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Prescrizione per due dirigenti. Con la neo “spazzacorrotti” non sarebbe accaduto

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Prescrizione per due ex dirigenti della Regione siciliana accusati di corruzione. Il Tribunale di Palermo ha quindi chiuso il processo.

Sono state accolte le richieste “subordinate”, presentate dagli avvocati Vincenzo Lo Re, Carmelo La Fauci Belponer e Marcello Consiglio, così come riporta in un articolo del Giornale di Sicilia.

Prescrizione quindi per due ex dirigenti della Regione, Agostino Porretto e Aldo Greco, accusati di corruzione. La terza sezione del Tribunale di Palermo ha chiuso, dunque, il processo che li riguarda con l’estinzione del reato.

Porretto e Greco avrebbero agito “in concorso” con l’ex assessore regionale al Turismo Francesco Cascio, per consentirgli di commettere le illegittimità “ricompensate” dagli imprenditori Giuseppe e Gianluigi Lapis con beni e servizi destinati a vantaggio di una villetta a Collesano. Alla base di questo scambio ci sarebbe stata l’emanazione di provvedimenti che sbloccarono un finanziamento da oltre sei milioni, destinato alla realizzazione, da parte dei Lapis, di un golf resort a Collesano. Tutto ciò con il contributo dei due “tecnici”.

La legge anticorruzione n. 3 del 9 gennaio 2019 intitolata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” più comunemente conosciuta come “spazzacorrotti” è arrivata con questo Governo 5stelle lega.

In sintesi con questa norma sono aumentate le pene accessorie in caso di condanna per reati contro la Pa. Le conseguenze sono: l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l‘interdizione dai pubblici uffici divengono perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione (c.d. “Daspo per i corrotti”); la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue: decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione, è prevista l’estinzione della pena accessoria perpetua quando il condannato abbia dato “prove effettive e costanti di buona condotta”; l’incapacità di contrattare con la Pa è introdotta anche come misura interdittiva, che si applica all’imputato prima della condanna. Aumentano le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1032 si passa alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro). Il millantato credito (art. 346 c.p.) è abrogato come fattispecie autonoma di reato, e la relativa condotta è ora inserita all’interno del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis). È prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea da parte dell’interessato prima di aver notizia delle indagini a proprio carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato. I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) diventano perseguibili d’ufficio. Aumenta la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili ex d.lgs. 231/2001 per reati contro la Pa. Con una modifica degli artt. 9 e 10 del codice penale, si prevede la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la Pa all’estero, senza necessità di richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di denuncia di parte. Sono anche introdotte misure per potenziare il contrasto alla corruzione anche sul fronte delle indagini penali: si estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la Pa (c.d. agente sotto copertura); nei procedimenti per reati contro la Pa è sempre consentito l’utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. Trojan). Sono infine previste modifiche all’ordinamento penitenziario. I condannati per alcuni reati contro la Pa non potranno accedere ai benefici carcerari e alle misure alternative alla detenzione; consente al giudice, anche in relazione ai delitti di corruzione, di accertare la responsabilità dell’imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell’illecito; il termine di decorrenza della prescrizione in caso di reato continuato viene individuato nel giorno di cessazione della continuazione e sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

Ed è noto, poiché riportato anche dagli Organi d’Informazione, che grazie a questa norma “spazzacorrotti” si è potuto avviare l’attuale indagine per corruzione su certa Magistratura, poiché per la prima volta sono stati utilizzati i “trojan” (nell’ambito della sicurezza informatica, indica un tipo di malware. Il trojan nasconde il suo funzionamento all’interno di un altro programma apparentemente utile e innocuo. L’utente, eseguendo o installando quest’ultimo programma, in effetti attiva anche il codice del trojan nascosto).

A

dduso Sebastiano

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