Gestione dei cani in luogo pubblico e decoro urbano: norme per il possesso di cani appartenenti a “razze pericolose”
Illustrissimo Sig. Sindaco del comune di Castellammare di Stabia mi preme richiamare la sua attenzione sulla popolazione canina nella nostra città, in special modo quella di razza definita pericolosa per l’uomo.
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unti Chiave Articolo
Nonostante esistano a livello nazionale alcune prescrizioni per tali razze (a seguire ne riporto uno stralcio) e comunque norme di carattere generale relative alla gestione dei cani padronali in luogo pubblico, alcuni proprietari, e/o detentori/conduttori a qualsiasi titolo, non rispettano tali prescrizioni e pertanto gli abitanti di Castellammare sono esposti a notevoli rischi di incolumità per se stessi e soprattutto per i loro figli e nipoti per cui è in netto aumento il senso di insicurezza che essi hanno nell’andare in giro (come se non bastassero criminalità e baby bulli o gang). Da qui la protesta per il NON controllo in primis per l’incolumità dei cittadini e poi anche per il decoro e la godibilità della Città per quanto riguarda la deprecabile abitudine all’abbandono di deiezioni dei cani sul suolo pubblico.
Alla luce di quanto sopra, voglia la S.V. emanare un provvedimento finalizzato a confermare e raccogliere in un unico atto le disposizioni in materia di salvaguardia dell’igiene del territorio dalle “deiezioni solide” e della conduzione degli animali che si legge come segue:
Chiunque conduca un cane, proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (sono compresi anche gli uffici pubblici e tutte le aree verdi comunali tra cui le aiuole) ha l’obbligo di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
1. Conduzione dei cani
– è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico, indistintamente dalla razza. Lo stesso guinzaglio dovrà essere di lunghezza non superiore a mt. 1,50, e i proprietari e/o detentori di cani di taglia grossa devono essere muniti di museruola da applicare al cane in caso di rischio di incolumità pubblica o su richiesta delle autorità competenti;
– i proprietari e/o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno;
– è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso;
– il proprietario e/o detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
– i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.
2. Raccolta deiezioni:
– i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, devono provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo, qualora i suddetti animali sporchino strade, piazze, corti, portici, marciapiedi e relativi riquadri delle alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o i luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
– in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode e/o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.
3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:
– ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia anche solo temporaneamente la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé un sacchetto e/o apposita paletta o altro idoneo strumento per un’igienica raccolta o rimozione delle deiezioni quando si trova in aree pubbliche o aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo, a richiesta degli organi di vigilanza;
– quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere depositato nei contenitori portarifiuti (per quanto riguarda i portarifiuti il comune dovrebbe installarne altri e/o riparare quelli già esistenti sul territorio cittadino).
4. Divieto di accesso dei cani:
– è vietato condurre o lasciare entrare cani nei luoghi destinati ai laboratori per la produzione e la lavorazione degli alimenti, nei depositi di generi alimentari, nelle aree destinate e attrezzate ad uso esclusivo di giochi per l’infanzia.
Sono esenti dal divieto i cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile, nell’esercizio dell’attività istituzionale.
Il compito di far rispettare quanto sopra descritto spetta al comando di polizia municipale, al servizio veterinario dell’ASL e alla forza pubblica in generale.
E passo ora al quanto DEVE esserci a monte di tutto quanto sopra:
- il rispetto di tutta la normativa per la detenzione e la conduzione di cani, soprattutto se classificati tra quelli di “razza pericolosa” che richiedono un permesso già solo per possederli e questo è proprio di pertinenza del Sindaco per il rilascio e del Comando di Polizia Municipale per la verifica e controllo.
Per meglio chiarire e specificare quanto sopra, al Sindaco ed al Comandante dei Vigili urbani e della Polizia Cittadina, mi permetto di ricordare che esiste una normativa ben chiara e precisa circa il possesso, e la conduzione, soprattutto di determinate razze canine. Normativa che va dal certificato di idoneità del “proprietario” a possedere, e condurre, determinate razze canine fino all’Assicurazione Obbligatoria.
A seguire ne riporto un estratto per loro memoria e per conoscenza di quanti, tra gli altri cittadini, dovesse non averne onzioni:
PREMESSA
Possedere un cane chiamato “pericoloso” richiede un permesso di detenzione tra cui l’abilitazione alla ricezione con annessa presentazione, all’atto della ricezione, di un certificato di assicurazione di responsabilità civile.
I cani vengono pertanto suddivisi in “Categorie” a secondo della loro possibile pericolosità derivante da: razza e mole
Per cani potenzialmente pericolosi si intendono quei cani che, date le caratteristiche della loro razza, possono arrivare a causare danni, lesioni gravi o addirittura la morte di persone e animali.
In generale lo standard di queste razze non indica l’aggressività dell’animale in sé, ma stabilisce soltanto che si tratta di un animale sufficientemente forte da giustificare una serie di norme che ne regolano l’adozione o il possesso.
Gli aspetti che vengono presi in considerazione per determinare quali razze possono essere potenzialmente pericolose sono i seguenti:
- Aspetto massiccio, muscolatura possente, agile, resistente e vigorosa.
- Temperamento forte e coraggioso.
- Pelo corto.
- Torace ampio, in grado di offrire una grande capacità polmonare: in genere tra i 60 e gli 80 centimetri.
- Peso superiore ai 20 chili in età adulta.
- Altezza compresa tra i 50 e i 70 centimetri.
- Mandibole grandi e forti.
- Collo, zampe e dorso larghi, forti e corti, molto muscolosi.
Tra le razze più comuni che fanno parte di questo elenco di cani potenzialmente pericolosi, troviamo:
- Pit Bull Terrier
- Akita
- Staffordshire Bull Terrier
- Rottweiler
- Dogo Argentino
- Tosa Inu
- Fila Brasilero
Attualmente, in alcuni paesi vengono considerati potenzialmente pericolosi anche gli esemplari nati da incroci di queste razze.
Così come per i cani, anche per le persone esistono delle caratteristiche e dei requisiti che devono riunire se vogliono diventare i padroni di questi animali.
In generale i requisiti richiesti per poter ottenere una di queste licenze sono i seguenti:
- Aver compiuto la maggior età e non essere affetto da una incapacità permanente che renda impossibile o molto difficile la cura e il controllo dell’animale.
- Non avere precedenti penali per determinati delitti violenti (omicidio, lesione a terzi, abuso sessuale).
- Non essere stati oggetto di determinate sanzioni previste dalla legge per il possesso illegale di animali pericolosi.
- Non aver fatto parte di una banda né avere vincoli con il narcotraffico.
- Essere in possesso di un certificato di idoneità fisica e psicologica.
- Stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, da usare nei casi in cui l’animale leda persone, cose o animali.
- Essere in possesso di un certificato di vaccinazione e deparassitazione.
- Essere in possesso di un certificato che dichiara che l’animale in questione non mostra segni di aggressività.
- Rinnovare la licenza ogni 5 anni.
- Informare le autorità competenti di qualsiasi cambio nei dati del proprietario o del cane stesso, entro e non oltre un periodo di 15 giorni.
Tutto questo riguarda solo i requisiti richiesti per ottenere una licenza.
Esistono poi altre norme che regolano il possesso di cani potenzialmente pericolosi in relazione alla pubblica convivenza:
- Obbligo di circolare negli spazi pubblici con museruola e guinzaglio, il quale non può essere estensibile e in nessun caso deve superare i 2 metri di lunghezza.
- La museruola deve essere adatta alla taglia del cane.
- Solo è permesso circolare con uno di questi cani per persona.
- Solo è permesso circolare con uno di questi cani se la persona è maggiorenne.
Il possesso di questi animali senza la rispettiva licenza (nei casi in cui lo prevede la legge) o infrangere alcune delle norme sopra citate può significare incorrere in sanzioni economiche che vanno da 150 a 15.000 euro, a seconda della gravità dell’infrazione.
Le infrazioni che generano sanzioni elevate sono quelle che riguardano, soprattutto,l’abbandono del cane (incluso il fatto di non prendersi cura dell’animale nel modo adeguato), la possessione senza licenza, la vendita (o anche il regalo) di cani potenzialmente pericolosi senza averne licenza o l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività del cane in questione.
Queste infrazioni gravi possono dare luogo alla confisca dell’animale, alla sua sterilizzazione o, in casi eccezionali, alla soppressione del cane.
CANE PERICOLOSO: ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZO OBBLIGATORIA
A partire dal 1 ° gennaio 2010, se siete proprietario di una categoria di cane 1 o 2, si deve essere licenziatario di un permesso di detenzione.
Il rilascio del permesso detenzione da parte Sindaco del comune di residenza è subordinato a:
-
presentazione di documento di identità,
-
vaccinazione contro la rabbia,
-
assicurazione di responsabilità civile,
-
Sterilizzazione (per la 1 ° categoria),
-
certificato di competenza e valutazione del comportamento,
-
assicurazione responsabilità civile del proprietario e/o conduttore.
E ‘ quindi imperativo che si stipuli anche un’assicurazione specifica per la responsabilità nel possesso e nella conduzione di cani pericolosi.
La legge prevede che il proprietario di cani “pericolosi” di Prima o Seconda Categoria non in possesso di permesso di detenzione faccia fino a tre mesi di carcere e paghi una multa che può arrivare fino 15.000 € oltre al sequestro e / o eutanasia dell’animale.
QUESTO è il quanto la legge prevede e dal tutto si evince che sta in primis al Sindaco far si che le regole vengano rispettate visto che I PERMESSI di detenzione è lui che deve rilasciarli e poi, in seconda battuta, alle forze dell’ordine, in primis i Vigili Urbani e la Polizia Urbana, controllare che la documentazione di possesso sia in regola come anche che l’effettivo comportamento nella conduzione del cane si conforme alle norme di sicurezza imposte.
Sicuro di un fattivo accoglimento di questo invito alla vigilanza affinché TUTTE le norme siano rispettate a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, porgo cordiali saluti.
Lettera firmata
vivicentro.it/sud/opinioni
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