C’è una domanda che in studio torna puntuale, appoggiata sul tavolo insieme ai documenti di casa: «ma non basta un fondo patrimoniale?». È una domanda sensata. Il fondo patrimoniale si firma dal notaio in un pomeriggio, costa poco e promette di mettere i beni al riparo; il trust, al confronto, sembra un abito troppo elegante.
Con la sentenza n. 18809, depositata in giugno e commentata proprio in queste settimane, la Corte di cassazione ha dato la risposta più chiara degli ultimi anni: i due strumenti non sono l’uno la versione economica dell’altro. Sono cose diverse, nate per bisogni diversi. E confonderli è il modo più sicuro per proteggere male.
Un recinto uguale per tutti
Il caso arrivato in Cassazione è una storia di famiglia come tante. Una nonna vincola in un trust, per cinquant’anni, le quote della società di famiglia, destinandole alle nipoti. Altri familiari contestano l’assetto: sostengono che violi regole inderogabili e che quella protezione, semmai, doveva passare dai binari conosciuti del nostro codice. La Corte respinge l’idea di fondo: il trust familiare non è un fondo patrimoniale travestito e non deve rispettarne i confini. Convive con quell’istituto, ma non gli deve obbedienza. Per chi progetta la protezione del patrimonio, è la frase che conta.
Conviene allora ricordare com’è fatto il recinto. Il fondo patrimoniale è riservato ai coniugi, accoglie solo immobili, mobili registrati e titoli di credito, e protegge in vista di un unico scopo, i bisogni della famiglia; nato con il matrimonio, ne segue di regola le sorti. E la protezione non è assoluta: per i debiti contratti nell’interesse della famiglia, quei beni rispondono comunque. È uno strumento onesto, ma di serie: le sue regole sono scritte nel codice, uguali per tutti, e nessuna famiglia può adattarle alla propria misura.
Il trust rovescia l’impostazione. Non parte dai beni, parte da un programma: chi va protetto, per quanto tempo, con quali regole, affidando i beni a un trustee che ne diventa proprietario solo per realizzare quello scopo. La Cassazione lo dice con precisione: la segregazione non è un effetto
collaterale dell’operazione, ne è la funzione. Dentro possono stare l’azienda, la casa, il portafoglio titoli; la durata la sceglie chi lo istituisce; le regole si scrivono su misura. È la differenza tra comprare un recinto e disegnare un giardino.
Su misura non vuol dire senza regole
Sarebbe però un errore leggere la sentenza come un liberi tutti. La Corte ricorda che il trust resta soggetto alle norme inderogabili e all’ordine pubblico del nostro ordinamento: i diritti dei legittimari non si aggirano, i creditori conservano le loro azioni — questa rubrica ne ha raccontate parecchie
— e l’attribuzione finale ai beneficiari resta una liberalità, con le regole delle liberalità. Lo dice la stessa Convenzione dell’Aja che al trust ha aperto le porte di casa nostra. Il vestito è su misura, ma il codice civile resta il tessuto.
Per l’imprenditore e la famiglia la lezione è pratica. Se il problema è una casa coniugale da riservare ai bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale può bastare. Ma se nel patrimonio c’è un’azienda, se le generazioni coinvolte sono più d’una, se i beni sono di natura diversa e il progetto chiede tempo e governo, il recinto di serie va stretto: serve uno strumento che nasca dal progetto, non un modulo da riempire. La misura, qui, non è un lusso: è la condizione perché la protezione regga.
E qui il paradosso che vale la settimana. Molti scelgono il fondo patrimoniale perché sembra più semplice, e il trust li intimidisce perché chiede di pensare. Ma è esattamente quel pensiero la protezione vera: un patrimonio si difende progettando, non recintando. Le famiglie che scrivono un buon atto istitutivo non comprano un lucchetto in più: mettono ordine nelle cose che contano, e decidono — loro, non la sorte — come quelle cose dovranno servire chi amano.
Le fonti di questa settimana
Cass. civ., sentenza 9 giugno 2026, n. 18809 (trust familiare e fondo patrimoniale: istituti autonomi; la segregazione integra la funzione causale del trust; fermi i limiti delle norme imperative e dell’ordine pubblico richiamati dagli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione dell’Aja; l’attribuzione ai beneficiari è donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c.). La pronuncia è commentata in queste settimane da più note professionali, dalle quali sono tratti gli estremi qui citati.
Codice civile, artt. 167 e seguenti (fondo patrimoniale). Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364 (testi su Normattiva).
A cura di Avvocato Stefano Ricci: Avvocato del Foro di Brescia. Si occupa di trust, passaggio generazionale, protezione del patrimonio di famiglia e assetti dell’impresa. È autore, con Vito Andriani, del volume «Diciotto famiglie e un trust».
Studio Legale Ricci S.t.A. S.r.l. — Via Cipro 1, 25124 Brescia tel. 030 22193224 · avv.ricci@libero.it