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Torre Annunziata: sospeso il servizio trasporto dei disabili

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Trasporto disabili Purtroppo nella provincia di Napoli dobbiamo segnalare un altro caso che da qualche giorno sta lasciando tante perplessità e lasciando tanto sgomento nella collettività. È accaduto a Torre Annunziata, dove da qualche giorno il servizio trasporto dei disabili* è stato sospeso a data da destinarsi. Una vera e propria mazzata per tante famiglie che stanno trovando tante difficoltà ad accompagnare i propri cari nei centri di assistenza. Ovviamente stiamo parlando di persone affette da patologie e di utenti diversamente abili che pur volendo non possono raggiungere le strutture competenti con le proprie forze. In attesa che la situazione si possa risolvere , noi della redazione di Vivicentro.it, esprimiamo la totale solidarietà a tutte queste persone che si sono viste scippare un proprio diritto.

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/ Redazione Campania / Torre Annunziata: sospeso il servizio trasporto dei disabili

CORRELATA di informazione:

730 2016 – Le spese trasporto disabile possono essere portate in detrazione nella dichiarazione 730?

Ovvero se: “i contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche presso strutture sanitarie accreditate, siano detraibili nel 730 ai sensi dell’art. 15 del TUIR”.

Bisogna innanzitutto chiarire il rapporto tra disabile e Onlus. Le somme erogate per conto del disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, costituire un corrispettivo per il proprio trasporto. In questo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella previsione di cui all’art. 15, comma 1.1, del TUIR, che prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 26 % a decorrere dall’anno 2014 per l’erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle ONLUS aventi i requisiti di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997 (Quadro E righi da E8 a E 12 codice 41).

730 e 8 e 12

L’ erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri deducibili per effetto dell’art. 14 del D.L. n. 35 del 2005, entro il limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui(Quadro E – rigo E 26 codice 8).

730 e 26

In tal caso, per espressa previsione del comma 6 del citato art. 14, non è cumulabile la deduzione in esame con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione e di detrazione d’ imposta da altre disposizioni di legge (cfr. circ. n. 39/aE del 2005).

La detraibilità è subordinata all’effettuazione dell’erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dall’attestazione rilasciata dalla ONLUS (cfr. da ultimo Circ. n. 11/2014).

Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l’intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura.

In quest’ultimo caso la spesa andrà indicata, se sarà presentato il 730, nel quadro E, oneri e spese, precisamente in corrispondenza del rigo E3. Per queste spese ladetrazione del 19 % spetta sull’intero importo.

730 e 3

Angelina Tortora / investireoggi

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