Il servizio di notifica degli atti giudiziari, stabilisce la legge, potrà essere svolto anche da operatori postali privati, purchè in possesso dell’apposita licenza (ex art. 5, comma 2, L. n. 261/1999) e rispondenti agli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Inoltre, i moduli utilizzati per la notifica e le buste verdi (per gli avvisi di ricevimento) dovranno essere conformi al modello approvato dall’AGCOM.
Si rammenta, inoltre, che il personale addetto ai servizi di notificazione a mezzo posta, anche se effettuata da privati, dovrà considerarsi rivestire la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli effetti.
Nuove formalità di consegna
L’operatore postale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, dovrà consegnare il piego nelle mani proprie del destinatario (anche se dichiarato fallito).
Ove non sia possibile la consegna personale al destinatario, il piego sarà consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza di tali persone, il piego potrà essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Avviso di ricevimento: sottoscrizione o rifiuto di firmare
La legge chiarisce che l’avviso di ricevimento e i documenti attestanti la consegna dovranno essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, se la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma dovrà essere seguita, su entrambi i documenti, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.
Verranno poi apposti data e firma sull’avviso di ricevimento che si restituirà subito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. In caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione, invece, la prova della consegna sarà fornita dall’addetto alla notifica.
Rifiuto, assenza del destinatario, inidoneità a ricevere il plico
Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone menzionate, il piego sarà depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
Inoltre, in caso di rifiuto del destinatario o delle persone alle quali può farsi la consegna di firmare l’avviso di ricevimento (pur ricevendo il piego), ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna (il che equivale a rifiuto del piego), l’operatore postale ne farà menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se trattasi di persona diversa dal destinatario, nome e cognome del “rifiutante”, nonché la sua qualità.
Corrispondenza inesitata: i punti di giacenza
Affinchè possa essere ritirata la corrispondenza inesitata, tuttavia, la legge chiarisce che l’operatore postale di riferimento dovrà assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall’AGCOM, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio
In ogni caso, dovrà essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell’operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
Avviso di tentata notifica
L’operatore postale dovrà, inoltre, dare notizia al destinatario della tentata notifica del piego e del suo deposito mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, dovrà essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
Nell’avviso dovranno essere indicati:
a) il soggetto che ha richiesto la notifica e il suo eventuale difensore;
b) l’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e il numero di registro cronologico corrispondente;
c) la data di deposito e l’indirizzo del punto di deposito;
d) l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.
Quando la notifica si intende eseguita?
La notificazione si avrà per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del previsto termine di dieci giorni. In tal caso, l’impiegato del punto di deposito lo dichiarerà sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, sarà, spedito al mittente in raccomandazione entro due giorni lavorativi.
Mancato ritiro dell’atto e restituzione al mittente
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento sarà, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione.
La restituzione al mittente avverrà trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, in raccomandazione e con le stesse annotazioni previste per il mancato ritiro, a eccezione dell’indicazione che, in tal caso, sarà “non ritirato entro il termine di sei mesi”.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull’avviso stesso.
Inoltre, fermi i termini sopra indicati, l’operatore postale potrà consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell’atto non recapitato assicurando l’identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest’ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa.
Smarrimento del piego o dell’avviso di ricevimento
La legge previsa, inoltre, che, per ogni piego smarrito, l’operatore postale incaricato corrisponderà un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Invece, ove ad essere smarrito sia l’avviso di ricevimento, non spetterà alcuna indennità all’interessato. L’operatore postale incaricato dovrà, però, rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente.
Se il mittente ha indicato un indirizzo P.E.C., l’operatore formerà una copia per immagine su supporto analogico dell’avviso di ricevimento e provvederà, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere tale copia al mittente con modalità telematiche.
In alternativa, l’operatore postale genererà e trasmetterà l’avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico (art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale). L’originale dell’avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l’operatore postale, dove il mittente potrà ritirarlo
vivicentro.it/CRONACA – L’ESPERTO
studiocastaldi/Lucia Izzo
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