Le misure del ‘decreto Natale’ dispongono le misure valide, su tutto il territorio nazionale, per tutto il periodo fino al 6 gennaio 2021.
Misure del ‘Decreto Natale’ 2020 valido fino al 6 gennaio 2021
Il cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172) dispone, per il periodo che va da adesso fino al 6 gennaio 2021, l’applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure previste per:
- le zone rosse, nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021;
- le zone arancioni, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
Di seguito le faq principali sulle disposizioni in vigore dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
La sezione faq tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.
Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
Cliccando QUI è possibile visualizzare ulteriori FAQ, relative alle disposizioni settoriali che si applicano nei singoli giorni, distinti tra “arancioni e “rossi“.
Faq specifiche per il periodo fino al 6 gennaio 2021
- Dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione?
- E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?
- È confermata l’estensione del “coprifuoco” alle 7.00 del mattino per il 1° gennaio 2021?
- Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?
- Se lavoro in una Regione e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione, potrà raggiungermi nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, nella mia città di residenza?
- Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
- Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
- In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C’è un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?
- Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste?
- Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante
- Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?
- I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
- Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?
- I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?
- Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
- In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?
- Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
- In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
- In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
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