Arriva la proroga dal Comune di Pimonte: fino al 3 Maggio sarà possibile presentare domanda per prendere “in affitto” un’area boschiva del territorio
S
i attendono numerose domande per la partecipazione al Bando di “affitto boschi”, su iniziativa del Comune di Pimonte. I moduli saranno presentabili fino al prossimo 3 maggio. Il Comune si attiva al fine di consentire a soggetti potenzialmente interessati la partecipazione al bando “Affitto boschi ed acquisto massa legnosa di proprietà del Comune di Pimonte”. La pubblicazione delle domande era avvenuta diverso tempo fa ma poi l’Ente ha deciso di prorogare i termini per la presentazione della domanda fino alle ore 12:00 del 3 maggio 2018.
“Si comunica che rimangono invariate tutte le modalità operative previste dal bando pubblicato il 4 dicembre 2017” si legge sul sito del Comune di Pimonte. Per la presentazione della domanda ad eccezione del valore indicato per l’acquisto massa legnosa che potrà essere considerato dal partecipante con una riduzione del 25% del valore originario. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Patrimonio presso il Comune di Pimonte.
Sul “contratto” si legge che la durata della concessione è fissata in 6 annate agrarie a decorrere dall’annata agraria in corso alla stipula del
contratto . Allo scadere del termine la concessione potrà essere rinnovata, previa sussistenza dei requisiti
soggettivi del concessionario: a tal fine il concessionario dovrà stipulare un nuovo contratto con il Comune.
E’ fatto divieto di rinnovo tacito della concessione.
Il locatario sarà responsabile di tutti i danni, da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero
verificare nei lotti durante il periodo di locazione, inclusi i danni per il taglio e lungo le zone attraversate
per l’esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l’Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.
Il locatario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune ed all’Ente Parco dei Monti Lattari qualsiasi
danno di tipo ambientale e patrimoniale che si verifichi all’interno del lotto, anche se arrecato dal locatario
stesso.
L’affittuario è custode del fondo.
Ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per
danni alle persone e alle cose anche di terzi.
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