Mancata assunzione disabili: la sanzione è immediata
In caso di mancata assunzione di disabili entro i termini di legge, si applica immediatamente la sanzione al datore di lavoro.
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Il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi di legge sul collocamento mirato (Legge 66/1999), ovvero per la mancata assunzione di disabili, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 15, comma 5 della predetta legge. La disposizione normativa del collocamento obbligatorio prevede che se entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo il datore di lavoro non procede con l-assunzione del lavoratore disabile, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 153,20 euro. La sanzione si applica per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Sul tema l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 6316 del 18 luglio 2018 ha specificato che in questi casi la condotta del datore di lavoro integra la fattispecie illecita dell’omissione, in quanto non viene eseguito un comportamento doveroso entro i termini di legge. Pertanto, la sanzione si applica dal 61esimo giorno successivo dall’insorgenza dell’obbligo, ossia dal giorno seguente in cui spira il termine previsto dalla legge.
Collocamento obbligatorio, legge 68/1999
La Legge numero 68/1999 sul collocamento obbligatorio disciplina l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro mediante l’aiuto di servizi ad hoc e collocamenti mirati. In particolare, la Legge è rivolta:
- alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL;
- alle persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni.
Assunzione obbligatoria disabili
Per facilitare l’ingresso delle predette categorie svantaggiate nel mondo del lavoro, l’art. 3 della L. n. 68/1999 prevede che tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad impiegare nell’organico aziendale dei lavoratori disabili nella seguente misura:
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Mancata assunzione disabili: sanzioni
Originariamente, l’art. 15, co. 5 della Legge sul collocamento obbligatorio stabiliva che la sanzione per mancata assunzione di un soggetto appartenente alla categoria protetta si applicava una volta trascorsi 60 giorni da quando sorge l’obbligo.
La sanzione amministrativa, ovviamente, si consumava esclusivamente per cause imputabili al datore di lavoro, ed era pari a lire 100.000 (euro 62,77) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risultava non occupato nella medesima giornata.
Successivamente, il Decreto correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) ha sostituito l’importo sanzionatorio, con quello del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis della L. n. 68/1999 (30,64 euro) e moltiplicato per cinque volte. Quindi, dall’8 ottobre 2016 la sanzione risulta essere di 153,20 euro (30,64 euro moltiplicato per 5) per ogni giorno lavorativo di “scopertura”.
Sanzioni collocamento obbligatorio 2018
Sul punto, l’INL in un recente nota (n. 6316/2018) ha ritenuto opportuno precisare che l’illecito va configurato come “istantaneo ad effetti permanenti”; ciò in conseguenza del fatto che l’omissione si ha nel preciso instante in cui spira il termine previsto dalla legge (ossia il 60esimo giorno).
Pertanto, la condotta illecita si protrae fino a quando il datore di lavoro non adempie all’obbligo di assunzione. Da notare che per gli illeciti commessi prima dell’8 ottobre 2016, i cui effetti si protraggono anche dopo la predetta data, troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito.
INL: nota prot. n. 6316 18 luglio 2018
Alleghiamo in ultimo la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 6316 18 luglio 2018 per una completa lettura del documento di prassi.
Nota INL prot. n. 6316 18 luglio 2018
Di DANIELE BONADDIO / lavoroediritti
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