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LEGGE SULLA CONCORRENZA IN «GAZZETTA»: Professionisti, da fine agosto preventivi scritti e dettagliati ai clienti

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a legge per il mercato e la concorrenza arriva al traguardo della Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento (legge 4 agosto 2017, n. 124), che è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 189 di ieri ed è in vigore dal 29 agosto, prevede una serie di disposizioni immediatamente operative mentre altre andranno declinate con provvedimenti attuativi.

La legge, in particolare, entra in “tackle” sulle professioni cosidette “protette”. Dagli avvocati ai notai, dagli ingegneri agli agrotecnici, dai farmacisti agli odontoiatri, sono molte le norme che “aggiornano” la disciplina e lo svolgimento delle prestazioni, a cominciare dalle fasi iniziali di “ingaggio” con l’assistito.

Il cambio radicale nella trasparenza del rapporto con il cliente passa dal preventivo della prestazione professionale che diventa obbligatorio per gli avvocati e per tutti gli altri professionisti.

In particolare la legge, accogliendo anche il rilievo espresso dall’Antitrust nella segnalazione al Parlamento del luglio 2014, prevede che l’avvocato e gli altri professionisti dal 29 agosto, data di entrata in vigore della legge concorrenza, dovranno comunicare la previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa. L’autorità garante auspicava anche la rimozione di quelli che aveva reputato una serie di limiti alla concorrenza contenuti nella legge di riforma della professione forense (la 247 del 2012). In particolare, però, non è passata l’eliminazione della riserva di competenza per l’attività di consulenza legale e stragiudiziale, che resta quindi appannaggio esclusivo degli iscritti all’ordine forense.

La legge concorrenza prevede modifiche anche alle forme di esercizio della professione legale, in particolare nelle società tra avvocati, in cui il legislatore interviene oggi a colmare la mancata esecuzione della delega contenuta nella riforma del 2012. La forma societaria è consentita solo a società di persone, società di capitali o società cooperative, con la possibilità di soci di capitale. Tuttavia i soci professionisti (avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) devono essere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Vietata comunque la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. E resta in ogni caso il “dogma” della «personalità della prestazione professionale», pur se conferita alla società. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione.

Per i notai debuttano gli obblighi di depositare le somme ricevute per ragioni d’ufficio su conti correnti dedicati e vengono rivisti (parzialmente) le competenze “territoriali” (ampliate) e il numero (alzato).

Quanto agli ingegneri, la legge concorrenza sana una volta per tutte l’equivoco sulle società, estendendo a quelle costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima aveva consentito l’esercizio della professione in forma societaria. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Per quanto riguarda gli agrotecnici, con una disposizione di interpretazione autentica, si estende a questa categoria professionale l’abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale.

Un’innovazione che riguarda tutti i professionisti (oltre al vincolo del preventivo in forma scritta) è invece l’obbligo di indicare e comunicare “ a prescindere” i titoli conseguiti e le eventuali specializzazioni «al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza».

/ilsole24ore/Alessandro Galimberti

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