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Castellammare di Stabia

Stop alla cannabis light, gli agricoltori: “Siamo stati truffati”

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La Cassazione ritiene illegale la produzione di cannabis light

All’indomani della sentenza della Cassazione che renderebbe illegale la cannabis light, in tutta Italia sono scattati i sequestri e il panico tra gli addetti del settore. Ma il pronunciamento degli ermellini decreta effettivamente l’illegalità dell’erba legale? Quali sono le sostanze ‘con efficacia drogante’ contro cui punta il dito la sentenza? Secondo Nicomede Di Michele, avvocato e presidente dell’Associazione Fracta Sativa UniCanapa, non afferma nulla che non sia già stato detto in precedenza e già vigente sotto forma di legge.

Per capire bene cosa sia accaduto è necessario ricapitolare la normativa. “La canapa è considerata di per se una sostanza stupefacente e questo lo dicono testi normativi nazionali e internazionali. In particolare la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 di New York, ratificata in Italia nel ’74. Qui si dice che la sommità è la parte che viene ritenuta ‘drogante’. Questa convenzione non si applica alla coltivazione della pianta di canapa se questa è eseguita per fini industriali o di orticoltura», spiega l’avvocato Di Michele. Il Decreto del Presidente della Repubblica 309 del ’90 afferma lo stesso principio: «La canapa industriale è lecita, si può coltivare”.
A questo si aggiunge una direttiva della Commissione Europea, la numero 2012 del ’53, che stabilisce che ogni paese deve comunicare ad una commissione le varietà che non producono sostanze stupefacenti, quindi con thc al di sopra di una certa percentuale fissata in Italia a un livello inferiore al 6%. Attualmente le varietà ne sono 62, circa 8 sono italiane. Tra queste la varietà Carma, Carmagnola, Carmaleonte, Codimono, Cs, Eletta Campana, Fibranova e Fibrante. “Il fiore che esce da questa pianta non è ritenuto tale da ritenersi una sostanza stupefacente”, spiega Di Michele.
Poi nel 2016 un’altra legge specifica ancora di più in materia di cannabis. Si tratta della 242 del 2016 che nel suo testo esordisce così: “La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L)”. “Questa norma spiega tutti gli utilizzi che se ne possono fare ma non contempla l’utilizzo delle infiorescenze. Cioè di una pianta completamente ritenuta legale, non si può usare il fiore, o meglio non è specificato”. Per Nicomede Di Michele si tratta di una contraddizione in quanto è proprio il fiore a stabilire se quella pianta è considerata o meno uno stupefacente. “Mancando una specifica previsione molti hanno ritenuto che non fosse vietato. Ed è così che nasce il fenomeno della Cannabis Light”, continua l’avvocato che da 4 anni con la sua associazione si occupa di far conoscere la canapa, è tra i fautori dell’approvazione della legge 27 che consente l’uso terapeutico della cannabis in Campania e promuove il concorso per il miglior olio di semi di canapa in Italia.
“La sentenza della Cassazione rappresenta una contraddizione all’italiana – dice Di Michele – Afferma che la canapa può essere coltivata e che si possono commercializzare quei prodotti che si ottengono da questa pianta che è lecita dalla radice al fiore. Non essendo il fiore contemplato in questa legge se ne deduce che la sua commercializzazione sia illecita, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. Insomma nulla di nuovo”. Praticamente la chiusura imminente di alcuni punti vendita di Cannabis Light in Italia è dovuta a sequestro ai fini di controllo. L’allarme è lecito: Procedure di questo tipo richiedono tempo e potrebbero costringere i commercianti alla chiusura, anche solo temporanea, e al costo di spese legali.
Un’operazione che potrebbe essere molto dannosa per un settore in crescita esponenziale in Italia. Basti pensare che sono 2.087 attualmente in Italia i punti vendita di cannabis light aderenti all’Aical, l’associazione nata nel 2018 che riunisce 7 tra le principali aziende del settore. Secondo i dati diffusi sul sito dell’associazione il fatturato è di 6,598 milioni di euro e la superficie coltivata è di 58,5 ettari. Sempre secondo quanto riferito sul sito di Aical “i coltivatori raccolgono circa 500-600 kg di prodotto di cannabis light per ogni ettaro coltivato, rivendendo l’intero raccolto ad un prezzo compreso tra i 100 e i 1000 euro al chilo”. “La conseguenza di questa sentenza sta nel fatto di aver messo in evidenza il vuoto normativo. Adesso più che mai si sente l’esigenza di regolamentare questo settore”, conclude Di Michele.
La sentenza ha creato sgomento non solo tra i rivenditori di Cannabis Light, ma anche tra gli agricoltori, tutelati e sostenuti dalla legge ma che di fatto si vedrebbero preclusa una grossa fetta di mercato per cui diventerebbe inutile coltivare un prodotto che non può essere venduto. “Ci hanno dato modo di investire in questo settore e due anni dopo si sono ricordati che certe cose non erano ammesse dalla legge”, dice Francesco Mugione, della Società Cooperativa Agricola Canapa Campana con sede a Caivano. È una delle aziende più grandi In Italia tra quelle che coltivano canapa con sedi a Londra, in Finlandia e Irlanda. “Ci potevano pensare prima – continua – così i giovani imprenditori e quanti hanno investito soldi in questo settore non si trovavano con in mano un pugno di mosche. La cosa peggiore è che siamo stati delusi anche dalle associazioni di categoria. Non siamo stati difesi né presi in considerazione. Voglio vedere Salvini come fa a dormire la notte sapendo che oltre 3000 aziende tra qualche mese saranno chiuse”.
L’azienda di Mugione non subirà gravi danni perché tra le sue coltivazioni solo il 20% è destinato alla cannabis light. Tutto il resto è dedicato alla nutraceutica che in Europa sta vivendo un vero e proprio boom. Infatti se è in dubbio l’utilizzo legale o meno dell’infiorescenza della pianta di canapa, semi e fibre possono continuare ad essere utilizzati per la filiera tessile o agroalimentare. “Vorrà dire che investiremo di più su ricerca e innovazione per nuovi prodotti alimentari”, conclude l’agricoltore.
Sulla vicenda si è espressa anche Federcanapa sottolineando che da anni, la soglia di efficacia drogante del principio attivo Thc è stata fissata nello 0,5% secondo la letteratura scientifica e la tossicologia forense. “Pertanto non può considerarsi reato vendere prodotti derivati delle coltivazioni di canapa industriale con livelli di Thc sotto quei limiti – si legge in un comunicato – Ci auguriamo che anche le forze dell’ordine si attengano a questa netta distinzione tra canapa industriale e droga nella loro azione di controllo e che non si generi un clima da ‘caccia alle streghe’ con irreparabili pregiudizi, patrimoniali e non, per le numerose aziende del settore”. In ogni caso bisognerà attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Cassazione da cui si potrà capire l’impianto logico-giuridico seguito dalla Corte e che fornirà ulteriori spunti di riflessione sul da farsi. Certo è che il tema della cannabis e della legalizzazione delle droghe leggere è tornato alla ribalta e potrebbe finalmente portare a una legge più coerente e priva di zone d’ombra.

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