Il 28 marzo 2022 sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la cosiddetta norma di conversione n. 25 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, c.d. “Sostegni-ter”, entrato in vigore il medesimo giorno della pubblicazione in Gazzetta.
Non eletto: tranquillo c’è la norma ad hoc per fare il dirigente in zona
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Ad un certo punto della norma compare l’art. 13-ter che recita “Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato. L’incompatibilità di cui ex art. 7, c. 1, del d.lgs. 39/2013, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. Gli incarichi assegnati in deroga, dall’entrata in vigore della presente legge di conversione fino al 31 dicembre 2022, sono validi fino a scadenza naturale dell’incarico”.
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Significa che il Parlamento italiano poco prima delle elezioni comunali del 12 giugno 2022:
- da un lato ha invalidato l’art. 7, c. 1, del d.l. 39/2013 pubblicato sulla G.U. dell’8 aprile 2013 n.39 il quale prevedeva l’esimente (l’esclusione) di coloro che “una volta esaurito il mandato politico, ritornino all’interno dei ruoli della stessa amministrazione, dello stesso ente pubblico o dello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico, presso cui erano incardinati prima dello svolgimento dell’incarico politico”:
- e per un altro verso ha implicitamente consentito che si possa modificare persino uno dei meccanismi cardine della legge Severino, nello stesso capitolo normativo che ha visto appena respinta dell’ampia maggioranza di italiani l’abolizione per via referendaria del decreto sull’incandidabilità dei condannati.
In sostanza è stata inficiata la parola tecnica “inconferibilità” (incompatibilità) che nel linguaggio secondo il diritto è il blocco alle cosiddette “porte girevoli” fra politica e amministrazione.
La legge Severino tra l’altro (detto molto sinteticamente) aveva fissato regole precise, impedendo che chi amministrava un certo territorio potesse, concluso il mandato, andare subito a fare il manager in quella stessa zona.
Con la legge del marzo 2022 di cui sopra, sono state tacitamente ripristinate dal Parlamento italiano le “porte girevoli” , nonostante che il successivo 12 giugno i cittadini si sarebbero pronunciati con un referendum sulla legge Severino il cui esito peraltro è stato di non abolizione.
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L’OPINIONE
S’immagini entro le prossime regionali siciliane, che dovrebbero essere a novembre 2022 e, soprattutto per le politiche nazionali, che dovrebbero svolgersi per maggio 2023, cos’altro saranno (mescolatamente) capaci di inventarsi nei Parlamenti le cosiddette Forze politiche di: destra, sinistra, centro e movimento, per dare “certezze” a tutti coloro che non verrebbero eletti, come pure alle rispettive pletore di codazzi. Ma tanto pagano come sempre i contribuenti noti. Fino a che dura (… durano i soldi dell’Europa, lo scostamento di bilancio e l’estorsione fiscale, poi “Dio salvi l’Italia con questi trasversali annosi ipocriti in Politica, dagli scranni più alti fino all’ultimo sgabello).
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