasse

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Tasse ridotte al 7% per il pensionato straniero o emigrato che trasferisce la residenza nel Mezzogiorno d’Italia in uno dei Comuni con meno 20 mila abitanti.

È stato disposto il 31 maggio 2019 dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 167878  per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale nel SUD d’Italia. Questa possibilità è prevista dalla Legge di bilancio per il 2019 riservata ai titolari di pensioni erogati da soggetti esteri e interessa non solo gli stranieri, ma anche gli italiani che incassano una pensione estera. La norma all’articolo 1, comma 273 della legge 145/2018, ha introdotto l’articolo 24-ter del Tuir, che offre alle persone fisiche non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera la facoltà di optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero (non solo sulle pensioni) per cinque anni, in alternativa alla tassazione ordinaria, se sceglieranno di trasferirsi in una Regione del Sud e in un paese a bassa densità abitativa (meno di 20mila persone in base ai dati Istat). I pensionati che esercitano l’opzione non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall’Italia e sono esenti dall’Ivie e dall’Ivafe. Ieri l’agenzia delle Entrate con un provvedimento ha precisato che il pensionato che viene o torna in Italia in un paese del Meridione d’Italia.

Le Regioni previste sono la Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia e nei rispettivi Comuni che non abbiano una popolazione superiore a 20.000 abitanti (ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si trasferisce la residenza si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione), beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.

L’Italia quindi a decorrere da quest’anno 2019, cerca di attrarre i pensionati italiani e stranieri che non risiedono in Italia e che hanno redditi da pensione estera come stanno facendo da tempo diversi paesi europei ed extra europei. La strategia è meno forte di quella messa in campo dal Portogallo dieci anni fa con il cosiddetto regime Nhr (come quello “non habitual resident” del Portogallo che garantisce “tassazione zero” per 10 anni senza vincoli territoriali). Il nostro paese dal 2019 riconosce una tassazione del 7% per cinque anni e circoscrive l’area di territorio in cui trasferirsi per almeno 183 giorni l’anno (184 se l’anno è bisestile).

L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d’imposta. In particolare, nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all’opzione: Lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione; la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva; lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi; l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

La tassazione agevolata al 7% cessa decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione. Ad ogni modo, il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione. La decadenza dal beneficio, invece, si verifica: qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma; per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi; in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati; se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all’estero; per il mancato o insufficiente versamento dell’imposta. La decadenza comporta l’impossibilità di richiederlo nuovamente.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’opzione rimane comunque efficace anche se dal secondo periodo di imposta di validità dell’opzione stessa, il contribuente trasferisce la residenza in un altro Comune del SUD e con le stesse caratteristiche indicate dalla norma per fruire dell’agevolazione.

A

dduso Sebastiano

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