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Castellammare di Stabia

Giudici di Pace, una categoria penalizzata dal Governo. Perché ?

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La situazione di lavoro dei Giudici di Pace appare incomprensibile, in quanto non si comprende come mai, da parte di un Governo di centrosinistra, che di solito è sempre e persino in eccesso favorevole ai lavoratori, nel caso in ispecie ci sia invece come una sorta di insofferenza politica, peraltro verso una categoria di tecnici pubblici di importante professionalità giuridico-sociale, la quale decide con le proprie sentenze della realtà dei cittadini e che per questo necessita di una condizione generale di serenità.

L

a questione viene qui di seguito sintetizzata con alcuni stralci del sito UNAGIPA (Unione Nazionale Giudici di Pace):

In data 29 aprile 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99, la legge 28 aprile 2016, n. 57, di “delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace”; a tale legge è già stata parziale attuazione con decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 ed in data 5 maggio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo sulla “riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 29 aprile 2016, n.57” senza, peraltro, che il Ministro della Giustizia Orlando abbia tenuto fede all’impegno assunto nel dicembre 2015 di ascoltare le organizzazioni di categoria prima dell’approvazione definitiva della legge ed in sede di sua attuazione; tali provvedimenti legislativi si appalesano come lesivi dei diritti dei giudici di pace e dei principi di indipendenza del giudice e di autonomia degli uffici.

In particolare:

Con una disposizione manifestamente lesiva del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 della direttiva comunitaria 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato) è stato prevista una generica ed inconsistente forma di previdenza, incompatibile con la natura professionale dell’attività lavorativa prestata dai magistrati di pace, nonchè che tutti i futuri oneri contributivi ricadano su di essi, in violazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2012, O’Brien, C-393/10;

Con altra disposizione, parimenti lesiva del principio comunitario “pro rata temporis” (commisurazione del trattamento economico e pensionistico al tempo effettivamente impiegato nell’esercizio delle funzioni, con specifico riguardo al trattamento del magistrato di carriera ed alla anzianità di servizio – sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2012, O’Brien, C-393/10 e direttive comunitarie nn. 1990/70/CE e 1997/81/CE), è stata determinata l’indennità che competerà ai magistrati onorari ed ai giudici di pace nella misura di € 16.000,00 lorde annue, ulteriormente decurtata del 20% nel caso di assegnazione all’ufficio del processo;

Con ulteriore disposizione, sempre lesiva del principio comunitario di non discriminazione, è stato abbassato ulteriormente il limite di età dei giudici di pace e di tutti gli altri magistrati onorari in servizio a 68 anni, malgrado le rassicurazioni in senso contrario del Ministro Orlando, peraltro rese pubbliche sul sito internet del suo Dicastero, così ponendo i magistrati medesimi nell’impossibilità di raggiungere l’età pensionabile, attualmente fissata in 70 anni sia per i magistrati di carriera che per gli avvocati, anche in violazione degli articoli 1, 2 e 6 della Direttiva comunitaria 2000/78/CE del 27.11.2000;

Con disposizione in contrasto con la clausola 5, comma 2, direttiva comunitaria 1997/81/CE è stata prevista, con decorrenza fra 4 anni, l’illecita trasformazione del rapporto di lavoro attualmente a tempo pieno, in rapporto di lavoro part-time (impegno di 2 giorni lavorativi, ossia non più di 16 ore settimanali nelle quali giudici di pace e magistrati onorari possono essere adibiti a tutte le attività di ufficio, ivi comprese, ovviamente le ore da dedicare allo studio ed alla stesura di decreti, ordinanze e sentenza, allo studio dei fascicoli ed alla preparazione delle udienze, alla partecipazione ai corsi di formazione obbligatori, etc…), in assenza di qualsiasi ratio giustificatrice ed in aperta conflittualità con i rilievi manifestati da circa 200 capi degli uffici giudiziari sull’impossibilità di mandare avanti la Giustizia con una così drastica riduzione dell’apporto della magistratura onoraria, rilievi fatti propri nel recente parere del CSM del 15 giugno 2017;

Il restante testo della contestata legge di riforma e del decreto attuativo presenta ulteriori e numerosi aspetti di assoluta criticità, quali, in via meramente esemplificativa: … previsione di licenziamento in tronco, mascherato sotto l’eufemismo della dispensa d’ufficio, dei magistrati onorari che per cause di forza maggiore (gravidanza, grave malattia) dovranno assentarsi dall’ufficio per 6 mesi.

La Commissione Europea ha formalmente contestato al Governo Italiano:
– il mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione della Direttiva 2003/88/CE sull’orario dì lavoro;
– il mancato riconoscimento del congedo di maternità, in violazione della Direttiva 92/85/CEE sulla maternità o – a seconda della natura del servizio prestato – della Direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività di lavoro autonomo;
l’assenza di limiti alla reiterazione di contratti a termine nei confronti di uno stesso lavoratore, in violazione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato;
– la disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali, in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale, sempre in violazione della Direttiva 1999/70/CE.

E coincidenza vuole:

“Tale volontà mortificatrice del Ministro Orlando è stata viepiù accentuata dalla richiesta di un illegittimo parere “politico” all’ANM, reso dal Comitato Direttivo Centrale della nominata organizzazione in senso assolutamente contrario a tutte le istanze di categoria, e senza tenere in alcun conto le legittime e condivisibili osservazioni critiche sulla riforma fatte pervenire al Ministro Orlando da centinaia di capi degli uffici giudiziari (Procuratori della Repubblica, Presidenti di Tribunali e di Corti di Appello) sull’intero territorio nazionale, laddove gli articoli 97 e 106 della Costituzione, nonché la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, consentono senza alcun margine di dubbio la stabilizzazione di tutti i magistrati di pace ed onorari in servizio, come già successo con leggi dello Stato per numerose categorie di precari nella pubblica amministrazione e, con specifico riferimento ai magistrati, in favore dei vice pretori onorari incaricati e reggenti (legge 18 maggio 1974, n. 217, legge 4 agosto 1977, n. 516, legge 26 luglio 1984, n. 417), leggi che hanno superato il vaglio positivo della Corte Costituzionale.

In Italia c’è come una decennale “Cruna dell’Ago” politico-istituzionale (di sinistra come di destra), attraverso cui non passano solo i singoli, ma anche le categorie, le quali, se anch’esse non gradite poiché non controllabili o indipendenti oppure non allineabili al conclamato “sistema”, rimangono sempre al di fuori del “paradiso”. Un arrogante “sistema” questo, che di repubblicano e democratico pare abbia ben poco, mentre sembra avere più di stalinismo e nazismo. Il “perché” quindi postomi nel titolo del presente articolo, forse, potrebbe trovare una spiegazione in quest’ultimo paragrafo, come d’altronde anche tanto altro di apparentemente contraddittorio e irragionevole da sempre in questa Italia.

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