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Siracusa Calcio, in eredità alla nuova società 1 punto di penalizzazione e una sanzione di 500 euro

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Siracusa Calcio

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a nuova società del Siracusa Calcio di Giovanni Alì eredità dalla passata presidenza un punto di penalizzazione.

La FGIC comunica che:

“Undici punti di penalizzazione per la Lucchese, 8 per il Matera, 3 per il Cuneo, 2 per il Monopoli e 1 per Siracusa, Juve Stabia, Pro Piacenza 1919, Rende, Trapani, Triestina e Arzachena; inoltre ammende e squalifiche sono state inflitte anche ai rispettivi dirigenti.”

Infatti sul comunicato ufficiale si legge:

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO
(Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), CUTRUFO
GIANCARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl),
SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 2611/40 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).
Il deferimento
Con atto del 17/9/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito
al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– il Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della
Società Siracusa Calcio Srl;
– il Sig. Cutrufo Giancarlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della
Società Siracusa Calcio Srl;
– la Società Siracusa Calcio Srl;
per rispondere:
– Cutrufo Gaetano e Cutrufo Giancarlo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e
10, comma 3, del CGS in rela
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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019
rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl, e dal Sig. Cutrufo Giancarlo,
Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl
come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in
relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del
rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro
2018/2019, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico,
entro il termine del 30 giugno 2018, dell’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di
€ 350.000;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto
specificato nella parte motiva.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati la Società Siracusa Calcio Srl ha fatto pervenire memoria difensiva.
In sede di memoria la Società adduce di aver provveduto al deposito in originale presso la Lega
Italiana Calcio Professionistico della fideiussione richiesta dalla normativa federale per il
rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro
2018/2019, con comunicazione del 10 luglio 2018.
Trattandosi, in particolare, di fideiussione “a prima richiesta” emessa da Società finanziaria per
un importo pari a €. 350.000,00 con efficacia a partire dal 28 giugno 2018, il ritardo rispetto al
termine ultimo di presentazione fissato al 30 giugno 2018 dal titolo I), paragrafo I), lettera E),
punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, deve considerarsi del tutto inoffensivo in quanto,
qualsivoglia attività economica rilevante posta in essere all’interno del sistema federale dal
Siracusa Calcio nella stagione 2018/2019, sarebbe stata adeguatamente coperta da tale
garanzia.
La Società eccepisce, altresì, l’insussistenza degli elementi idonei a sostenere la recidiva ai
sensi dell’art. 21, commi 1 e 2 CGS. I fatti oggetto di contestazione, secondo la difesa, non
possono considerarsi aventi la “stessa natura” di quelli sfociati nei procedimenti di cui al C.U.
54/TFN del 27/03/2018 riferibili alla violazione dell’art. 85, lett. c), paragrafo IV NOIF ovvero alla
mancata corresponsione, entro le scadenze prescritte, di emolumenti dovuti a tesserati.
Poiché, quindi, nel presente procedimento, non si contesta una condotta violativa delle NOIF
ma bensì la violazione di prescrizioni contenute nel Manuale delle Licenze Nazionali per
l’ammissione al campionato di Serie C, la diversa fonte normativa testimonia la differente natura
dei fatti contestati e la non applicabilità delle disposizioni in tema di recidiva.
Il dibattimento
All’udienza del 26 ottobre 2018 la Procura Federale chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: per il
Sig. Cutrufo Gaetano e per il Sig. Cutrufo Giancarlo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei)
ciascuno; per la Società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in
classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all’ammenda di €
500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva.
La difesa della Società ne chiede il proscioglimento rinviando alle difese svolte in sede di
memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.
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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito
indicati.
Con nota dell’8 agosto 2018, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver
riscontrato, nel corso della riunione del 2 agosto 2018, per la Società Siracusa Calcio Srl
l’inosservanza, del termine del 30 giugno 2018 stabilito dal Titolo I) del C.U. n. 50 del
24/05/2018, per il “deposito garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00” presso
la Lega Italiana Calcio Professionistico.
La Società, infatti, trasmetteva solo in data 3 luglio 2018 la fideiussione “a prima richiesta”
emessa da Società finanziaria in data 2 luglio 2018 con efficacia a partire dal 28 giugno 2018.
Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del
rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro
2018/2019 “le Società devono, entro il termine del 30 giugno 2018 … depositare presso la Lega
Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da
fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro
350.000,00… L’inosservanza del suddetto termine…costituisce illecito disciplinare ed è
sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva … con la
penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019”.
Orbene, il ritardo nella trasmissione della polizza fideiussoria alla Lega e, quindi l’inosservanza
del dato normativo, risultano per tabulas agli atti del procedimento e, d’altro canto, non vengono
smentiti neanche dalla difesa della Società la quale non può che invocare il profilo meramente
formale della disposizione e l’inoffensività della condotta in relazione alla efficacia della polizza
fatta retroagire in sede di sottoscrizione al 28 giugno 2018.
Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, la norma non lascia alcun margine di discrezionalità nel
valutare l’offensività in concreto della violazione dei termini ivi sanciti, statuendo in maniera
tassativa la sanzione da applicare nei casi di inosservanza degli stessi.
Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società a titolo di responsabilità
diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig.
Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore e dal Sig. Cutrufo
Giancarlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, nonché a titolo di
responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo
I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la responsabilità disciplinare della Società e dei suoi
dirigenti, ciascuno per i rispettivi poteri e funzioni, sussiste e va riconosciuta.
Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.
Infatti, la precedente sanzione comminata alla Società, a seguito dei procedimenti n. 707 pf 17-
18 e 708 pf 17-18 (C.U. n. 54/TFN del 27/03/2018), è scaturita dalla violazione dell’art. 85, let.
c), paragrafo IV, NOIF in particolare dalla mancata corresponsione, entro le scadenze prescritte,
di emolumenti dovuti a tesserati. In ambedue i casi ci troviamo in presenza di violazioni di norme
di carattere gestionale che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle Società,
di guisa che, pur rientrando in differenti fonti normative, si connotano per avere quella
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medesima natura così come richiede l’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS ai fini del conteggio
della recidiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
Visti il titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 e l’art. 21, commi
1 e 2 CGS, infligge le seguenti sanzioni:
– inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Gaetano;
– inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Giancarlo;
– penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva
2018/2019, a carico della Società Siracusa Calcio Srl oltre alla sanzione della ammenda pari a
€. 500,00 (cinquecento/00).


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