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Castellammare di Stabia

Juve Stabia: squalifica e ammenda per Lovisa, multa per la società

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Juve Stabia: le decisioni del giudice sportivo sull’espulsione di Lovisa.

Juve Stabia, il giudice sportivo ha squalificato fino all’8 marzo il ds Lovisa per l’espulsione ricevuta nei minuti di recupero della gara con la Turris di ieri sera.Al direttore sportivo della Juve Stabia anche un’ammenda di 500 euro.

Sanzionata anche la società per il ritardato inizio sia del primo che del secondo tempo: 800 euro la sanzione per il sodalizio stabiese.Ricordiamo che con l’ammonizione di ieri (la nona stagionale), il tecnico Guido Pagliuca entra in diffida ed al prossimo cartellino giallo osserverà un turno di riposo.

Le motivazioni del giudice sportivo sulla multa alla Juve Stabia e sulla squalifica al ds Lovisa.

“AMMMENDA € 800,00
JUVE STABIA
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa
dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte
dell’Arbitro;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, a
causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami
da parte dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e i numerosi precedenti specifici a carico della società
sanzionata (r.

Arbitrale, r.c.c.).

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024 ED EURO
500,00 DI AMMENDA
LOVISA MATTEO (JUVE STABIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Squadra
Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa nei confronti della
stessa e un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1,
36, comma 1, lett.

a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r.IV Ufficiale, panchina aggiuntiva)”.


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