L’importo della tassa, versato in eccesso in numerosi Comuni italiani, potrà essere rimborsato al contribuente
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eno di un mese fa, da un’interrogazione rivolta al Ministero delle Finanze era emersa l’illegittimità dei calcoli eseguiti da molti Comuni relativamente alla Tares e, pertanto, anche alla Tari* che da qualche anno ha sostituito la precedente tassa
La TARI* (Tassa rifiuti), va calcolata una sola volta per tutto l’immobile:
il computo della parte variabile della tariffa va fatto una sola volta e considerando complessivamente tutta la superficie dell’utenza, comprese quindi la parte abitativa e le pertinenze che sono situate nello stesso Comune.
Il calcolo della Tari
Il calcolo della Tari, infatti, deriva da due quote: una quota fissa che è connessa ai metri quadrati dell’immobile e una quota variabile, mutevole a seconda del numero dei componenti della famiglia.
Come è finalmente emerso in maniera palese dal question time, il calcolo corretto è fatto prima sommando i metri quadrati e poi applicando le tariffe. Peccato, però, che in Italia è frequente che le pertinenze siano divise dall’abitazione e che la quota variabile sia quindi applicata per tutte le pertinenze singolarmente, con conseguente moltiplicazione dell’importo complessivo della tassa.).
Tassa sui rifiuti pagata in eccesso
Il MEF ha rammentato che, secondo l’esatta interpretazione della legge, nel calcolo della tassa si prendono in considerazioni due quote, una fissa, applicata a tutta la superficie dell’immobile, e una variabile in relazione al numero di componenti del nucleo familiare, che “va computata solo una volta, considerando l”intera superficie dell’utenzacomposta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze” tenuto conto del numero dei familiari.
Tuttavia, poiché in Italia di frequente le pertinenze sono divise dall’abitazione, si è avuta una moltiplicazione dell’importo complessivo della tassa da parte dei Comuni che hanno calcolato la quota variabile più volte tante quante sono le pertinenze prese singolarmente (ad es. box e cantine) e non solo sulla superficie abitabile. In sostanza, è come se l’immondizia prodotta dalla famiglia fosse aumentata in relazione alle diverse pertinenze presenti.
Nell”esempio discusso alla Camera si è precisato che, ad esempio nel caso di un appartamento abitato da una famiglia di 4 persone con superficie complessiva di 150 mq (100 per la casa, 30 per il garage e 20 per la cantina), la parte variabile della tariffa relativa ad autorimessa e cantina (punto 4.2, allegato I, DPR n. 158/99) avrebbe dovuto essere sommata alla prima (quote fisse di casa, garage e cantina) una, e solo una volta.
Sulle pertinenze, infatti, la Tari può essere applicata come fossero abitazioni solo se chi le usa non è residente nel Comune, altrimenti vanno considerate come accessori all”appartamento.
Una situazione che negli ultimi anni si è realizzata in tantissimi Comuni italiani, anche tra quelli di maggiori dimensioni come Napoli, Genova, Milano, Ancora, Cagliari e Catanzaro dove il clamoroso errore di calcolo ha fatto lievitare la misura del tributo a dismisura.
Tari in eccesso: come ottenere il rimborso
Nella sua risposta, tuttavia, lo stesso MEF ha lasciato intendere che sarà possibile agire contro i Comuni che hanno applicato la normativa in maniera erronea, per ottenere un rimborso degli importi versati in eccedenza.
Molti consumatori sono pronti a scendere in campo coadiuvati dalle associazioni di categoria che in passato avevano già denunciato i pagamenti eccessivi della tassa. Il Movimento Difesa del Cittadino, ad esempio, ha lanciato la campagna “SOS Tari” invitando i contribuenti ad aderire inviando una mail alle sedi locali che verificheranno il diritto alla restituzione e inoltreranno la richiesta al Comune di residenza.
Se il contribuente desidera, invece, agire in autotutela, potrà richiedere al Comune il rimborso di quanto indebitamente pagato o la compensazione sulla futura bolletta tramite raccomanda A/R o PEC; tuttavia, è consigliabile verificare preventivamente la propria posizione e se la tassa è stata applicata in modo scorretto.
Ciò tramite l”analisi puntuale dell’avviso di pagamento, che contiene le istruzioni per il versamento e il dettaglio delle somme (unità immobiliari con dati catastali, superficie tassata, numero occupati e quota fissa e variabile distinte per ogni unità immobiliare). La quota variabile dovrà, dunque, essere conteggiata per la sola abitazione e non per le eventuali pertinenze.
Ancora, il contribuente potrà chiedere al Municipio l”accesso agli atti amministrativi e verificare i criteri di calcolo nel proprio fascicolo. La richiesta di rimborso, che il Comune dovrebbe effettuare entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, potrà essere effettuata entro cinque anni dal giorno del versamento come stabilito dall’art. 1, comma 164 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per le somme versate e non dovute.
Il silenzio-rifiuto dell’amministrazione (che si forma dopo 90 giorni) potrà fondare un successivo contenzioso innanzi alle competenti autorità, il quale, stante la recente interpretazione ministeriale, potrebbe rivelarsi a svantaggio dell’ente. Anche se quest’ultimo, invece, risponde con un diniego espresso, il cittadino potrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni.
Va precisato che, se della gestione della Tari se ne occupa un soggetto diverso (es. società in house) l’istanza andrà rivolta a quest’ultimo.
Lucia Izzo/studiocastaldi
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