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Sorrento, assoluzione per possibili maltrattamenti? L’avv della probabile vittima fa chiarezza

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Rettifica ai sensi dell’art. 8 L. sulla stampa di quanto riportato nel nostro articolo: “ Sorrento : la compagna mentiva, non l’ha mai picchiata: dopo nove anni l’assoluzione”

Sorrento – Alcuni giorni fa abbiamo informato i nostri lettori che, dopo nove anni, il processo che vedeva imputato un uomo reo, secondo l’accusa, di aver maltrattato una donna era terminato con l’assoluzione piena dello stesso per non aver compiuto il fatto.

Oggi abbiamo ricevuto una lettera da parte dell’avv Guido Di Nola*, che invece fa chiarezza sulla vicenda. Dalle sue parole sembra che le informazioni a noi giunte in merito a quanto su richiamato fossero errate, comunque incomplete, per cui ne forniamo rettifica.

Nell’esercizio del diritto di cronaca nonché del diritto di tutela per i terzi, pubblichiamo quanto l’ avv.to Guido Di Nola ci ha scritto:

Gen.le direttore,
la scrivo a seguito dell’articolo pubblicato on line (https://vivicentro.it/regioni/sud/cronaca-sud/sorrento-dopo-nove-anni-lassoluzione/) dell’edizione del 17/3/2018 avente come titolo

“Sorrento: la compagna mentiva, non l’ha mai picchiata: dopo nove anni l’assoluzione”

per segnalarne la piena ed assoluta inesattezza.

In particolare, quale difensore della parte lesa costituitasi parte civile nel su indicato processo, rappresento come:

1) A seguito della sentenza di condanna emessa dal GdP di Sorrento con la quale l’imputato veniva riconosciuto colpevole del reato di lesioni volontarie con conseguenziale, ulteriore condanna al risarcimento dei danni patiti   dalla parte lesa costituitasi parte civile, giammai il processo si è concluso in grado di appello con una pronuncia di assoluzione nel merito, come lascia invece intendere l’articolo.

Al contrario, in considerazione del tempo trascorso è stato dichiarato estinto il reato unicamente per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Il che implica, giuridicamente e logicamente,  riconoscimento pieno del fatto storico addebitato all’imputato (sebbene solo penalmente non più perseguibile per i motivi suddetti) con correlativa conferma della condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte lesa da me assistita, ai sensi dell’art. 578 c.p.p.. Quindi altro che assoluzione nel merito!

2) Ne deriva che giammai è stato acclarato che “la compagna (in realtà unicamente denunciante e parte offesa) mentiva, non l’ha mai picchiata” come con enfasi evidenziato nel titolo dell’articolo! Né è stata provata l’innocenza dell’imputato. Anzi, è vero il contrario;

3) Il capo di imputazione non ha mai contenuto alcuna ipotesi di “minaccia con coltello”, trattandosi di ipotesi di reato che, ove mai sussistente, mai poteva essere giudicata dal GdP in quanto funzionalmente incompetente a trattarla;

4) Nel corso del processo, mai sono state svolte o introdotte indagini difensive essendo stati escussi in primo grado i testi indicati da accusa e difesa (in quest’ultimo caso, cosa ben diversa processualmente dalle indagini difensive citate) ed in secondo grado discusso unicamente l’atto di appello presentato dalla difesa dell’imputato con l’esito sopra indicato;

5) Alcuna pronuncia giudiziaria, allo stato, ha ritenuto elemento decisivo ai fini del decidere “la mancanza della perizia medico-legale che verificasse la compatibilità delle lesioni riportate dalla romana”.

Chiedo dunque di voler provvedere, ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce.

Sorrento, 19/3/2018

distinti saluti
avv. Guido Di Nola

Questo è il quanto segnalatoci dall’ avv. Guido Di Nola che se ne assume tutta la paternità e responsabilità.

Nostro dovere era darne informazione e questo abbiamo fatto riportando il tutto.

D’altro canto nostro diritto è far cronaca e fornirla ai nostri lettori nel modo più corretto e completo possibile; e questo proviamo a fare ogni giorno.

Inutile evidenziare che anche il tutto quanto su ora riportato è, chiaramente, frutto del quanto agli atti – e nel contendere – di una delle due parti: quella offesa, come scritto dall’avv. Guido Di Nola.

Ne deriva che altrettanto aperti e disponibili siamo anche per l’altra parte.
Altra parte che abbiamo debitamente contattato e informato tramite l’avvocato Luigi Alfano al quale abbiamo esposto questo sviluppo, offrendogli spazio di pubblicazione se lo ritenesse utile.

In chiusura ribadiamo che noi, nel merito delle vicende, mai entriamo nè con giudizi nè con commenti.
E’ ancora per questo che non facciamo mai nomi in chiaro (se non strettamente necessario o dovuto):
a noi preme dare l’informazione del caso, non creare nè mostri nè vittime. Ed è il quanto abbiamo fatto anche in questo caso, e facciamo anche ora.

NOTA:

* L’ avv.to Guido Di Nola è il difensore “della parte lesa” (così scrive), e ha cortesemente voluto informarci sul reale stato delle cose (a suo giudizio e documentazione).

Si evidenzia inoltre che il tutto viene inviato anche all’avvocato Luigi Alfano, difensore dell’altra parte, che da noi contattato ed informato, ha declinato di avvalersi, a sua volta, del diritto di replica. Diritto che, comunque, come comunicatogli, potrà sempre esercitare quando lo ritenesse opportuno.

vivicentro.it/SUD CRONACA

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