Contanti, da settembreĀ al via i controlli sugli importi sopra i 10mila euro

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Da settembre banche e Poste dovranno segnalare a Bankitalia tutti i movimenti in contanti pari o superiori ai 10mila euroĀ 

Contanti, da settembreĀ al via i controlli sui contanti sopra i 10mila euro

PartirĆ  da settembre 2019 il monitoraggio sui flussi di contante. A darne notizia, in un comunicato ĆØ l’UnitĆ  di Informazione della Banca d’Italia.

Dunque da settembre banche e Poste dovranno segnalare a Bankitalia tutti i movimenti in contanti pari o superiori ai 10mila euro, sia in modalità unica o attraverso più operazioni di importo superiore a mille euro. Si tratta di informazioni che amplieranno la banca dati ed agevoleranno i controlli del Fisco. Una decisione che fa seguito al provvedimento dello scorso 28 marzo in relazione alla normativa antiriciclaggio.

I soggetti obbligati all’invio delle comunicazioni sono unicamente le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica .

La trasmissione delle comunicazioni oggettive deve essere effettuata in modalitĆ  telematica dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della societĆ , ovvero dal responsabile del punto di contatto.

Non rientrano tra i destinatari, intermediari diversi da quelli indicati o altre categorie di soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio.
I soggetti obbligati che non operano in contanti o che effettuano operazioni in contanti esclusivamente al di sotto della soglia dei 1.000 euro possono chiedere l’esonero dalla trasmissione della comunicazione negativa mensile.
I dati dovranno essere indirizzati alla Banca d’Italia e riguarderanno i movimenti di contante che superano i 10mila euro. Vanno segnalate anche tutte le operazioni che pur arrivando o superando i 10mila euro vengono suddivise in operazioni più piccole superiori a 1000 euro.
La segnalazione dovrĆ  contenere la data dell’operazione, l’importo, la causale, la filiale, i dati identificativi del cliente.
I dati dovranno essere comunicati in via telematica.

Comunicazioni oggettive
Le comunicazioni dovranno contenere i dati dell’operazione e del luogo in cui essa ĆØ stata eseguita e del rapporto movimentato, indicando tutte le persone che hanno, in qualche modo, preso parte all’operazione: l’esecutore dell’operazione, tutti i cointestatari del rapporto a valere sul quale ĆØ stata eseguita l’operazione, la controparte dei bonifici in contanti, il titolare effettivo ovvero i titolari effettivi e, nel caso di societĆ , il legale rappresentante.

In ultimo l’Unita di Informazione della Banca d’Italia potrĆ  utilizzare queste informazioni per arricchire le analisi di tutti i casi sospetti che riguardano il riciclaggio e il finanziamento di attivitĆ  terroristiche.

da Gabriella Lax

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