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messi i tre daspo dal Questore di Messina per un 20enne e due minorenni. Divieto di accesso ad alcuni locali del centro. Il D.A.C.Ur.
Sono tre i giovani raggiunti da provvedimento D.A.C.Ur.* emessi dal Questore di Messina, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Gennaro Capoluongo, della durata di due anni per un ventenne e di otto mesi per due minorenni.
Sono stati i poliziotti del Commissariato di Capo d’Orlando a risalire alla loro identità e a individuarne le rispettive responsabilità quali autori, gli scorsi 22 e 29 maggio, di due distinte aggressioni.
Fondamentale la visione e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblica e le dichiarazioni rese dalle vittime, nonché le informazioni di alcuni testimoni. In particolare i tre, in due diversi momenti, si sono resi responsabili, per futili motivi, di lesioni personali, minacce e percosse ai danni di coetanei.
Il profilo dei tre aggressori è poi stato esaminato dagli uomini della Divisione Anticrimine, la cui istruttoria è stata accolta dal Questore, che ha firmato i D.A.C.Ur..
Pertanto i tre giovani, protagonisti di gravi disordini ed atti di violenza, non potranno accedere a tre locali pubblici del centro di Capo d’Orlando e non potranno stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi nonché della villa comunale sita in quella Piazza Europa.
I provvedimenti scaturiscono dalla necessità di porre un immediato freno alle numerose aggressioni e risse tra i giovanissimi, registratesi in particolare a Capo d’Orlando nel corso delle ultime settimane e rilevate nel corso di specifici e mirati servizi di controllo del territorio nei luoghi maggiormente frequentati dalla “movida” cittadina.
Il D.A.C.Ur. è, infatti, uno strumento di prevenzione che il Questore può applicare, con equilibrio e determinazione, al fine di scongiurare siffatti eventi di violenza urbana.
NOTA
Tale intervento della Questura si colloca, pertanto, nel quadro di una più ampia decisa azione adottata dalla Polizia di Stato, che non consentirà ulteriori episodi di violenza in ambito cittadino.
* Il termine Daspo è l’acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive”: esso, in effetti, è stato coniato proprio con riferimento al settore calcistico. Il Daspo è una misura per contrastare la violenza negli stadi e, solo successivamente, è stato esteso anche ad altri ambiti, con l’introduzione, del Daspo urbano e del Daspo per i corrotti.
Il nuovo D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso a determinate zone del Centro Urbano ) ex art. 13 bis è stato introdotto dal D.L. n. 113/2018:
Il D.L. n. 113/2018 ha introdotto, nell’impianto normativo del D.L. n. 14/2017, una nuova misura di prevenzione di esclusiva competenza del Questore. Ai sensi del nuovo art. 13 bis, rubricato “Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento”: “Fuori dai casi di cui all’art. 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi”.
Tale divieto deve essere adottato con provvedimento motivato e può essere limitato a specifiche fasce orarie; esso, inoltre, non può avere una durata inferiore a “sei mesi” né superiore a “due anni” e può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, fermo restando i presupposti indicati al citato comma 1 dell’art. 13 bis.
Alle persone alle quali è notificato il divieto di accesso ex art. 13 bis, il Questore può anche prescrivere di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato. In quest’ultimo caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, sopra riportate.
La violazione del divieto è punita con la reclusione da “sei mesi ad un anno” e con la multa da “5.000 a 20.000 euro”. L’ambito di operatività dell’anzidetta sanzione penale sembrerebbe riferirsi solo al divieto di accesso o di stazionamento e non anche all’aggiuntivo ed eventuale obbligo di presentazione di cui al comma 4 dello stesso articolo. Per quanto riguarda il regime di impugnazione, infine, valgono le considerazioni in precedenza espresse per il D.A.C.Ur. ex art. 10 D.L. n. 14/2017.
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