Lavoratori Autonomi: sterilizzazione anche per le loro pensioni

Pensione autonomi: vale l’assegno più alto con la sterilizzazione Sterilizzazione anche per le pensioni dei...

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Pensione autonomi: vale l’assegno più alto con la sterilizzazione

Sterilizzazione anche per le pensioni dei lavoratori autonomi, l’assegno pensionistico non può subire effetti negativi in caso di ritardato pensionamento

Anche gli autonomi hanno diritto a beneficiare del meccanismo della cosiddetta sterilizzazione della pensione. Il pensionato autonomo può cioè decidere di continuare a lavorare nonostante il raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento; in ogni caso non potrà ricevere una pensione inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata alla data di raggiungimento dell’età pensionabile. Può accadere, infatti, che tali lavoratori producano un reddito inferiore influendo in maniera negativa sulla rivalutazione delle quote necessarie al calcolo dell’assegno.

Ebbene, la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 173/2018 ha espressamente stabilito che – come per i lavoratori dipendenti – ciò non è ammissibile. In pratica si ha diritto alla neutralizzazione, ossia alla sterilizzazione, delle ultime settimane contributive versate oltre i requisiti minimi pensionistici già raggiunti dal lavoratore; questo meccanismo si applica se tali periodi incidono negativamente sulla quota retributiva della pensione.

Pensione autonomi posticipata: la vicenda

Il caso riguarda un commerciante che, dopo aver raggiunto i requisiti di età minimo, decide di continuare a lavorare e versare i relativi contributi, ma in misura minore rispetto al passato. Ciò ha provocato paradossalmente la liquidazione di un assegno inferiore a quanto sarebbe stato senza versamenti aggiuntivi; in quanto la media dei redditi percepito è inferiore agli anni precedenti.
A fronte di una pensione nettamente inferiore rispetto a quella determinabile alla data del raggiungimento dell’età pensionabile, il lavoratore aveva richiesto all’INPS di ricalcolare l’assegno pensionistico senza tenere conto delle ultime settimane contributive poiché lo avrebbero penalizzato.

L’INPS rigetta la domanda e l’interessato si rivolge al Tribunale di Pordenone che lo vede vittorioso. L’INPS impugna la sentenza e ricorre alla Corte d’Appello di Trieste, che ha rimesso tutto alla Consulta. La questione attiene principalmente alla possibilità anche per i lavoratori autonomi – e quindi non solo per i lavoratori subordinati – di non tenere conto delle ultime retribuzione successive all’acquisizione del diritto a pensione.

Pensione artigiani e commercianti in ritardo: sì alla sterilizzazione

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 173/2018 ha ritenuto applicabile anche agli artigiani e commercianti il principio di neutralizzazione, secondo il quale non può prodursi un effetto negativo sull’assegno pensionistico se il lavoratore autonomo – dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici – abbia subito un drastico calo del suo reddito.

La nuova pronuncia equipara così i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti ai lavoratori subordinati. Va da sé che, sia l’articolo 5, co. 1 della legge 233/1990 che l’articolo 1, co. 18 della legge 335/1995, sono assolutamente incostituzionale. Tali riferimenti legislativi, infatti, non includono anche il lavoratore autonomo tra i beneficiari della sterilizzazione contributiva. Dunque, qualora il lavoratore autonomo intenda proseguire la propria attività lavorativa nonostante la maturazione dei requisiti pensionistici, potrà comunque godere della pensione più alta. Ciò in considerazione del fatto che ai fini del calcolo dell’assegno non bisogna tenere conto delle settimane contributive successive meno favorevoli per via della diminuzione del reddito.

La parificazione delle due categorie di lavoro – secondo i giudici – deriva sostanzialmente dal fatto che l’assicurazione generale obbligatoria ha carattere unitario; risultando composta dal Fpld e dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi per via dell’obbligatorio cumulo della contribuzione ai sensi dell’art. 16 della legge 233/1990.

Non si riscontrano, dunque, elementi di motivata diversità che giustificherebbero la mancata applicazione del principio di sterilizzazione in favore dei lavoratori autonomi. Tale principio, infatti, ha assunto ormai una portata di naturale generale e, quindi, non può essere limitato ai soli lavoratori dipendenti del settore privato.

 Di DANIELE BONADDIO/lavoroediritti

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