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Castellammare di Stabia

Juve Stabia – La FIGC non reputa valide le fideiussioni di FinWorld. C’è tempo fino al 28 settembre per ripresentarle

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elle scorse settimane, nel periodo caldo dell’estate della Juve Stabia, la FinWorld, intermediario finanziario specializzato nella presentazione di fideiussioni e cauzioni, era finita nelle mire della Figc, in quanto non considerata soggetto legittimato alle dinamiche fideiussorie ai sensi de regolamento della stessa Federazione.

Arriva oggi la nota con cui il Commissario Straordinario Fabbricini espone come tali fideiussioni non siano ritenute valide dalla FIGC, concedendo alle società (tra cui la Juve Stabia) che si erano affidate alla FinWorld termine fino al 28 settembre per presentare nuovamente tali garanzie ed evitare multa equivalente al valore della fideiussione e penalizzazione di otto punti. Un mero adempimento per le Vespe, che già nelle scorse settimane si erano dette tranquille, e che in alcun modo mina le ambizioni e la serenità della compagine di Manniello e Ciccone.

Questa la nota di Fabbricini:

Il Commissario Straordinario

– constatato che, nell’ambito delle procedure di ammissione ai campionati professionisti di Serie B e di Serie C valevoli per la stagione sportiva 2018/2019, le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e U.S. Lecce S.p.A., per il Campionato di Serie B, le società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C. Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese S.r.l.; Matera Calcio S.r.l., A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., U.R.B.S. Reggina 1914 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l.; Siracusa Calcio S.r.l., S.S. Teramo Calcio S.r.l. per il Campionato di Serie C, hanno adempiuto all’obbligo di deposito della fideiussione, rispettivamente di euro 800.000,00 e di euro 350.000,00, avvalendosi di garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A.;

– preso atto che, successivamente al rilascio ed al deposito presso le Leghe delle suddette fideiussioni, con ordinanza n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio) la VI Sezione del Consiglio di Stato ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex art. 107 T.U.B. ed il diniego di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 dello stesso T.U.B.;

– considerato che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo;

– atteso che le fideiussioni rilasciate dalla Finworld S.p.A., in quanto provenienti da soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente, non sono più utilmente spendibili nell’ambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione, con la conseguenza che, per le società che si sono avvalse delle garanzie prestate dalla Finworld S.p.A., si rende necessaria l’assegnazione di un termine per ottenere e produrre una garanzia sostitutiva;

– ritenuto congruo stabilire il termine del 28 settembre 2018, per la effettuazione di detto adempimento; –

precisato che la omessa regolarizzazione del requisito della fideiussione costituisce illecito disciplinare da sanzionare come in dispositivo;

– visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

le sopra menzionate società di Serie B e di Serie C che, in sede di iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, hanno prestato fideiussione rilasciata dalla società Finworld S.p.A., devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, rispettivamente di euro 800.000,00 per le prime e di euro 350.000,00 per le seconde.

L’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019.”


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