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Castellammare di Stabia

L’assegno divorzile e la sua natura composita nella legge del 1970

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Il diritto all’assegno divorzile

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na delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio, è l’eventuale diritto di uno dei coniugi, normalmente quello meno abbiente, di percepire un assegno divorzile, per distinguerlo dall’assegno di mantenimento che spetta, (al ricorrere delle condizioni di legge) a seguito di separazione giudiziale e, quindi, in una fase ancora transitoria del rapporto.

L’assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l’obbligato muoia o fallisca.

La principale ratio della provvidenza de quo è quella di garantire anche all’ex coniuge economicamente più debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Come risulta dal dettato dell’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e dalla giurisprudenza costante, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, si deve tener conto anche di una serie di elementi, tra i quali spiccano, da un lato, l’impossibilità di procurarseli per motivi di salute o per la difficoltà di “spendere” la propria qualificazione personale nel mercato del lavoro in quel dato momento storico e contesto sociale e, dall’altro lato, l’eventuale protrarsi di una convivenza more uxorio, dalla quale derivi un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole.

Nonostante il principale fondamento dell’istituto in commento sia, appunto, di tipo assistenzialistico, esso, secondo una parte della dottrina, sarebbe basato anche su altre due componenti, che emergono da un’attenta analisi dei criteri (elencati all’art. 5, comma 6, legge cit.) che devono guidare l’organo giudiziario nello stabilire la misura dell’assegno: una componente di tipo compensativo e l’altra di tipo risarcitorio. La prima emerge dalla circostanza che deve essere dato rilievo all’apporto personale e patrimoniale di ciascuna delle parti alla conduzione della vita in costanza di matrimonio.

La componente risarcitoria (in verità ipotizzata solo da una parte minoritaria della dottrina), si desumerebbe dalla necessità di tener conto, nella determinazione dell’assegno, dell’eventuale responsabilità di uno due coniugi della rottura del nucleo familiare. Il diritto a percepire l’assegno divorzile, in definitiva, sarebbe determinato dal ricorrere di una delle suddette componenti o dal concorso due o più delle stesse. Fermo restando che il diritto all’assegno divorzile, ove stabilito nella sentenza di divorzio, spetta fin dal momento in cui questa passa in giudicato, è possibile richiedere al giudice di rideterminarlo in qualunque tempo, qualora sopravvengano apprezzabili modifiche dei rispettivi redditi. Il versamento dell’assegno può essere mensile ovvero in un’unica soluzione (in tal caso anche con assegnazione di un bene), con rilevanti conseguenze in materia successoria, come già visto.

E’ interessante evidenziare, infine, le speciali forme di garanzia che l’ordinamento ha posto a tutela di questo peculiare diritto di credito, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dalla novella del 1987, in aggiunta ad altre eventuali forme che il giudice può sempre disporre (ad esempio, iscrizione di ipoteca su un immobile dell’obbligato, pignoramento dei suoi beni, del suo stipendio o della sua pensione).

L’assegno divorzile, infatti, non solo può essere pagato anche da terzi (come previsto per l’assegno di mantenimento a seguito di separazione personale), ma è data al beneficiario perfino la possibilità, senza ricorrere al giudice, di richiedere direttamente al datore di lavoro dell’obbligato fino alla metà di quanto gli spetta, avendo addirittura un’azione esecutiva nei confronti del datore stesso, in caso d’inadempimento (cfr. art. 8 legge n. 898/1970)

Il rapporto con i figli e l’assegnazione della casa familiare

Per quanto concerne il rapporto con i figli, fermo restando che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 898/1970, gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione (ex artt. 147 e 148 del codice civile) restano immutati, a prescindere dalla circostanza che uno dei genitori o entrambi decidano di passare a nuove nozze, in merito all’affidamento della prole e alla contribuzione al mantenimento di essa, si ribadisce quanto già illustrato in tema di separazione.

I principi contenuti negli artt. 155 e ss. del codice civile (in tema di separazione personale dei coniugi) e quelli espressi nell’art. 6 della legge n. 898/1970, difatti, sono imperniati su un medesimo criterio: quello della tutela prevalente dell’interesse della prole. Strettamente connesso al tema della prole è quello relativo all’assegnazione della casa familiare, di cui si occupa il sesto comma della disposizione appena menzionata. Si prevede, al proposito, che l’abitazione della casa familiare deve essere garantita preferibilmente al genitore cui vengono affidati i figli minori o a quello con cui convivono eventuali figli maggiorenni, sprovvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.

Secondo il disposto della norma in esame, peraltro, il giudice dovrebbe comunque tenere in debito conto le condizioni economiche di entrambi i coniugi e le motivazioni della decisione, favorendo quello più debole anche ai fini dell’assegnazione della casa familiare. Quest’ultima disposizione, tuttavia, raramente viene applicata dalla giurisprudenza, che reputa per lo più inammissibile l’assegnazione della casa familiare al coniuge che non vanti alcun diritto reale o personale sull’immobile e che non sia affidatario o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti (così, tra le altre, Cass. sent. n. 11696 del 2001).

E’ interessante evidenziare, infine, che le decisioni adottate in seno al procedimento di separazione relative all’affidamento dei figli, al loro mantenimento e anche all’assegno che eventualmente spetta ad una delle parti (aspetto che sta per essere approfondito) possono essere riconfermate durante il procedimento di divorzio oppure sostituite da provvedimenti del Tribunale che reputi cambiate le capacità economiche di uno o di entrambi i coniugi, magari semplicemente a seguito di accertamenti disposti dal giudice stesso.

redazione/StudioCataldi

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