L
a Juve Stabia non ha vinto il ricorso al TAR che viene quindi respinto. Le Vespe questa sera giocheranno a porte chiuse l’incontro con il Taranto.
Come già deciso dal Prefetto di Napoli, dopo i disordini avvenuti nel post gara con la Casertana, il Menti resterà off limits per tutti i tifosi, anche quelli di casa, anche quelli abbonati.
Punti Chiave Articolo
La mossa della Juve Stabia era un tentativo apprezzabile ma disperato, perchè purtroppo la giurisprudenza insegna che contro le decisioni prefettizie indirizzate alla salvaguardia dell’ordine pubblico si può fare ben poco.
La parola ora passa ai calciatori che dovranno dare ancora di più per regalare una gioia ai propri tifosi che ancora una volta (l’ennesima in questo campionato e nella storia delle Vespe) sono mortificati da decisioni prese alla “Ponzio Pilato”.
Il precedente
Questa partita ricorda troppo un precedente sempre ai danni della Juve Stabia e dei propri tifosi.
Stiamo parlando del campionato di Serie C 2006-2007 quando al Menti si doveva giocare il derby Juve Stabia – Avellino. Sulla panchina della Juve Stabia c’era Eziolino Capuano che questa sera invece siederà sulla panchina avversaria del Taranto.
Per quel derby non c’era alcun presupposto negativo e palese per decidere di chiudere il Menti se non vecchie ruggini e acredini tra le tifoserie. Eppure il giovedì pomeriggio “magicamente” furono ritrovate dalle forze dell’ordine, nei pressi dello stadio, alcune molotov conservate in un cassonetto dell’immondizia.
Subito scattò la decisione di chiudere il Menti con proteste dei tifosi di casa e del mondo ultras.
La domanda che tutti si fecero fu: Se ci fosse stata la volontà di organizzare un agguato ai tifosi dell’Avellino, conservare le moltov di giovedì (con la raccolta dell’immondizia che avviene tutti i giorni) per la partita della domenica, sarebbe stata la scelta giusta?
Nessuno diede una risposta in merito lasciando il dubbio di un complotto ai danni della Juve Stabia.
La partita finì 1 a 0 per le Vespe con un gol di Alfredo Femiamo al minuto n.6 della ripresa.
Tutti i tifosi gialloblè questa sera si aspettano una vittoria della Juve Stabia, anche solo con un gol di scarto, che potrebbe continuare a far sognare il popolo di Castellammare di Stabia.
Questo il disposto del TAR che ha respinto il ricorso della Juve Stabia
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2024, proposto da
S.S. Juve Stabia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. – Prefettura di Napoli, non costituito in giudizio;
Questura di Napoli, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Prefetto di Napoli prot. 90902 dell’8.3.2024 con il quale si dispone, ai sensi dell’art. 2 del TULPS, la prescrizione della gara calcistica “JUVE STABIA C/ TARANTO” da disputarsi in data 11.3.2024 in assenza di spettatori nonché della determinazione n. 10/2024 del 7.3.2024 (mai comunicata e/o notificata) del CASMS con la quale si chiede al Prefetto di Napoli di “[…] valutare la possibilità di adottare per l’incontro in esame la misura di rigore della disputa della gara in assenza di spettatori […]” nonché per quanto possa occorrere del verbale di riunione del G.O.S. cat. A.4/2024 e del verbale, ove esistente, della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’8.3.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., accessiva al ricorso depositato in data 10 marzo 2024;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente, in data odierna;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica, in ragione del prevalente interesse pubblico alla sicurezza delle manifestazioni sportive, come manifestato dal parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. allegato n. 004 della produzione di parte resistente), che ha rappresentato il pericolo di eventi pregiudizievoli, come per il recente passato, essendosi verificate, dopo l’incontro tra la Juve Stabia e la Casertana del 4 marzo scorso, forzature nei cordoni di sicurezza, lancio di oggetti contundenti, aggressioni a veicoli di tifosi della squadra ospite e lesioni riportate da esponenti delle forze di polizie, riconducibili anche a tifosi della squadra ricorrente;
Considerato, sotto altro profilo, che il pregiudizio lamentato è eminentemente di carattere economico, dunque non irreparabile;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 aprile 2024.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 11 marzo 2024.