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Castellammare di Stabia

Gli insegnamenti della Consulta sull’Italicum

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e 60 pagine della sentenza della Consulta sull’Italicum disegnano una legge elettorale coerente con la Costituzione e immediatamente applicabile. Ma non vietano un nuovo intervento del Parlamento, troppo esposto ai veti incrociati di chi guarda solo al proprio orticello. Ci aspetta un futuro di grandi coalizioni, i “caminetti” che Matteo Renzi ha contestato alla direzione nazionale del Pd.

Cosa ci insegna la sentenza sull’Italicum

La sentenza della Consulta ha dichiarato incostituzionali il ballottaggio e le candidature plurime così come previste nell’Italicum. Le legge elettorale che ne risulta è sì subito applicabile, ma ciò non significa che il parlamento debba rinunciare a intervenire. L’omogeneità tra Camera e Senato.

Le questioni accolte

Il 9 febbraio è stata pubblicata la sentenza 35/2017, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge elettorale 52/205 (il cosiddetto Italicum). Si tratta di un documento molto interessante, che risponde a diversi dubbi e curiosità e che arricchisce sensibilmente la giurisprudenza della Consulta in materia elettorale.
Le motivazioni della sentenza sono espresse in ben sessanta pagine: se confrontate con le scarse quindici dedicate alla legge 270/2005 (Porcellum), la differenza appare enorme e si spiega principalmente con la pluralità dei soggetti ricorrenti (i tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova) e il numero delle questioni sollevate. Tra tutte, solo due sono state considerate fondate e quindi accolte: l’incostituzionalità del ballottaggio e quella delle candidature multiple dei capilista.
Per quanto riguarda il ballottaggio, la Corte fonda il suo giudizio sulla mancanza di una soglia minima di voti per essere ammessi al secondo turno. Si tratta della stessa motivazione con cui era stato dichiarato incostituzionale il premio di maggioranza del Porcellum (sentenza n. 1/2014) e sulla base della quale è stato invece salvato quello dell’Italicum, quando attribuito al primo turno. La lista vincente al ballottaggio avrebbe infatti ottenuto un premio di maggioranza molto elevato: in questo caso, la garanzia del principio costituzionale della governabilità, pure riconosciuto, non sarebbe stata sufficiente a compensare la violazione dei principi di sovranità popolare (articolo 1 comma 2 Costituzione) e di uguaglianza dei cittadini e del voto (articoli 3 e 48 comma 2). Interessante come la Corte argomenti ciò anche alla luce della mancata possibilità di apparentamento tra liste al secondo turno, suggerendo forse al legislatore un modo per reintrodurre lo stesso ballottaggio in una successiva revisione della legge elettorale.
Del resto, la Corte enuncia chiaramente che, in sé e in astratto, il ballottaggio non debba considerarsi affatto costituzionalmente illegittimo. La Consulta tiene infatti a chiarire che, nel caso dell’elezione del sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti, l’effetto che potrebbe risultare problematico (il ballottaggio influenza infatti anche la composizione del consiglio comunale) è considerato secondario rispetto a quello principale, cioè l’elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale.
Per ciò che concerne le candidature multiple, è risultata cruciale nel giudizio della Corte la discrezionalità attribuita al candidato bloccato di scegliere il proprio collegio; di nuovo, ciò è considerato una violazione del principio dell’uguaglianza dei cittadini e del voto. Infatti, non è la candidatura plurima in sé il problema (in vigore prima del 1993 e tuttora caratterizza la legge elettorale per il parlamento europeo) bensì il fatto che nell’Italicum la pluricandidatura è possibile esclusivamente per taluni soggetti (i capilista, appunto) e inoltre la loro elezione non avviene sulla base di preferenze raccolte nei collegi, ma sulla base della loro posizione. In aggiunta, la Corte suggerisce alcuni criteri di scelta che avrebbero comunque salvato l’impostazione voluta dall’Italicum (ad esempio, condizionare la scelta alla cifra elettorale relativa ottenuta dalla lista).
Non potendo – e non volendo – intervenire in maniera discrezionale, la Corte fa salvo l’unico criterio residuale possibile, previsto dalla legge stessa, vale a dire il sorteggio, che perlomeno cancella la discrezionalità nella scelta del collegio. La previsione è necessaria in quanto la legge deve essere ovviamente applicabile; tuttavia, la Corte richiama esplicitamente il legislatore a introdurre un criterio diverso, che sia maggiormente rispettoso della volontà degli elettri.

E adesso?

Adesso, naturalmente, la questione è nelle mani del parlamento. La sentenza della Corte chiarisce che la legge elettorale risultante è direttamente applicabile e utilizzabile, ma ciò non costituisce certo un obbligo per il parlamento a rinunciare alla propria prerogativa di legiferare di nuovo in materia. Anzi, da un certo punto di vista, la sentenza dovrebbe addirittura essere uno stimolo per il legislatore. Tristemente, ma non è una novità, la decisione sulla legge elettorale sembra più condizionata dalla strategia di segreterie di partito o direttori rispetto alle elezioni che alla libera scelta dei parlamentari. Stando così le cose, c’è da aspettarsi un futuro di grandi coalizioni elettorali e parlamentari, le uniche in grado di far funzionare in maniera omogenea Camera e Senato. A proposito di maggioranze omogenee, la Corte chiude la sentenza con una chiosa ripresa da più parti con interpretazioni diverse: chiarisce che sistemi elettorali diversi per Camera e Senato sono del tutto ammissibili, a patto che non ostacolino la formazione di “maggioranze parlamentari omogenee” nelle due camere.

POLITICA

Consulta: illegittimi ballottaggio e pluricandidature

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