Caldore, mano pesante del giudice sportivo sul difensore centrale della Juve Stabia: squalifica per due turni per “condotta gravemente antisportiva” in occasione dell’espulsione subita all’ottavo minuto del primo tempo per un intervento a gamba tesa su Cernigoi.
C
’è da chiedersi a questo punto cosa di particolare abbia scritto nel proprio referto il più che mediocre direttore di gara di turno, sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, per un fallo che anche dalle immagini televisive appare al massimo da cartellino giallo.
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Anche perchè nella dinamica del fallo si notano due cose molto chiare. Innanzitutto Caldore ad inizio azione è di spalle rispetto a Cernigoi e lo vede spuntare all’ultimo istante e poi è anche l’attaccante pitagorico ad abbassare la testa in modo pericoloso all’altezza della gamba di Caldore.
Di fatto c’è il verificarsi di un episodio molto dubbio su cui il giudice sportivo ha deciso con rigore a seguito soprattutto di ciò che ha riportato nel referto il sig. Bonacina di Bergamo.
IL DISPOSITIVO DEL GIUDICE SPORTIVO SULLA SQUALIFICA DI DUE TURNI A CALDORE DELLA JUVE STABIA.
“CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
per avere, all’8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto nel tentativo di colpire il pallone, alzava la gamba colpendolo con i tacchetti al collo e al volto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e le modalità della condotta”.
Da evidenziare che la Juve Stabia ha ricevuto anche una sanzione di 2.000 euro di seguito motivata così nel comunicato del giudice sportivo:
“JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. acceso e lanciato, al 38° minuto della gara, sul recinto di gioco un fumogeno
prontamente spento grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.
2. lanciato, durante il secondo tempo, ripetutamente acqua all’indirizzo dei calciatori
di riserva della Squadra avversaria impegnati nella fase di riscaldamento all’altezza
bandierina del calcio d’angolo; all’11°, 17° e 28° minuto della gara all’indirizzo dei
calciatori della Squadra avversaria impegnati nella battuta di un calcio d’angolo.
B) per avere i suoi sostenitori, al 7° minuto del primo tempo, a seguito dell’espulsione
di un calciatore della propria Squadra, intonato cori oltraggiosi nei confronti della
Quaterna Arbitrale e dei componenti della Procura Federale e indirizzato numerosi
sputi verso gli stessi, senza raggiungerli.
C) per avere, reiterato le stesse condotte di cui al punto B) al 10° minuto del primo
tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che
non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.)”.