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Castellammare di Stabia

Campania, la Consulta boccia la legge regionale sugli immobili abusivi: i dettagli

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La Consulta dichiara incostituzionale la legge della regione Campania sugli immobili abusivi: le motivazioni

Gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso, possono essere conservati. Alla luce di questo principio, contenuto nel Testo unico sull’edilizia, la Corte Costituzionale, con una sentenza depositata oggi (relatrice il giudice Silvana Sciarra), ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge della Regione Campania (n.19/2017) sulla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei comuni: le norme impugnate consentivano ai comuni di non demolire tali immobili, locandoli o alienandoli anche ai responsabili degli abusi, senza attenersi così al principio fondamentale del Testo unico sull’edilizia.
Secondo la Consulta, infatti, il legislatore statale, “in considerazione della gravità del pregiudizio recato all’interesse pubblico” dagli abusi urbanistico-edilizi, ne ha imposto la rimozione, con il conseguente ripristino dell’ordinato assetto del territorio, “in modo uniforme in tutte le Regioni“.
Quanto alla possibilità di locare o alienare gli immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, qualunque sia il soggetto destinatario (occupante per necessità oppure no), la legge impugnata la rendeva un “esito normale“, ma, così facendo, spiegano i giudici costituzionali, “violava il principio fondamentale della demolizione nonchè quello della conservazione, in via eccezionale, soltanto se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sia uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, e sempre che la conservazione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico“.
Nella sentenza, raccolta da laRepubblica, si osserva poi che il “disallineamento” della disciplina regionale rispetto al principio fondamentale della legislazione statale (che individua nella demolizione “l’esito normale” dell’edificazione di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale) “finisce con intaccare e al tempo stesso sminuire l’efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio dettato dallo Stato all’articolo 31 del Dpr n. 380/2001” incentrato sulla demolizione dell’abuso, “la cui funzione essenzialmente ripristinatoria non ne esclude l’incidenza negativa nella sfera del responsabile”. L’effettività delle sanzioni, ha rilevato la Corte, risulterebbe “ancora più sminuita nel caso di specie, in cui l’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell’alienazione dello stesso all’occupante per necessità responsabile dell’abuso”. In tal caso, l’illecito urbanistico-edilizio si tradurrebbe in un vantaggio per il trasgressore.

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