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Da domani, sabato 2 gennaio, partono i saldi in Campania

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Partiranno domani, sabato 2 gennaio 2016, i saldi invernali a Napoli ed in Campania e avranno una durata complessiva di sessanta giorni.

saldi a napoliI saldi invernali, secondo la definizione normativa, riguarderanno i prodotti di carattere stagionale o di moda, “suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.”

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icordiamo che dal 2014 c’è in Campania una legge Regionale che ha riformato, nella nostra Regione, la disciplina in materia di commercio. In particolare l’art. 25, commi 17 e 18 della Legge Regionale 1/14, prevede le date anche dei saldi invernali.

Per i saldi è bene ricordare che le merci in vendita devono essere esposte con l’indicazione del prezzo vecchio, della percentuale di sconto e del prezzo nuovo ed inoltre che, anche alle vendite a saldo, si applicano tutte le norme previste per la vendita delle merci a prezzo pieno (norme del codice civile e correlate), che prevedono, ad esempio:

  • L’abbigliamento in saldo si può indossare per prova taglia e pagare con carta di credito o bancomat, nei negozi che normalmente accettano questo tipo di pagamento ed espongono i relativi loghi. Non è perciò lecita la dicitura “sulle merci a saldo non viene accettata la carta di credito” e simili. Per questo comportamento non è prevista sanzione, ma deve essere comunicato il fatto al gestore della carta, che provvederà in proprio a diffidare l’attività.
  • Conservare lo scontrino è il modo per dimostrare che l’acquisto è avvenuto in quel negozio. Questo documento consente al consumatore l’esercizio di ogni suo diritto.

Ma ora eccovi il DECALOGO DEL BUON CONSUMATORE che potrà essevi utile per fare acquisti oculati e consapevoli:

  1. Il prezzo: La prima cosa importante da verificare è che durante i saldi sia ben esposto il prezzo di vendita iniziale non scontato, la percentuale dello sconto e quindi il prezzo finale del prodotto.
  2. Cambio della merce: in realtà, la merce acquistata in svendita si può sostituire secondo il decreto legislativo del 2002. Il capo difettoso si può cambiare se viene presentato alla cassa lo scontrino o la ricevuta fiscale della vendita dello stesso. Naturalmente il prodotto dev’essere nelle stesse condizioni di quando si è acquistato, altrimenti il negoziante viene gravato dei costi di riparazione dell’articolo.
  3. Il commerciante una volta ripreso l’articolo difettoso, può decidere se ripararlo o sostituirlo, se ridurre ulteriormente il prezzo o restituire il prezzo d’acquisto in contanti all’acquirente. C’è da sottolineare però che se la richiesta di sostituzione dell’articolo comprato viene presentata per altre ragioni, diverse dal vizio e dalla mancata conformità dell’oggetto, questa diventa a discrezione del negoziante che potrà decidere di accettarla o meno. Rispetto agli anni precedenti, la restituzione non deve più avvenire entro otto giorni dalla data dell’acquisto come voleva l’art. 1495 del Codice Civile, perché con il decreto 114/98 il consumatore ha il diritto di denunciare il difetto di conformità dell’articolo che il negoziante gli ha venduto entro due mesi dalla data in cui tale difetto è stato rilevato.
  4. Gli articoli che vengono proposti nei negozi durante l’intero periodo delle svendite devono effettivamente essere appartenuti alla collezione o alla stagione passata che sta finendo, e non devono essere dei fondi di magazzino, che invece devono essere venduti deprezzati di molto rispetto al prezzo iniziale.
  5. Il negoziante non ha l’obbligo di far provare i capi ai consumatori, infatti, la possibilità di provare gli articoli anche quando vengono messi in saldo è a pura discrezione del commerciante. In questo caso però, le associazioni per la tutela dei consumatori consigliano di non fidarsi di quei commercianti che non rendono possibile la prova del capo.
  6. Non tutti gli articoli diventano oggetto delle svendite di fine stagione, infatti, di solito solo prodotti d’abbigliamento, gli accessori, la biancheria intima, le calzature, la pelletteria e la valigeria nonché gli articoli sportivi, di elettronica, le confezioni e i prodotti tipici vengono messi in saldo.
  7. Una particolare attenzione va prestata anche alle vetrine dei negozi specialmente a quelle che vengono interamente coperte da cartelloni e pubblicità impedendo così la visione dei prodotti presenti nel negozio, in questo modo infatti viene anche impedito il confronto tra i prezzi del cartellino e l’effettivo sconto sul prodotto. Ovviamente bisogna far caso che le pubblicità e gli eventuali manifesti presenti all’interno del punto vendita si riferiscano a sconti reali e che le informazioni che danno siano veritiere. Ciò significa che la grafica del cartellone deve tendere alla correttezza e alla trasparenza e soprattutto dev’essere facilmente intuibile: se il negoziante non rispettasse questi obblighi, rischierebbe delle salate sanzioni che variano da un minimo di 516,46€ a un massimo di 3.098,74€.
  8. Attenzione alle etichette e ai cartellini: se non sono presenti o ben visibili e chiari sull’articolo in svendita, diffidate, dopotutto servono proprio per controllare il prezzo dell’articolo e quanto sconto viene fatto rispetto al costo iniziale, per questo devono esserci. Inoltre è importante controllare il materiale di cui è fatto il prodotto, quindi la composizione e la manutenzione dell’articolo stesso per non incorrere in potenziali danneggiamenti. Nel caso di un capo d’abbigliamento, per esempio, deve essere scritta la composizione, come va lavato e la stiratura.
  9. Per quanto riguarda il pagamento di un capo in svendita, diffidate da chi obbliga solo a pagare in contanti. Infatti, se il punto vendita in periodi non sospetti accetta il pagamento tramite carta di credito o bancomat, deve dare questa possibilità anche durante le svendite. Il commerciante deve per forza accettare i pagamenti elettronici se espone all’interno del suo punto vendita gli adesivi che attestano la presenza di POS e senza pretendere oneri in più dal consumatore.
  10. Altro accorgimento da adottare è quello di prestare attenzione alla veridicità del marchio sui prodotti di marca, per tutelarsi dal rischio di restare truffati da casi di contraffazione e, per finire, si ricorda che per l’acquisto capi di abbigliamento, è buona abitudine quella di controllare l’etichetta di composizione e di confrontarla con quella di istruzione per il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura, perchè le regole di manutenzione del capo devono essere coerenti con il tipo di materiale impiegato (per esempio la seta è notoriamente un tessuto molto delicato, che richiede un lavaggio particolare affinché il capo d’abbigliamento lavato non si rovini).

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