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Costruire in sicurezza: norme, responsabilità e tutele per il settore edilizio

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La sicurezza nei cantieri edili rappresenta uno degli ambiti più delicati e normati del sistema produttivo italiano. L’attività di costruzione, per sua natura, espone lavoratori, committenti e soggetti terzi a rischi significativi, legati sia alle condizioni operative sia alla complessità organizzativa del cantiere. Per tale motivo, il legislatore ha progressivamente costruito un sistema normativo articolato che, accanto a obblighi tecnici e procedurali, impone precisi profili di responsabilità civile, penale e amministrativa. La consapevolezza del quadro giuridico e l’adozione di misure preventive e assicurative risultano dunque essenziali per ogni operatore del settore.

Il riferimento normativo: il D.Lgs. 81/2008 e i piani di sicurezza

Il punto di riferimento fondamentale per la disciplina della sicurezza in edilizia è il Decreto Legislativo 81/2008, noto come “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. In particolare, il Titolo IV del decreto regola i cantieri temporanei o mobili, definendo gli obblighi del committente, delle imprese esecutrici e dei coordinatori per la sicurezza. Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che ogni cantiere debba essere dotato di specifici strumenti di pianificazione della sicurezza: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), e i Piani Operativi di Sicurezza (POS), predisposti da ciascuna impresa esecutrice.

Tali documenti devono contenere la valutazione dei rischi, le misure preventive e protettive da adottare, le procedure di emergenza e il coordinamento tra le diverse imprese presenti in cantiere. La loro assenza o incompletezza può comportare la sospensione dei lavori e sanzioni amministrative e penali.

Figure coinvolte e responsabilità operative

L’architettura della sicurezza in edilizia si fonda su una chiara suddivisione di ruoli e responsabilità. Il committente, o il chi da lui delegato come responsabile dei lavori, ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, di nominare i supervisori e di inviare la notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ha il compito di controllare l’applicazione del PSC, verificare la compatibilità dei POS, effettuare sopralluoghi e, se necessario, proporre la sospensione dei lavori in caso di gravi violazioni. All’interno di ciascuna impresa, il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), costituiscono l’organigramma interno della prevenzione.

Dispositivi, formazione e gestione del rischio

Le misure di sicurezza devono essere attuate anche attraverso l’uso obbligatorio di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), come elmetti, calzature antinfortunistiche, imbracature, guanti, occhiali protettivi, cuffie antirumore, il cui impiego deve essere proporzionato ai rischi delle lavorazioni. La formazione, sia generale che specifica, è prescritta per ogni lavoratore ed è soggetta a verifiche periodiche.

Accanto a tali misure tecniche, negli ultimi anni si è consolidata la pratica del Construction Risk Management Plan, uno strumento gestionale che consente di identificare, valutare e monitorare sistematicamente i rischi connessi a ciascun progetto, adottando strategie di mitigazione su base predittiva.

La tutela assicurativa: una protezione imprescindibile

In un settore ad alta esposizione al rischio, la copertura assicurativa non è soltanto una misura prudenziale, ma un requisito spesso imprescindibile per la prosecuzione dell’attività. In tale prospettiva, l’assicurazione per impresa edile obbligatoria costituisce uno strumento centrale di protezione sia per i lavoratori sia per il patrimonio dell’impresa. Tale polizza, obbligatoria per la partecipazione a numerose gare pubbliche e richiesta da molti committenti privati, copre i danni a persone, cose e terzi che dovessero derivare dall’attività di cantiere.

Oltre alla responsabilità civile, le polizze possono includere garanzie per infortuni, danni da incendio o crolli, eventi atmosferici, nonché tutela legale. La sua adozione, oltre a garantire continuità operativa, rappresenta un indice concreto della serietà e affidabilità dell’impresa nei confronti dei propri interlocutori istituzionali e commerciali.

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