Già il decreto legge del 19 maggio (cosiddetto Rilancio) metteva 3 miliardi a favore dei Comuni che nel 2020 avranno minori entrate.
span style="font-size: 14pt;">Il decreto del 16 luglio 2020 in aiuto a Comuni, Provincie, Città Metropolitane e Pubblici esercenti, in difficoltà
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<< … Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l’art. 106 del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e citta’ metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19”;
Visto il comma 2 dello stesso art. 106 che dispone l’istituzione di un tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle citta’ metropolitane, ivi incluse le entrate da *servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, prevedendo, altresi’, che il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza COVID-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa;
Considerate le prime valutazioni tecniche operate dal citato tavolo, sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, la cui sintesi e’ riportata negli allegati A «Nota metodologica comuni» e B «Nota metodologica province e citta’ metropolitane», allegate al presente decreto per farne parte integrante;
Tenuto conto dell’intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali del 23 giugno 2020 sui decreti attuativi di cui agli articoli 177 (Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico), 180 (Ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia) e 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del piu’ volte citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Considerato che, ai sensi del comma 3 del piu’ volte citato art. 106 possono essere attivati monitoraggi presso comuni, province e citta’ metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del presente decreto e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e citta’ metropolitane;
Decreta:
Art. 1
Criteri e modalita’ di riparto del Fondo
- I criteri e le modalita’ di riparto del Fondo istituito dall’art. 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – comparto comuni – per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, sono individuati nell’allegato A «Nota metodologica comuni».
- I criteri e le modalita’ di riparto del Fondo istituito dal menzionato art. 106, comma 1 – comparto province e citta’ metropolitane – per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, sono individuati nell’allegato B «Nota metodologica province e citta’ metropolitane».
- Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2020>>
Si prevede per agosto che con un nuovo decreto legge sarà incrementata la dotazione finanziaria a sostegno di Comuni, Province e Città Metropolitane per mettere in sicurezza i conti di questi Enti.
* Le imprese di pubblico esercizio sono considerate i locali dove si esercita un’attività commerciale aperta al pubblico, in cui l’esercente non può rifiutare le prestazioni a chiunque le chieda e ne corrisponda il prezzo. Un pubblico esercizio non può essere esercitato senza l’autorizzazione dell’Autorità amministrativa.
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