L’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro ha comunicato che sono 28.763. Un esempio generico di convenzione per lavori socialmente utili con il RdC.
Lo ha comunicato l’Anpal, l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro ”È il dato registrato lo scorso 10 dicembre segno dell’accelerazione che si è avuta nell’ultimo mese”: +63,6% rispetto alla precedente rilevazione del 21 ottobre”.
Degli oltre 2,3 milioni di beneficiari del reddito di cittadinanza, circa un terzo (791.351) è tenuto al patto per il lavoro e 331.614 hanno svolto il primo colloquio presso i centri per l’impiego (di cui 220.430 hanno sottoscritto un patto di servizio).
Dei circa 29mila beneficiari che hanno trovato lavoro (in Sicilia 3.602), il 67,2% ha un contratto a tempo determinato, il 18% a tempo indeterminato, il 3,8% in apprendistato; il 67,9% ha un’età inferiore ai 45 anni; il 58,6% sono uomini e il 41,4% sono donne.
Anpal fa sapere pure che al 13 dicembre sono stati attivati 422.947 beneficiari, convocati dai centri per l’impiego, per poter partecipare alla prima fase preparatoria del più ampio percorso finalizzato alla ricerca del lavoro e a ricevere un’offerta congrua nei prossimi mesi.
Sono pertanto più della metà (il 53%) su un totale di 791.351 avviabili al lavoro, cioè quella parte dei beneficiari che risultano tenuti a sottoscrivere un Patto per il lavoro (gli altri vengono inviati ai Comuni per firmare il Patto per l’inclusione sociale).
Il percorso prevede la convocazione, il primo appuntamento, la verifica degli esoneri, la presa in carico (Patto di servizio), cui segue un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro (Patto per il lavoro). A oggi 331.614 (78% dei convocati) – come scritto in precedenza – hanno iniziato questo percorso e si sono presentati alla prima convocazione. 44.166 gli esonerati, 7.713 i rinviati al Patto per l’inclusione, 15.016 indicati come sanzionabili.
La cosiddetta fase due, le cui convocazioni sono cominciate a settembre, si è quindi avviata. Il beneficiario del Reddito di Cittadinanza viene assistito in un percorso di accompagnamento al lavoro. Entro gennaio, evidenzia L’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, partirà anche la misura di politica attiva dell’assegno di ricollocazione.
Sempre in base ai dati elaborati dall’Anpal, i 2.366 navigator contrattualizzati al 31 ottobre 2019 (al netto dei 416 della Campania attivati di recente) hanno supportato gli operatori dei centri per l’impiego nella convocazione e accoglienza di 109.709 beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui 24.014 a settembre e 85.695 ottobre (+ 257%) e hanno assistito gli operatori dei Cpi nella gestione del primo appuntamento e dei colloqui orientativi di 33.110 beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui 8.608 a settembre e 24.502 a ottobre (+185%).
I Comuni possono stipulare una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione del Patto per l’Inclusione Sociale mediante la Piattaforma Digitale GePi:
La normativa:
l’art.2 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza (Rdc); l’art.4 del citato D.L. 4/2019 vincola l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”; l’art. 6 del citato D.L. 4/2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell’ambito del quale opera, oltre a quella presso l’ANPAL per il coordinamento dei Centri per l’impiego, anche apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc; l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.4 comma 14, del D.L 4/2019, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi deH’articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione; è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.L. 4/2019, e attivare e gestire i Patti per l’inclusione sociale, previa valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari, e i progetti utili alla collettività ai sensi dell’alt. 4 del medesimo decreto; il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato, con decreto 2 settembre 2019 n. 108, il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme ed ha individuato misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati, e, in particolare, ha disciplinato le informazioni trattate neN’ambito della Piattaforma del Rdc per il Patto per l’inclusione sociale e approva il piano tecnico di attivazione della piattaforma che assume la denominazione di “GePI”(Gestionale dei Patti per l’Inclusione); la conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede l’accesso a dati personali ed il loro trattamento; Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comune e gli Ambiti sono autorizzati ad accedere reciprocamente ai dati inseriti nella “Piattaforma” nel rispetto e nei limiti della base normativa di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108; è prevista la sottoscrizione di una Convenzione che disciplini i rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comune e gli Ambiti al fine di regolare l’accesso e la gestione della “Piattaforma”, secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia ed in conformità dei principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ■ con nota 0007889 del 17.09.2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato la disponibilità, presso la sezione dedicata agli operatori del Reddito di Cittadinanza, dello schema di Convenzione che regola il trattamento dei dati nella piattaforma GePi; con la suddetta nota il Ministero ha informato gli Ambiti che la Convenzione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti i cui operatori sono abilitati ad accedere alla piattaforma, e quindi dai Comuni per la verifica anagrafica e dai Servizi Sociali, per la presa in carico dei nuclei beneficiari RdC;
Esempio di Convenzione:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia li, Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica, del monitoraggio Dati e della Comunicazione, in persona del Direttore Generale
il Comune di … in persona del Sindaco {o del Segretario Generale delegato) * Il Comune/Ente di in persona del Sindaco (o del Segretario Generale delegato)/legale rappresentante dell’Ente, in qualità di soggetto attuatore della forma associativa (di seguito “Soggetto associativo”), in caso di esercizio associato attivato dagli enti locali
P
remesso che
- L’art.2 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. reddito di cittadinanza (Rdc);
- L’art.4 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alia dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’Inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto perii lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”;
- In particolare, il comma 14 del medesimo art. 4 stabilisce che il patto per lavoro e il patto per l’inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione
- multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- L’art.6 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell’ambito del quale opera, oltre a quella presso l’ANPAL per il coordinamento dei Centri per l’impiego, anche apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;
- La piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei Centri per l’impiego, il portale delle comunicazioni tra i Centri per l’impiego, ì soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l’ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS, in base a quanto disposto dal medesimo art.6 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019;
- L’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.4 comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;
- In specie, è compito dei Comuni effettuare la verìfica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, e attivare e gestire i Patti per l’inclusione sociale, previa valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari, e i progetti utili alla collettività ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto;
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, disciplina il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati;
- In particolare, l’art. 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina le informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma del Rdc per il Patto per l’inclusione sociale e approva il piano tecnico di attivazione della piattaforma che assume la denominazione di “GePi”(Gestionale dei Patti per l’Inclusione);
Considerato che
- La conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede l’accesso a dati personali ed il loro trattamento;
- In particolare, le attività di gestione dei Patti mediante SIRDC comportano l’utilizzo e la raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali convolti nell’attuazione della misura, l’utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 4, comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019
- L’art. 14, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati deN’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso dei servizi erogati in rete dalle Amministrazioni medesime.
- L’art.14, comma 2 del medesimo decreto legislativo prevede che lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovano le intese e gli accordi e adottino, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ha adeguato all’evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;
- Il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, si concentra sul sistema di garanzie costruito intorno alla rinnovata attenzione al trattamento dei dati personali.
- Ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) “titolare dei trattamento” è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l’integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;
- L’art 28 del Regolamento dispone che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell’interessato;
- Gli obblighi in materia di protezione dei dati gravanti sul Responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività per conto del titolare corrispondono a quelli gravanti sul Responsabile del trattamento del soggetto titolare ai sensi dell’art. 28 par. 3 del Regolamento.
- Conformemente a quanto previsto dal citato art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679, il decreto del ministero del lavoro del 2 settembre 2019, n. 108, all’art. 2, comma 8, stabilisce che con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ANPAL, l’INPS, i Comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell’ambito delle rispettive competenze;
- L’articolo 5, del citato decreto del ministero del lavoro del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina il trattamento delle informazioni che, neH’ambito della Piattaforma, sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonché delle informazioni raccolte dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in riferimento alle quali operano in qualità di autonomi titolari del trattamento;
- In particolare, il comma 10 dell’art. 5 del citato decreto, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza neirambito del RDC, dei cui dati sono Titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
Tutto ciò premesso ai fini della corretta gestione della piattaforma digitale per l’esecuzione dei Patti, di cui D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26
Convengono
Articolo 1
Oggetto, Finalità e Durata
- La Convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) – di seguito “Le Parti” – al fine di regolare l’accesso e la gestione della “Piattaforma”, secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia ed in conformità dei principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) sono autorizzati ad accedere reciprocamente ai dati inseriti nella “Piattaforma” nel rispetto e nei limiti della base normativa di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108.
- La Convenzione ha effetto dalla data di stipula, ha durata tre anni dalla data di stipula e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.
Articolo 2
Ruoli
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei Comuni o soggetti associativi per la gestione delle funzioni di competenza per l’attuazione del RdC la Piattaforma digitale per la gestione del Patto per l’inclusione sociale del Reddito di cittadinanza (di seguito “Piattaforma”). Per il tramite della Piattaforma, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, mette altresì a loro a disposizione le informazioni di seguito indicate:
- l’elenco dei beneficiari che devono essere convocati per la stipula del Patto per l’inclusione sociale, comprensivo delle informazioni fornite dall’INPS e dall’ANPAL;
- gli elementi identificativi dei beneficiari del reddito e della Pensione di cittadinanza per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno;
- le informazioni necessarie per la gestione dei progetti utili alla collettività, limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale, nonché ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti.
- Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le parti per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza sono titolari autonomi del trattamento.
- I Comuni o i soggetti associativi, accedono alla piattaforma, raccolgono le informazioni derivanti dall’utilizzo degli strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l’inclusione sociale per il cui trattamento sono titolari autonomi e designano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale responsabile del trattamento per gli aspetti di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento alla integrità e riservatezza, ascrivibili alle misure tecniche e organizzative adottate nell’ambito della implementazione della Piattaforma.
- In relazione ai trattamenti di dati personali per cui il Ministero ricopre il ruolo di responsabile del trattamento, i poteri e le facoltà del Ministero sono esercitati dal direttore generale protempore della Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione. Con riferimento alle funzioni di coordinamento, analisi, monitoraggio e valutazione esercita altresì i poteri e le facoltà del Ministero come responsabile del trattamento il direttore generale prò tempore della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
- Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di Ambito territoriale. L’accreditamento degli operatori dei servizi competenti dei Comuni (o soggetti associativi) abilitati ad operare sulla piattaforma avviene per il tramite di uno o più operatori, identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ruolo di Amministratore dell’Ambito di appartenenza, che non prevede l’accesso ai dati personali dei beneficiari del Rdc.
- Ciascun Comune o soggetto associativo comunica al rispettivo Amministratore di ambito, i dati relativi agli utenti da accreditare sulla piattaforma, per l’abilitazione allo svolgimento delle seguenti categorie di ruoli:
- Coordinatore per i controlli Anagrafici: utente che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l’elenco dei beneficiari per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC;
- Responsabile per i controlli Anagrafici: utente che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il comune (o soggetto associativo) che lo ha indicato;
- Coordinatore di ambito: utente che assegna ai Case managers appartenenti al Comune ovvero al soggetto associativo uno o più casi, pianificando quindi il lavoro degli stessi;
- Case Manager: utente che gestisce il caso, occupandosi di compilare le schede dell’Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e il del Patto per l’inclusione sociale dei beneficiari RdC; persona di riferimento che accompagnerà la famiglia in tutto il percorso (operatore sociale del Comune ovvero del soggetto associativo nel caso di gestione associata).
- Ciascun Comune o soggetto associativo comunica altresì al rispettivo Amministratore di ambito la richiesta di revoca e/o sostituzione dei soggetti abilitati.
- Al fine di facilitare il flusso informativo relativo ai soggetti accreditati alla piattaforma digitale, la piattaforma digitale mette a disposizione apposito schema in excel.
- Tutti i soggetti accreditati accedono alla Piattaforma effettuando il login tramite uno dei provider SPID accreditati inserendo le proprie credenziali.
- Il case manager accede alla piattaforma attraverso l’inserimento del proprio codice autorizzativo generato automaticamente dal sistema al momento del censimento e comunicato dall’amministratore attraverso modalità esterne alla piattaforma.
- In sede di prima applicazione, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali può accreditare direttamente gli amministratori di ambito territoriale previa fornitura di apposita lista da parte del Comune e/o dell’ambito aggregato.
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell’alt. 6, comma 1 D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, individua per ciascun soggetto accreditato le funzioni abilitate in ragione del ruolo svolto all’interno della piattaforma.
Articolo 3
Trattamento dei dati
- Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UÈ) 2016/679, citato nelle premesse, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione della Piattaforma, secondo quanto definito nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 1 Comuni o soggetti aggregatori, con riferimento ai dati di cui all’articolo 2, comma 3, si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite della piattaforma mette a disposizione dei Comuni, neH’ambito della raccolta di informazioni derivante dall’utilizzo dello strumento “analisi preliminare”, l’informativa sul trattamento dei dati personali da far sottoscrivere al referente del nucleo familiare, nella quale sono altresì chiarite le competenze delle parti in ordine alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati.
- Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.
- Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati contenuti nella Piattaforma, al di fuori dei casi previsti dalla base normativa. Ciascuna delle Parti garantisce che l’accesso alle informazioni contenute nella piattaforma verrà consentito esclusivamente a soggetti autorizzati che abbiano assunto un impegno a garantire la riservatezza dei dati trattati, individuati secondo quanto disciplinato all’articolo 2 della presente Convenzione, impartendo loro, ai sensi deH’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679, precise e attente istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai dati a titolarità dei Comuni o soggetti aggregatori di cui è responsabile del trattamento, si impegna ad informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a conservare i dati acquisiti dal Sistema informativo, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell’erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e 3), del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo di dieci anni dalla data di dichiarazione del requisito, come stabilito dall’articolo 8 del medesimo decreto.
Articolo 4
Misure di sicurezza
- La sicurezza del sistema è garantita dalle misure tecniche adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ogni caso riportate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108.
- L’impatto sulla protezione dei dati personali dei trattamenti previsti nell’ambito dell’utilizzo della piattaforma GePi, è stato valutato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UÈ) 2016/679. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a procedere, se necessario a un riesame, anche su segnalazione del Comune o del soggetto associativo, per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione di impatto quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento. La Piattaforma registra in un database di Log, separato dal database che contiene i dati personali dei beneficiari e le informazioni sui casi ad essi collegate, tutte le operazioni che gli utenti dei diversi profili indicati nell’articolo 2 della presente Convenzione effettuano sui dati.
- Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al sistema di autenticazione che coinvolgano l’accesso ai dati contenuti nella Piattaforma.
Articolo 5
Pubblicazione della Convenzione
- La convenzione è pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella
sezione dedicata agli operatori del Reddito di cittadinanza, al fine di essere conosciuta e sottoscritta per adesione dai singoli Comuni.
Roma,
Il Ministero del lavoro e delle politiche – II Comune/Soggetto aggregatore sociali
IL DIRETTORE GENERALE II Sindaco (o Segretario generale delegato)
(firmato digitalmente)
L’opinione.
Si conoscono famiglie che se non ci fosse stato il Reddito di Cittadinanza avrebbero passato un Natale e Capodanno d’inferno.
Ci sono persone che, al solito in Italia, fanno i “furbetti”, avendo quali esempi e suggeritori certuni trasversali politici, burocrati, professionisti, sindacalisti e associazioni, corrotti dentro da sempre, per questi “scaltri” devono essere adottate tutte le più drastiche misure penali e sanzionatrici previste dalla norma, poiché causano implicitamente un grave danno a coloro che il Reddito di Cittadinanza lo hanno assolutamente necessario persino per non suicidarsi.
Ci sono individui della media e bassa borghesia, nella generale informazione e persino nel cosiddetto proletariato e specialmente appartenenti a certi partiti da destra a sinistra, nonché i rispettivi, così chiamati, leader di questi ultimi, i quali a parrocchetto e per miserevole propaganda, attaccano il Reddito di Cittadinanza come fosse il male di questa Nazione.
Il reale quanto dissimulato annoso cancro dell’Italia (e della Sicilia) è risaputamente l’ipocrisia culturale, la retorica mistificatrice e soprattutto la sparsa corruzione interiore a tuti i livelli, dagli scranni più alti all’ultimo sgabello, nello Stato, Istituzioni, Palazzi, Giustizia, Burocrazia, Regioni, Comuni, Enti, Partecipate e di conseguenza a cascata nelle rispettive pletore clientelari, elettorali, mercenarie, prezzolate, professionali, mediatiche e assoldate dalla cosiddetta società civile.
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