Nello studio, la domanda che arriva prima di ogni altra non riguarda i costi e nemmeno i creditori. È questa: «e se poi cambio idea? I beni sono persi per sempre?». È il timore del vincolo perpetuo, la sensazione che il trust sia una porta che si chiude alle spalle. Questa settimana la risposta arriva doppia e, cosa rara, concorde: nel luglio scorso, a sei giorni di distanza, l’Agenzia delle Entrate e la Corte di cassazione hanno detto la stessa cosa. Se il trust si scioglie prima del tempo e i beni tornano a chi li aveva conferiti, il fisco non batte cassa. La ragione sta in una parola: arricchimento. Che qui non c’è.
Quando il trust finisce prima del previsto
Il caso deciso dall’Agenzia è concreto come pochi. Una disponente aveva istituito un trust conferendovi la nuda proprietà delle quote della società di famiglia. Poi la vita societaria ha preso un’altra strada: una fusione ha ridisegnato l’assetto, e il programma per cui il trust era nato ha perso la sua ragione. Disponente, trustee e beneficiari si accordano per lo scioglimento anticipato, e le quote tornano a lei. La domanda posta al fisco è quella che si farebbe chiunque: su questo ritorno si paga l’imposta di donazione?
La risposta n. 146 del 16 luglio 2026 dice di no, e lo dice con l’argomento più lineare che ci sia: manca il presupposto stesso dell’imposta, cioè il trasferimento di ricchezza. Le quote non passano a un’altra persona: tornano da dove erano partite. Chi le riceve non si arricchisce, riprende ciò che era suo. Niente imposta di donazione, dunque; e nessun reddito da tassare ai fini IRPEF, perché tornare in possesso dei propri beni non è un guadagno.
Sei giorni dopo, la Cassazione ha completato il quadro: con l’ordinanza n. 23873 del 22 luglio 2026 ha affermato che la retrocessione dei beni al disponente, conseguente allo scioglimento anticipato del trust, è fiscalmente neutra. Fisco e giudici, per una volta, sulla stessa riga — e non per caso: è il punto d’arrivo di un principio che il sistema ha ormai fatto proprio. Il trust si tassa quando la ricchezza arriva davvero a qualcuno, non quando i beni cambiano veste giuridica. È la logica che questa rubrica racconta fin dal primo numero, vista stavolta dal suo lato migliore: dove non c’è arricchimento, non c’è imposta.
Reversibile non vuol dire finto
Perché questa notizia interessa l’imprenditore e la famiglia più di tante massime? Perché un trust si progetta per durare, ma la vita non firma impegni: una fusione, un mercato che cambia, un progetto familiare che si trasforma. Sapere che l’uscita ordinata esiste, e che non costa un’imposta, toglie dal tavolo il peso psicologico del «per sempre» — quello che fa rinviare la decisione anche quando tutto il resto la consiglia.
Un avvertimento, però, prima dell’entusiasmo. Reversibile non vuol dire revocabile a piacimento. Un trust che il disponente può disfare quando vuole, da solo, rischia di non essere mai stato un trust: e allora i problemi non sono fiscali, sono di tenuta dell’intero assetto. Lo scioglimento che il fisco lascia in pace è quello legittimo: previsto dall’atto o concordato tra tutti gli interessati, secondo la legge regolatrice. La neutralità premia chi chiude bene un trust vero, non chi apre e chiude una fisarmonica.
E qui sta il paradosso finale, il più utile. È proprio la possibilità di un’uscita ordinata a rendere il trust uno strumento sereno. Chi sa di poter tornare indietro, se il mondo cambia, progetta meglio l’andata: sceglie con calma lo scopo, il trustee, le regole. Le famiglie che firmano un atto istitutivo non firmano una condanna: mettono ordine in un progetto. E un progetto ben scritto prevede tutto — anche il modo, civile e senza pegni, di concluderlo quando ha dato ciò che doveva.
Le Fonti
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 146 del 16 luglio 2026 (scioglimento anticipato consensuale del trust e retrocessione delle quote alla disponente: manca il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni; nessun reddito imponibile ai fini IRPEF). Testo pubblicato su agenziaentrate.gov.it.
Cass., sez. V civ., ord. 22 luglio 2026, n. 23873 (la retrocessione al disponente dei beni conferiti in trust, conseguente allo scioglimento anticipato, è fiscalmente neutra). Massima pubblicata nell’archivio
giurisprudenza dell’Associazione «Il Trust in Italia» (il-trust-in-italia.it), dove è stata consultata per questo numero; la pronuncia è commentata anche su FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate.
A cura dell’Avv. Stefano Ricci
PATRIMONI DI FAMIGLIA: Il trust non è una cassaforte