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Castellammare di Stabia

Trovare un animale per strada e prenderlo con sé è lecito?

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L’articolo 647 del codice penale è stato recentemente abrogato, ma i rischi di incorrere in conseguenze civili ci sono. Ecco quindi cosa fare per “agire bene

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uando si trova un animale per strada, solo e spaurito, e si ha un po’ di buon cuore è davvero difficile andare avanti facendo finta di niente.

NOTA di red: come ogni anno, dato che sappiamo già che, purtroppo, di bestie che abbandoneranno il loro amico (qualunque esso sia: cane, gatto, pesciolino, cavia ecc ecc) continueranno ad essercene abbiamo lanciato la nostra campagna contro l’abbandono per evitarne il più possibile: 

Comunque ce ne saranno ancora ma sappiamo anche che, parimenti, ci saranno tanti che li soccorreranno e di loro si prenderanno cura (se giungeranno in tempo) A tutti loro va il nostro apprezzamento e questo suggerimento affinché possano portare avanti, correttamente, il loro gesto d’amore.

Dopo averlo accolto e avergli prestato le prime cure, bisogna però guardarsi bene dall’assumere in maniera troppo istintiva la decisione di tenerlo con se: potrebbe esserci un legittimo proprietario che sta cercando il suo amico a quattro zampe.

Fino allo scorso febbraio, il nostro ordinamento prevedeva addirittura come reato l’appropriazione “di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito”, fattispecie all’interno della quale era stata a lungo dibattuta la riconducibilità dell’appropriazione di un animale rinvenuto per strada, successivamente rivendicato da un legittimo proprietario.

Rilevanza dirimente l’aveva avuta, a tal proposito, la sentenza numero 18749 depositata dalla Corte di cassazione il 29 aprile 2013.

In essa si era infatti affermato che il reato allora previsto dall’articolo 647 del codice penale poteva essere applicato al caso in cui un soggetto si appropriava di un animale smarrito, rinvenuto per strada.

I giudici hanno ricordato, del resto, che gli animali, ai fini della legge penale, vanno considerati “cose”, facendo riferimento alle categorie proprie del diritto civile e non potendo essere considerati “persone”.

Inoltre, per la Cassazione l’acquisizione del possesso di un cane che si sia smarrito può rientrare a pieno titolo tra le ipotesi di caso fortuito che, insieme all’errore altrui, legittimava l’applicabilità di cui all’articolo 647 del codice penale.

Oggi, tuttavia, a seguito dell’abrogazione di tale ultima norma in forza dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 7 del 15 gennaio 2016, appropriarsi di un cane smarrito non è più rilevante penalmente, in nessun caso.

Le conseguenze di una simile azione, semmai, possono assumere rilevanza solo in ambito civilistico e comportare, quindi, la restituzione, il risarcimento del danno e il pagamento di un’apposita sanzione pecuniaria civile compresa tra cento e ottomila euro.

Ora come allora, in ogni caso, la condotta in commento va analizzata tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 925 del codice civile che si occupa espressamente della proprietà degli animali mansuefatti stabilendo che essi possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo ad essere risarcito del danno eventualmente subito.

Tale previsione continua poi chiarendo che questi animali appartengono a chi se ne è impossessato, a meno che il proprietario, una volta che abbia avuto conoscenza del luogo in cui si trovano, non li reclami entro venti giorni.

Alla luce di tutto ciò, il consiglio per chi trova un animale smarrito e vuole evitare di incorrere in spiacevoli avventure è quindi quello di attenersi a quanto dispone il nostro ordinamento.

In particolare occorre tempestivamente fare denuncia del ritrovamento alle Autorità competenti, quindi ai Carabinieri, alla Polizia municipale, al servizio veterinario della Asl o all’anagrafe canina.

In attesa di ritrovamento del padrone, il cane sarà ospitato in un canile convenzionato con il Comune di riferimento.
Tuttavia, dietro autorizzazione della Asl, l’animale potrà essere affidato anche ai privati che diano garanzie di buon trattamento. Dapprima in via temporanea e poi, decorsi 60 giorni dal ritrovamento, in via definitiva.

Affinché il cane entri nella piena proprietà dell’affidatario, in ogni caso e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 925 del codice civile, è necessario attendere il termine di un anno senza che il proprietario lo rivendichi, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 929 del codice civile per le cose smarrite, la cui disciplina si applica, in certa misura, anche agli animali

Valeria ZeppilliAvv. Valeria Zeppilli
E-mail: valeria.zeppilli@gmail.com
Laureata a pieni voti in giurisprudenza presso la Luiss ‘Guido Carli’ di Roma con una tesi in Diritto comunitario del lavoro. Attualmente svolge la professione di Avvocato ed è dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche – Diritto del lavoro presso l’Università ‘G. D’Annunzio’ di Chieti – Pescara

 

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