Per la Cassazione la persona fermata può richiedere l’assistenza legale
Quando le forze dell’ordine fermano una persona mentre è alla guida per effettuare l’alcoltest devono ricordarle ha diritto alla presenza di un avvocate durante l’effettuazione del test: in caso contrario, la cosiddetta “prova del palloncino” risulterebbe nulla, compresi gli effetti penali previsti dalla legge in caso di rifiuto del soggetto a eseguirlo. A stabilirlo è la sentenza 29081 del 2018 dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione.
Commentando la notizia e pubblicando la decisione del 22 marzo, depositata il 22 giugno, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it della Giuffrè editore, sottolinea: “Il sistema di garanzie assicurato al conducente dal combinato disposto degli articoli 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p., viene in essere nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento tramite etilometro, momento in cui deve anche essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia indipendentemente dall’esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell’interessato”.
Alla luce di questo pronunciamento un conducente sarà penalmente punibile per il rifiuto al controllo del livello di alcol nel sangue solo nel caso sia stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, che assurge al rango di elemento imprescindibile dell’intera procedura di verifica.
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