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Tutele e novità dal CCNL Logistica e Trasporti per i Rider: trovato l’accordo

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I rider hanno finalmente trovato una loro tutela contrattuale nel CCNL Logistica e Trasporti. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’accordo.

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a vicenda sui rider, ossia quei lavoratori che con biciclette, scooter e motocicli, consegnano cibo o altra merce acquistata per lo più tramite app da smartphone, trova finalmente un lieto di fine. Si ricorda, infatti, come il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha fin da subito palesato che c’era la necessità di regolamentare a tutti gli effetti tali lavoratori con un CCNL ad hoc, come per la generalità dei lavoratori.

Ciò al fine di garantire, anche per loro, tutte le tutele e garanzie di un normale lavoratore dipendente subordinato. Dopo i numerosi incontri con le parti sindacali, la soluzione al problema è giunta il 18 luglio 2018; data nella quale le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e le associazioni datoriali, hanno comunicato il pieno riconoscimento contrattuale nel Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione ai c.d. riders. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’accordo.

Chi sono i rider nella gig economy

Ricordiamo, innanzitutto, che i rider sono quei lavoratori che consegnano a domicilio principalmente cibo d’asporto con biciclette, scooter o con motocicli. Una tipologia di lavoro, questa, nata autonomamente per effetto dell’emergere della crisi, sfruttando la rete e specifiche app è possibile prenotare in un click cibo direttamente a casa o in ufficio.

Il problema maggiore, però, risiede nella loro totale mancanza di tutela assicurativa e previdenziale; poiché non sono in alcun modo inquadrati in un contratto collettivo tra quelli oggi vigenti. Il fenomeno è ampiamente cresciuto nel corso degli anni, diventando per molti un vero e proprio lavoro; vi era pertanto la necessità di tutelarli che è divenuta una priorità assoluta.

Rider CCNL Logistica e Trasporti: l’accordo

Dopo tanti dibattiti, grazie all’accordo raggiunto il 18 luglio scorso tra le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e le associazioni datoriali, i rider sono divenuti lavoratori subordinati a tutti gli effetti.

Quindi, godono di tutte le tutele di un normale lavoratore, ossia contributi INPS e tutela assicurativa, nonché l’assistenza sanitaria integrativa. In realtà, la volontà di voler garantire maggiori tutele ai rider non nasce con il governo Conte. Già nel dicembre 2017, nell’ultimo contratto firmato da Confetra, Anita, Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasport, si era già codificato una figura nuova, quella del rider.

L’accordo dello scorso 18 luglio prevede che anche per i rider della gig economy valgano le disposizioni generali; sia dal punto di vista retributivo che di orario di lavoro della generalità dei lavoratori.

Tutele contributive e retributive, orario di lavoro e sicurezza

Pertanto:

  • per quanto riguarda l’orario di lavoro, esso è pari a 39 ore settimanali;
  • la durata dell’orario di lavoro è possibile di distribuirla su 5 o 6 giorni. (le ore eccedenti retribuite come prestazione straordinaria) con un minimo giornaliero di 2 ore e un massimo di 8;
  • è comunque possibile ripartire la settimana su 4 giorni per particolari esigenze solo in caso di accordi aziendali. (così come l’esigenza di programmare giornate di 10 ore lavorative);
  • la durata della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, compresi gli straordinari. E’ prevista l’applicazione della cosiddetta settimana mobile per la fruizione dei riposi settimanali.

Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, che è l’aspetto se vogliamo più importante e delicato, è stato previsto l’obbligo di usare i DPI che dovranno essere forniti dall’azienda, parliamo quindi di indossare:

  • il casco;
  • indumenti ad alta visibilità;
  • guanti e luci di segnalazione, con la previsione dell’implementazione della contrattazione di secondo livello per cogliere le specificità dei vari contesti territoriali urbani.

Ai rider, inoltre, si applicano tutte le coperture assicurative e previdenziali secondo la legge e il contratto della Logistica; comprese la sanità integrativa e la bilateralità, la disciplina dell’apprendistato e assicurazione contro terzi a carico dell’azienda, contrattazione di secondo livello e norme specifiche sulla privacy.

 Di DANIELE BONADDIO/lavoroediritti

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