Juve Stabia, accolto il patteggiamento a seguito del deferimento federale arrivato lo scorso 3 novembre 2021 a seguito della violazione di alcune norme federali in materia gestionale ed economica e sanzione di 20.000 euro e inibizione di 4 mesi per l’attuale presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, l’ex presidente Francesco Manniello, oltre all’ingegnere Vincenzo D’Elia, Amministratore Unico e legale rappresentante fino al 5 giugno 2020 della Juve Stabia e attuale vice-presidente della Juve Stabia, e a Gianni Improta, Amministratore Unico e rappresentante legale dal 5 giugno 2020, attuale direttore del settore giovanile della Turris).
Di seguito il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale in merito al patteggiamento della Juve Stabia.
“IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Antonella Arpini – Componente;
Giammaria Camici – Componente (Relatore);
Amedeo Citarella – Componente;
Valentina Ramella – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.
3015/94 pf21-22/GC/blp del 3 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri D’Elia Vincenzo, Langella Andrea, Manniello Francesco,
Improta Giovanni e della società SS Juve Stabia Srl,
la seguente
DECISIONE.
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 3 novembre 2021 a carico di:
– sig. D’Elia Vincenzo (Amministratore Unico e legale rappresentante, sino al 5 giugno 2020, della società SS Juve Stabia Srl):
a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver redatto e sottoscritto la relazione
semestrale al 31/12/2019, comprensiva degli indicatori di controllo, della società SS Juve Stabia Srl, depositandola presso la sede
legale del club per l’approvazione da parte dei soci Langella Andrea e Manniello Francesco, indicante dei crediti vs imprese
controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società
riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili
(riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a
seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal conseguimento della Licenza Nazionale
2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti,
determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il
Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e quindi consentendo alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega
Pro 2020/2021;
– Langella Andrea (all’epoca dei fatti socio della società SS Juve Stabia Srl):
a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver approvato, in data 01/06/2020, la
relazione semestrale al 31/12/2019, comprensiva degli indicatori di controllo, della società SS Juve Stabia Srl, indicante dei crediti
vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società
riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili
(riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a
seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal conseguimento della Licenza Nazionale
2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti
determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il
Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e consentendo, quindi, alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega
Pro;
b) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver approvato, o comunque per aver omesso
di vigilare sulla redazione e approvazione della situazione patrimoniale intermedia al 31/03/2020 da parte dell’Amministratore
Unico Improta Giovanni indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da
contratti di sponsorizzazione con alcune società riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo
circolante e qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su
crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal
conseguimento della Licenza Nazionale 2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero
dovuto essere incassati i crediti, determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di
Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e consentendo, quindi, alla Società Juve Stabia Srl
l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2020/2021;
– sig. Manniello Francesco (all’epoca dei fatti socio della società SS Juve Stabia Srl):
a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver approvato, in data 01/06/2020, la
relazione semestrale al 31/12/2019, comprensiva degli indicatori di controllo, della società SS Juve Stabia Srl, indicante dei crediti
vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società
riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili
(riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal conseguimento della Licenza Nazionale
2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti
determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il
Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e consentendo, quindi, alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega
Pro 2020/2021;
b) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver approvato, o comunque per aver omesso
di vigilare sulla redazione e approvazione della situazione patrimoniale intermedia al 31/03/2020 da parte dell’Amministratore
Unico Improta Giovanni indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da
contratti di sponsorizzazione con alcune società riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo
circolante e qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su
crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal
conseguimento della Licenza Nazionale 2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero
dovuto essere incassati i crediti, determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di
Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e consentendo, quindi, alla Società Juve Stabia Srl
l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2020/2021;
– sig. Improta Giovanni (Amministratore Unico e legale rappresentante, dal 5 giugno 2020, della società SS Juve Stabia Srl):
a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver redatto, sottoscritto e approvato la
situazione patrimoniale trimestrale al 31/03/2020, comprensiva degli indicatori di controllo, della società SS Juve Stabia Srl,
indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di
sponsorizzazione con alcune società riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e
qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti
complessiva pari a euro 620.942,62 a seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal
conseguimento della Licenza Nazionale 2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero
dovuto essere incassati i crediti, determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di
Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e quindi consentendo alla Società Juve Stabia Srl
l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2020/2021;
– società SS Juve Stabia Srl:
a) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento
posto in essere dai sigg.ri D’Elia Vincenzo e Improta Giovanni Amministratori e legali rappresentanti pro-tempore della società SS
Juve Stabia Srl, all’epoca dei fatti;
b) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento
posto in essere dai sigg.ri Langella Andrea e Manniello Francesco soci della società SS Juve Stabia Srl, all’epoca dei fatti;
c) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 31, commi 1 e 2, del CGS, per quanto sopra
specificato.
L’accordo ex art. 127 CGS – FIGC
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS – FIGC vigente, la Procura Federale, i
sigg.ri D’Elia Vincenzo, Langella Andrea, Manniello Francesco, Improta Giovanni e la società SS Juve Stabia Srl, hanno depositato
accordi rimessi alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale e l’avv. Eduardo Chiacchio
per tutti i deferiti, che hanno confermato il contenuto dei raggiunti accordi;
ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 127, comma 3, CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’efficacia degli accordi e dispone l’applicazione delle seguenti
sanzioni:
– per il sig. Vincenzo D’Elia, mesi 4 (quattro) di inibizione;
– per il sig. Andrea Langella, mesi 4 (quattro) di inibizione;
– per il sig. Francesco Manniello, mesi 4 (quattro) di inibizione;
– per il sig. Giovanni Improta, mesi 4 (quattro) di inibizione;
– per la società SS Juve Stabia Srl, euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.
Comunica alla società SS Juve Stabia Srl, che l’ammenda dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo
bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del
Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
Giammaria Camici
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Depositato in data 2 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO”.